Trib. Minorenni Salerno, sentenza 11/12/2024, n. 141
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Testo completo
R.G. n. 80000014 2023
TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i Minorenni di Salerno, riunito in camera di
consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati e giudici
onorari:
dott. Piero Avallone Presidente
dott.ssa Giancarla D'Avino Giudice del.
dott.ssa Daniela Grimaldi Giudice onorario
dott. Andrea Fronzino Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Su ricorso de potestate depositato il 13.03.2023 iscritto al n. 800000
– 14 /2023 Cont. avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti sulla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. nei confronti di
Controparte_1
DEL Sig. Procuratore della Repubblica in sede in persona del dott. Angelo Frattini
Ricorrente
NEI CONFRONTI
DEL SOLO
1
nato a [...] – SA il 24.02.1985) Controparte_1
Resistente
Con la partecipazione della RA
(nata a [...] – SA il 16.02.1992), C.F. Parte_1
, difesa di fiducia dall'avvocato Anna Manzo C.F._1 presso il cui studio in San Marzano Sul Sarno (SA) ha eletto domicilio come da mandato in atti;
contraddittore necessario
e dell'avvocato Maria Pia Perisano, curatrice speciale delle minori (nata a [...] il [...]) ed (nata Persona_1 Persona_2
a Sarno – SA il 12.11.2014) nominata con decreto del 16 marzo 2023, depositato il 17.03.2023 che si è costituita con memoria depositata l'8 maggio 2023 nominando se stessa Difensore della curatela.
Concisa esposizione dello svolgimento del procedimento
Con ricorso del P.M. in sede depositato il 13.03.2023 veniva formulata richiesta di decadenza del sig. dalla responsabilità CP genitoriale nei confronti delle figlie minori, ed Persona_1
come innanzi generalizzate, ex art. 330 c.c. Il P.M., Persona_2 peraltro, nel ricorso introduttivo formulava – altresì – richiesta di adozione di ordini di protezione a tutela delle minori medesime e della loro madre quale l'adozione dell'ordine di allontanamento del predetto dalla casa familiare. A fronte della proposizione di detto ricorso il Presidente del T.M., con decreto del 14.03.2024, disponeva la comparizione della coppia genitoriale innanzi al T.M. in composizione collegiale per l'udienza del 5 giugno 2023, ore 11.00 presso la sede di questo T.M.;
con separato decreto collegiale del 16 marzo 2023, pubblicato il 17.03.2023, si procedeva alla nomina del curatore speciale delle minori di cui, pure, veniva disposta la comparizione per l'indicata udienza;
il Giudice del., poi, con provvedimento datato 16 marzo 2023, depositato il 17 successivo, disponeva l'acquisizione presso i
S.S.T. di una relazione sulle condizioni dei minori, sulle condizioni di vita familiari e personali di ciascuno dei genitori con onere di precisare che la predetta ed anche le figlie mantenessero rapporti con il padre relazione, quella innanzi richiesta, che nelle more perveniva. All'udienza del 5 giugno 2023, celebrata alla presenza del P.M. ricorrente, della madre delle minori in uno al suo Difensore di
2
fiducia, che pure si costituiva con memoria depositata il 16 maggio
2023, nella quale nel riportarsi a quanto già risultante dagli atti rappresentava, altresì, la volontà da parte delle minori di rientrare presso la propria abitazione per “riappropriarsi delle proprie abitudini e spazi” istando, pertanto, perché fosse disposto da parte di questo T.M. l'allontanamento del sig. dall'abitazione CP familiare;
della Difesa della curatela laddove non compariva il padre delle minori anche a fronte della ritualità della notifica sia del ricorso introduttivo che del decreto di comparizione (alla data del 7 aprile 2023 dalla Polizia Municipale di Angri -SA, a mani proprie);
la madre delle minori rendeva dichiarazioni cui per il dettaglio si rinvia;
