Trib. Minorenni Ancona, decreto 11/02/2025

TRIBMIN Ancona
Decreto
11 febbraio 2025
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TRIBMIN Ancona
Decreto
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Ancona, decreto 11/02/2025
Giurisdizione : Trib. Minorenni Ancona
Numero :
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo


TRIBUNALE PER I MINORENNI DELLE MARCHE
A N C O N A

N. 10000317/23 MIN

Il Tribunale per i Minorenni di Ancona, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri:
DR. Laura Seveso PRESIDENTE
DR. Valentina Tumedei GIUDICE rel
DR. Laura Antonelli GIUDICE ONORARIO
DR. Francesco Laurito GIUDICE ONORARIO
Visti gli atti del procedimento n. 10000317\23 MIN relativo ai minori Persona_1
27.10.18, N.

5.6.16 e
[...] Persona_2 Per_1 Persona_3

5.11.11.introdotto con istanza del 23.3.23 dalla Sig.ra 8.2.91 dom.ta Parte_1
HE (AN) P.ZZA 22 eletto domicilio c\o Avv. I. BEGICI di Pesaro , la quale Parte_2 chiedeva di essere autorizzata a rimanere in Italia ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma III T.U.L.
Immigrazione;
Rilevato che la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata a Nizza il 7.12.00 prevede la tutela dei diritti che coinvolgono direttamente o indirettamente la vita familiare e in particolare il rapporto genitori - figli, la protezione e il rispetto della dignità umana (art. 6) il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (art.7) il diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, i loro diritti ad intrattenere regolarmente relazioni e contatti diretti con i genitori salvo che ciò appaia contrario al proprio interesse (art.24).
Letto l'art. 1 Legge 184 del 1983 che enuncia il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia;

Rilevato che la Giurisprudenza della CEDU, in tema di espulsione di uno dei genitori di un minore residenti in uno dei paesi aderenti alla convenzione, non considera proporzionata ai principi di una società democratica e non adeguata all'interesse del minore ad avere relazioni affettive con entrambi i genitori ancorché non coniugati e neppure conviventi l'espulsione del genitore che abbia sempre contribuito all'educazione del bambino garantendogli una regolare relazione affettiva;

Rilevato che la CEDU al fine di verificare la legittimità e proporzionalità dell'espulsione di persone di paesi terzi, ha statuito che deve comunque tenersi conto della natura e gravità dei reati commessi dall'espellendo, dalla durata del soggiorno nel paese dal quale deve essere espulso, dal periodo di tempo trascorso dalla commissione dei reati, dalla solidità dei legami con il paese ospitante e quello di
1
origine, dalla normale relazione affettiva con il minore la cui considerazione
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