Trib. Minorenni Roma, sentenza 19/11/2024, n. 689
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Testo completo
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, con la presenza di:
Dott.ssa E R Presidente relatore
Dott. F C Giudice
Dott.ssa A G Giudice Onorario
Dott. L A Giudice Onorario Nel procedimento nr.
Nei procedimenti n. 2898/24, aperto dal P.M. ex art. 8 della legge nr. 194/83, nell'interesse del minore nt. 26/09/22, ha pronunciato la seguente Per_1 SENTENZA
Con ricorso del 5/07/24 il PMM in sede chiedeva, ai sensi dell'art. 8 e ss. della Legge n. 184/1983, l'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono nell'interesse del minore in epigrafe, attesa l'inadeguatezza della madre del medesimo, nt a Roma il CP_1
03-10-1984, accertata nel procedimento nr. 523/23, aperto per la decadenza della sua responsabilità genitoriale.
Si ritiene opportuno riportare, preliminarmente, gli elementi più salienti del predetto procedimento:
- il decreto del 3/03/23 con il quale questo tribunale - rilevato che dagli atti allegati al ricorso del PMM era emerso: che il procedimento nasceva da una segnalazione dei SS del Comune di Riano Parte datata 21-02-23 dalla quale emergeva che la sig.ra era seguita dal dal 06-03- CP_1
19 con diagnosi di Disturbo Borderline, dopo che la stessa era stata ricoverata presso il SPDC dell'Ospedale di Monterotondo per via di gesti autolesionistici;
che, presso il SerD di Capena, la madre del minore aveva effettuato una consulenza visto il concomitante abuso di cocaina e di alcol e che dall' 08-05-19 al 17-06-19 la stessa aveva effettuato un ricovero presso la Comunità Terapeutica Villa Azzurra;
che la madre del minore dal 25-05-20 al 04-12-20 aveva effettuato un percorso residenziale specifico per Disturbo di Personalità Borderline presso la Comunità
Terapeutica Villa dei Pini e che durante tale percorso si era pianificato un intervento multidisciplinare che prevedesse, oltre alla terapia farmacologica, un intervento psicoeducativo e l'inserimento della paziente presso SRTR al fine di sostenere e promuovere, altresì, un CP_1 graduale reinserimento socio-lavorativo;
che, nel mese di marzo 2022, la madre del minore aveva riferito agli operatori del suo stato di gravidanza e della sua volontà di proseguirla ricevendo da parte dei suoi genitori la disponibilità a vivere presso la loro abitazione;
che gli operatori riportavano una discreta compliance della neo mamma rispetto al progetto di intervento terapeutico proposto, mostrando regolarità rispetto agli appuntamenti concordati presso il CSM e usufruendo in modo collaborativo dei sostegni domiciliari ma che, nonostante l'impegno della donna, il contesto non era più idoneo e capace di sostenere adeguatamente la complessità della situazione e suggerivano l'individuazione di una struttura residenziale per il nucleo madre- bambino, al fine di sostenere la donna nel potenziamento delle sue capacità genitoriali, proposta alla quale la si mostrava aderente;
che, in data 01-03-23, gli operatori della CP_1 Parte_2 venivano contattati dalla responsabile della Cooperativa Area Sociale, la quale riferiva loro di aver sentito telefonicamente la la quale appariva con “eloquio abburattato come da verosimile CP_1 intossicazione alcolica” e le comunicava l'intenzione di sospendere il Progetto di Assistenza Individuale intrapreso con un'operatrice della medesima cooperativa, mostrandosi altresì irritata e recriminativa nei confronti dei servizi;
che dalla successiva urgente visita domiciliare gli operatori scoprivano che la donna aveva portato via con sé il minore, non dichiarando dove fosse diretta e con chi e che era in evidente stato di alterazione, con “alito aromatico ed andature incerta”; che successivamente venivano contattati gli agenti di Polizia Locale per rintracciare la diade madre- figlio e che questi ultimi venivano ritrovati presso un ristorante, dove avrebbero anche pernottato
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e che la donna, trovata insieme al patner e al suddetto minore, avrebbe fatto uso di alcol e sostanze stupefacenti;
che, a seguito di ciò, erano subito stati contattati i servizi e il minore risultava essere sotto osservazione presso il reparto di Pediatria per ulteriori accertamenti e la madre del minore risultava in via di trasferimento al servizio SPDC di Monterotondo, pertinente per territorio di residenza – sospendeva la responsabilità genitoriale della madre del minore, nominava, quale tutore provvisorio dello stesso, il Sindaco pro-tempore del Comune
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