indi sulle conclusioni rassegnate dalle parti il T.M. rimetteva la decisione al Collegio laddove in via istruttoria disponeva la comparizione delle minori, al fine della loro escussione, innanzi al G.O. a ciò delegato, psicologo – psicoterapeuta, per l'udienza del 4 luglio 2023 alle ore 10.30 presso la sede di questo T.M. Il T.M., poi, a seguito di detta udienza interveniva con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 5 giugno 2023, pubblicata l'8 giugno 2023. Il procedimento, poi, proseguiva con l'attuazione del provvedimento del T.M. e degli interventi, all'uopo contemplati e predisposti da questa A.G., con trasmissione all'occorrenza e comunque periodicamente di relazioni di aggiornamento da parte della figura professionale dei S.S.T. e delle altre figure professionali, a diverso titolo coinvolte oltre che da parte della Difesa della curatela, sempre attiva nell'aggiornare questo T.M. con note scritte mantenendo costanti contatti con le minori, la stessa madre e le figure professionali coinvolte, partecipando anche ad incontri periodici all'uopo predisposti all'occorrenza;
sempre nel corso del procedimento questa A.G. è intervenuta con l'adozione dei provvedimenti, all'uopo necessari, anche prescrivendo nuovi interventi in ragione dell'andamento del procedimento, emessi sia in composizione collegiale che monocratica in relazione alla fluidità del procedimento stesso ed, anche, a fronte di richieste formulate dalle parti, provvedimenti a costoro noti cui per il dettaglio si rinvia. Il T.M., poi, alla data del 13 maggio 2024 interveniva con altro provvedimento pubblicato il 16 maggio 2024. Con provvedimento, poi, del 24.10.2024 essendo il procedimento maturo per la decisione il Giudice del. assegnava alle parti ed al P.M. in sede termine sino al 7.11.2024 per le proprie richieste e conclusioni finali concludendo la Difesa della RA per l'accoglimento della richiesta del P.M. in sede di decadenza del
dalla responsabilità genitoriale nei confronti delle Controparte_1
3
figlie minori;
analogamente concludeva la Difesa della curatela;
pure il P.M. in sede di cui al parere espresso il 25.11.2024 chiedeva l'accoglimento del ricorso, assegnando il Giudice del. la causa in decisione all'udienza del 9.12.2024.
Motivi della decisione
All'esito osserva il T.M. che la domanda del P.M. di cui al ricorso introduttivo del procedimento si profili meritevole di accoglimento con la conseguenza che va dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del nei confronti delle Controparte_1 figlie minori. Per una migliore comprensione della vicenda sottoposta al vaglio del T.M. appare opportuno sia, pure per sintesi, soffermarsi sulle tappe che hanno caratterizzato, dalla sua pendenza, il presente procedimento anche al fine di dare contezza della decisione del T.M. innanzi richiamata e delle criticità del padre delle minori, peraltro già riportate in precedenti provvedimenti adottati dal T.M. Invero dagli atti sottoposti al vaglio del T.M., rappresentati dalle relazioni dei S.S.T. nonché dall'informativa di reato (cfr. informativa dei C.C. della Stazione di Angri – SA del 5.12.2022) e dalla denuncia querela presentata dalla RA (cfr. denuncia _1 querela del 5.12.2022 presentata ai C.C. di Angri – SA), oltre che dagli altri verbali di s.i.t. all'uopo allegati, di cui al procedimento penale pendente nei confronti del padre delle minori, emerge che il (con il quale ella aveva contratto matrimonio nell'anno CP
2012), aveva rivestito condotte violente ed aggressive nei confronti della RA , anche alla presenza delle figlie minori _1 avendo, peraltro, la madre delle minori dichiarato che il predetto facesse uso di sostanze stupefacenti sperperando, pure, le risorse economiche familiari avendo il ricevuto una somma a titolo CP di risarcimento del danno subito a cagione di un incidente di cui era stato vittima che nel tempo aveva del tutto sperperato per l'acquisto di droga. Nell'indicata circostanza, invero, la madre delle minori dichiarava di essersi accorta due anni prima che il marito facesse uso di sostanze stupefacenti atteso che il predetto “si comportava in modo strano………non aveva alcun problema a vendere gli oggetti d'oro od anche elettrodomestici ….era sempre nervoso……quando non riusciva a procurarsi il denaro lo chiedeva alla propria madre, anche rivestendo comportamenti aggressivi a seguito dei quali, essendo tali episodi stati ripetuti nel tempo, la suocera lo aveva denunciato….il predetto, poi, per ben tre volte era stato ricoverato in una comunità terapeutica dove, nondimeno, aveva proseguito i
4 rapporti solo per 5/6 mesi senza mai completarli;
nell'anno 2014 era stato, anche, tratto in arresto per coltivazione di marijuana;
in dieci anni di matrimonio ella aveva subito diverse aggressioni sia fisiche che verbali;
quando il marito era in crisi di astinenza pretendeva dalla sua persona somme di denaro anche importanti, precisamente 100,00 euro per volta per l'acquisto della droga;
quando lo invitava ad astenersi dal farne uso e da tale condotta era stata minacciata anche di morte colpendola, il predetto, con calci e pugni, talora, alla presenza delle figlie, lanciandole degli oggetti, non preoccupandosi che fossero presenti pure le figlie che intervenivano a difesa della madre”. La situazione si era aggravata quando, alla data del 4.12.2022, la RA , dopo essere _1 ritornata a casa insieme alle figlie (dopo essere stata dalla propria sorella, avendo già rifiutato di dare al marito la somma di denaro di euro 20.00 che il predetto le aveva richiesto anche telefonandola per, poi, raggiungerla dalla sorella ove ella si trovava), era stata aggredita dal marito con una scopa con manico di legno avendola il coniuge colpita sulla testa e la nuca cercando, ella, di ripararsi alzando le braccia prima di cadere;
la figlia nell'indicata circostanza si Per_2 era frapposta a protezione della madre riportando, anche ella, delle lesioni al pollice destro sul quale si formava un evidente livido atteso che la figlia era stata colpita proprio a detto pollice;
peraltro anche dopo essersi rialzata il marito aveva continuato ad inveire nei suoi confronti invitandola ad andare via, togliendole le chiavi dell'abitazione ed anche dell'auto dalle mani, intimandole di dargli la somma di euro 100,00
TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i Minorenni di Salerno, riunito in camera di
consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati e giudici
onorari:
dott. Piero Avallone Presidente
dott.ssa Giancarla D'Avino Giudice del.
dott.ssa Daniela Grimaldi Giudice onorario
dott. Andrea Fronzino Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Su ricorso de potestate depositato il 13.03.2023 iscritto al n. 800000
– 14 /2023 Cont. avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti sulla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. nei confronti di
Controparte_1
DEL Sig. Procuratore della Repubblica in sede in persona del dott. Angelo Frattini
Ricorrente
NEI CONFRONTI
DEL SOLO
1
nato a [...] – SA il 24.02.1985) Controparte_1
Resistente
Con la partecipazione della RA
(nata a [...] – SA il 16.02.1992), C.F. Parte_1
, difesa di fiducia dall'avvocato Anna Manzo C.F._1 presso il cui studio in San Marzano Sul Sarno (SA) ha eletto domicilio come da mandato in atti;
contraddittore necessario
e dell'avvocato Maria Pia Perisano, curatrice speciale delle minori (nata a [...] il [...]) ed (nata Persona_1 Persona_2
a Sarno – SA il 12.11.2014) nominata con decreto del 16 marzo 2023, depositato il 17.03.2023 che si è costituita con memoria depositata l'8 maggio 2023 nominando se stessa Difensore della curatela.
Concisa esposizione dello svolgimento del procedimento
Con ricorso del P.M. in sede depositato il 13.03.2023 veniva formulata richiesta di decadenza del sig. dalla responsabilità CP genitoriale nei confronti delle figlie minori, ed Persona_1
come innanzi generalizzate, ex art. 330 c.c. Il P.M., Persona_2 peraltro, nel ricorso introduttivo formulava – altresì – richiesta di adozione di ordini di protezione a tutela delle minori medesime e della loro madre quale l'adozione dell'ordine di allontanamento del predetto dalla casa familiare. A fronte della proposizione di detto ricorso il Presidente del T.M., con decreto del 14.03.2024, disponeva la comparizione della coppia genitoriale innanzi al T.M. in composizione collegiale per l'udienza del 5 giugno 2023, ore 11.00 presso la sede di questo T.M.;
con separato decreto collegiale del 16 marzo 2023, pubblicato il 17.03.2023, si procedeva alla nomina del curatore speciale delle minori di cui, pure, veniva disposta la comparizione per l'indicata udienza;
il Giudice del., poi, con provvedimento datato 16 marzo 2023, depositato il 17 successivo, disponeva l'acquisizione presso i
S.S.T. di una relazione sulle condizioni dei minori, sulle condizioni di vita familiari e personali di ciascuno dei genitori con onere di precisare che la predetta ed anche le figlie mantenessero rapporti con il padre relazione, quella innanzi richiesta, che nelle more perveniva. All'udienza del 5 giugno 2023, celebrata alla presenza del P.M. ricorrente, della madre delle minori in uno al suo Difensore di
2
fiducia, che pure si costituiva con memoria depositata il 16 maggio
2023, nella quale nel riportarsi a quanto già risultante dagli atti rappresentava, altresì, la volontà da parte delle minori di rientrare presso la propria abitazione per “riappropriarsi delle proprie abitudini e spazi” istando, pertanto, perché fosse disposto da parte di questo T.M. l'allontanamento del sig. dall'abitazione CP familiare;
della Difesa della curatela laddove non compariva il padre delle minori anche a fronte della ritualità della notifica sia del ricorso introduttivo che del decreto di comparizione (alla data del 7 aprile 2023 dalla Polizia Municipale di Angri -SA, a mani proprie);
la madre delle minori rendeva dichiarazioni cui per il dettaglio si rinvia;
indi sulle conclusioni rassegnate dalle parti il T.M. rimetteva la decisione al Collegio laddove in via istruttoria disponeva la comparizione delle minori, al fine della loro escussione, innanzi al G.O. a ciò delegato, psicologo – psicoterapeuta, per l'udienza del 4 luglio 2023 alle ore 10.30 presso la sede di questo T.M. Il T.M., poi, a seguito di detta udienza interveniva con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 5 giugno 2023, pubblicata l'8 giugno 2023. Il procedimento, poi, proseguiva con l'attuazione del provvedimento del T.M. e degli interventi, all'uopo contemplati e predisposti da questa A.G., con trasmissione all'occorrenza e comunque periodicamente di relazioni di aggiornamento da parte della figura professionale dei S.S.T. e delle altre figure professionali, a diverso titolo coinvolte oltre che da parte della Difesa della curatela, sempre attiva nell'aggiornare questo T.M. con note scritte mantenendo costanti contatti con le minori, la stessa madre e le figure professionali coinvolte, partecipando anche ad incontri periodici all'uopo predisposti all'occorrenza;
sempre nel corso del procedimento questa A.G. è intervenuta con l'adozione dei provvedimenti, all'uopo necessari, anche prescrivendo nuovi interventi in ragione dell'andamento del procedimento, emessi sia in composizione collegiale che monocratica in relazione alla fluidità del procedimento stesso ed, anche, a fronte di richieste formulate dalle parti, provvedimenti a costoro noti cui per il dettaglio si rinvia. Il T.M., poi, alla data del 13 maggio 2024 interveniva con altro provvedimento pubblicato il 16 maggio 2024. Con provvedimento, poi, del 24.10.2024 essendo il procedimento maturo per la decisione il Giudice del. assegnava alle parti ed al P.M. in sede termine sino al 7.11.2024 per le proprie richieste e conclusioni finali concludendo la Difesa della RA per l'accoglimento della richiesta del P.M. in sede di decadenza del
dalla responsabilità genitoriale nei confronti delle Controparte_1
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figlie minori;
analogamente concludeva la Difesa della curatela;
pure il P.M. in sede di cui al parere espresso il 25.11.2024 chiedeva l'accoglimento del ricorso, assegnando il Giudice del. la causa in decisione all'udienza del 9.12.2024.
Motivi della decisione
All'esito osserva il T.M. che la domanda del P.M. di cui al ricorso introduttivo del procedimento si profili meritevole di accoglimento con la conseguenza che va dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del nei confronti delle Controparte_1 figlie minori. Per una migliore comprensione della vicenda sottoposta al vaglio del T.M. appare opportuno sia, pure per sintesi, soffermarsi sulle tappe che hanno caratterizzato, dalla sua pendenza, il presente procedimento anche al fine di dare contezza della decisione del T.M. innanzi richiamata e delle criticità del padre delle minori, peraltro già riportate in precedenti provvedimenti adottati dal T.M. Invero dagli atti sottoposti al vaglio del T.M., rappresentati dalle relazioni dei S.S.T. nonché dall'informativa di reato (cfr. informativa dei C.C. della Stazione di Angri – SA del 5.12.2022) e dalla denuncia querela presentata dalla RA (cfr. denuncia _1 querela del 5.12.2022 presentata ai C.C. di Angri – SA), oltre che dagli altri verbali di s.i.t. all'uopo allegati, di cui al procedimento penale pendente nei confronti del padre delle minori, emerge che il (con il quale ella aveva contratto matrimonio nell'anno CP
2012), aveva rivestito condotte violente ed aggressive nei confronti della RA , anche alla presenza delle figlie minori _1 avendo, peraltro, la madre delle minori dichiarato che il predetto facesse uso di sostanze stupefacenti sperperando, pure, le risorse economiche familiari avendo il ricevuto una somma a titolo CP di risarcimento del danno subito a cagione di un incidente di cui era stato vittima che nel tempo aveva del tutto sperperato per l'acquisto di droga. Nell'indicata circostanza, invero, la madre delle minori dichiarava di essersi accorta due anni prima che il marito facesse uso di sostanze stupefacenti atteso che il predetto “si comportava in modo strano………non aveva alcun problema a vendere gli oggetti d'oro od anche elettrodomestici ….era sempre nervoso……quando non riusciva a procurarsi il denaro lo chiedeva alla propria madre, anche rivestendo comportamenti aggressivi a seguito dei quali, essendo tali episodi stati ripetuti nel tempo, la suocera lo aveva denunciato….il predetto, poi, per ben tre volte era stato ricoverato in una comunità terapeutica dove, nondimeno, aveva proseguito i
4 rapporti solo per 5/6 mesi senza mai completarli;
nell'anno 2014 era stato, anche, tratto in arresto per coltivazione di marijuana;
in dieci anni di matrimonio ella aveva subito diverse aggressioni sia fisiche che verbali;
quando il marito era in crisi di astinenza pretendeva dalla sua persona somme di denaro anche importanti, precisamente 100,00 euro per volta per l'acquisto della droga;
quando lo invitava ad astenersi dal farne uso e da tale condotta era stata minacciata anche di morte colpendola, il predetto, con calci e pugni, talora, alla presenza delle figlie, lanciandole degli oggetti, non preoccupandosi che fossero presenti pure le figlie che intervenivano a difesa della madre”. La situazione si era aggravata quando, alla data del 4.12.2022, la RA , dopo essere _1 ritornata a casa insieme alle figlie (dopo essere stata dalla propria sorella, avendo già rifiutato di dare al marito la somma di denaro di euro 20.00 che il predetto le aveva richiesto anche telefonandola per, poi, raggiungerla dalla sorella ove ella si trovava), era stata aggredita dal marito con una scopa con manico di legno avendola il coniuge colpita sulla testa e la nuca cercando, ella, di ripararsi alzando le braccia prima di cadere;
la figlia nell'indicata circostanza si Per_2 era frapposta a protezione della madre riportando, anche ella, delle lesioni al pollice destro sul quale si formava un evidente livido atteso che la figlia era stata colpita proprio a detto pollice;
peraltro anche dopo essersi rialzata il marito aveva continuato ad inveire nei suoi confronti invitandola ad andare via, togliendole le chiavi dell'abitazione ed anche dell'auto dalle mani, intimandole di dargli la somma di euro 100,00
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