Trib. Minorenni Bari, sentenza 07/12/2024, n. 400
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 167/23 CONT. N. Cron.
Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in camera di consiglio e composto da:
1) Dott.ssa Valeria Montaruli Presidente
2) Dott.ssa Antonia Salamida Giudice relatore
3) Dott. Antonio Torre Giudice onorario
4) Dott.ssa Valentina Stallone Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 167/23 contenzioso, promosso dal PM in sede con ricorso depositato il
9.05.2023, in favore del minore , n. a San Severo il 27.08.2017 di UL e RSona_1 Parte_1 rappresentato e difeso dal curatore speciale e difensore, avv.to Leonardo Albano,
Contro
non costituito in giudizio tramite un difensore CP_1
, costituita in giudizio con l'avv. Luca Vincenzo Castello Parte_1
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9.5.2023, il pubblico ministero in sede, allegando il gravissimo pregiudizio derivato al minore dal fatto che il genitore aveva prima ferito la moglie, madre del minore, e successivamente ucciso anche la figlia, sorella di quest'ultimo, interpostasi a difesa della prima, ha chiesto, previa nomina di un curatore speciale, la declaratoria di decadenza del padre del minore con affidamento di quest'ultimo al servizio sociale, fermo restando il suo temporaneo collocamento presso gli zii paterni sino al ricongiungimento alla madre all'esito delle sue dimissioni.
Con decreto del 10.05.23 il Presidente ha fissato udienza per la comparizione delle parti nominando il giudice relatore e il curatore speciale per i minori.
In medesima data, veniva emesso provvedimento indifferibile e urgente ai sensi dell'art. 473 bis 15 cpc.
All'esito della prima udienza di comparizione, si confermava il disposto affidamento del minore al servizio sociale per lo svolgimento della progettualità individuata per il minore, di concerto con i servizi sanitari coinvolti.
Dopo il successivo aggiornamento istruttorio, si prendeva atto del positivo avvio degli interventi disposti, del miglioramento della condizione del minore e dell'opportunità di monitorare la progettualità in corso fino ad una successiva verifica istruttoria.
All'esito di un ulteriore aggiornamento dei servizi a vario titolo coinvolti, all'udienza del 12.11.2024 la causa veniva rimessa per la decisione e le parti costituite concludevano come da allegate note di trattazione scritta.
Motivazione
Con decreto del 10.05.2023, tanto statuiva il Collegio di questo Tribunale: Pt_
“Visti gli attirelativi alminore n. San Severo il 27.08.2017, di ;
RSona_1 CP_2
Rilevato che con decreto in data odierna il Presidente ha fissato udienza per la comparizione delle parti nominando il giudice relatore e il curatore speciale per il minore;
che nelle more della comparizione delle parti ricorre la necessità di adottare provvedimenti indifferibili, avendo il PMM segnalato una situazione di immediato e gravissimo pregiudizio per il minore il quale ha subito la perdita della sorella per atto violento del padre, circostanze nel contesto delle quali anche la genitrice, destinataria principale dei colpi inferti dal marito, è rimasta ferita, essendosi trovato il bambino verosimilmente presente nei tempi coevi all'occorso;
che, con tempestività, il servizio di neuropsichiatria infantile presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bari, UOSD Psicologia Giada, in applicazione delle linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età, appunto vittime di maltrattamento e violenza, ha assunto in carico il minore fornendogli adeguato sostegno psicologico per prevenire pregiudizi conseguenti allo stress post-traumatico;
RSona_1 che tale intervento si articola attraverso azioni sinergiche che devono vedere coinvolti il servizio sociale locale e il consultorio familiare locale per un intervento integrato Con coordinato dal servizio Giada, oltre che l ” (quest'ultima unità ha riferito dell'attivazione degli interventi psicologici e sociali in Controparte_4 favore della genitrice e della necessità di ulteriore degenza);
che tali azioni comportano innanzitutto un accompagnamento del minore e della famiglia alla partecipazione ai funerali e il successivo sostegno del minore e della genitrice con attività di counseling psicologico e di psico-educazione, al fine di concordare e condividere tutti gli
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 167/23 CONT. N. Cron.
Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in camera di consiglio e composto da:
1) Dott.ssa Valeria Montaruli Presidente
2) Dott.ssa Antonia Salamida Giudice relatore
3) Dott. Antonio Torre Giudice onorario
4) Dott.ssa Valentina Stallone Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 167/23 contenzioso, promosso dal PM in sede con ricorso depositato il
9.05.2023, in favore del minore , n. a San Severo il 27.08.2017 di UL e RSona_1 Parte_1 rappresentato e difeso dal curatore speciale e difensore, avv.to Leonardo Albano,
Contro
non costituito in giudizio tramite un difensore CP_1
, costituita in giudizio con l'avv. Luca Vincenzo Castello Parte_1
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9.5.2023, il pubblico ministero in sede, allegando il gravissimo pregiudizio derivato al minore dal fatto che il genitore aveva prima ferito la moglie, madre del minore, e successivamente ucciso anche la figlia, sorella di quest'ultimo, interpostasi a difesa della prima, ha chiesto, previa nomina di un curatore speciale, la declaratoria di decadenza del padre del minore con affidamento di quest'ultimo al servizio sociale, fermo restando il suo temporaneo collocamento presso gli zii paterni sino al ricongiungimento alla madre all'esito delle sue dimissioni.
Con decreto del 10.05.23 il Presidente ha fissato udienza per la comparizione delle parti nominando il giudice relatore e il curatore speciale per i minori.
In medesima data, veniva emesso provvedimento indifferibile e urgente ai sensi dell'art. 473 bis 15 cpc.
All'esito della prima udienza di comparizione, si confermava il disposto affidamento del minore al servizio sociale per lo svolgimento della progettualità individuata per il minore, di concerto con i servizi sanitari coinvolti.
Dopo il successivo aggiornamento istruttorio, si prendeva atto del positivo avvio degli interventi disposti, del miglioramento della condizione del minore e dell'opportunità di monitorare la progettualità in corso fino ad una successiva verifica istruttoria.
All'esito di un ulteriore aggiornamento dei servizi a vario titolo coinvolti, all'udienza del 12.11.2024 la causa veniva rimessa per la decisione e le parti costituite concludevano come da allegate note di trattazione scritta.
Motivazione
Con decreto del 10.05.2023, tanto statuiva il Collegio di questo Tribunale: Pt_
“Visti gli attirelativi alminore n. San Severo il 27.08.2017, di ;
RSona_1 CP_2
Rilevato che con decreto in data odierna il Presidente ha fissato udienza per la comparizione delle parti nominando il giudice relatore e il curatore speciale per il minore;
che nelle more della comparizione delle parti ricorre la necessità di adottare provvedimenti indifferibili, avendo il PMM segnalato una situazione di immediato e gravissimo pregiudizio per il minore il quale ha subito la perdita della sorella per atto violento del padre, circostanze nel contesto delle quali anche la genitrice, destinataria principale dei colpi inferti dal marito, è rimasta ferita, essendosi trovato il bambino verosimilmente presente nei tempi coevi all'occorso;
che, con tempestività, il servizio di neuropsichiatria infantile presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bari, UOSD Psicologia Giada, in applicazione delle linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età, appunto vittime di maltrattamento e violenza, ha assunto in carico il minore fornendogli adeguato sostegno psicologico per prevenire pregiudizi conseguenti allo stress post-traumatico;
RSona_1 che tale intervento si articola attraverso azioni sinergiche che devono vedere coinvolti il servizio sociale locale e il consultorio familiare locale per un intervento integrato Con coordinato dal servizio Giada, oltre che l ” (quest'ultima unità ha riferito dell'attivazione degli interventi psicologici e sociali in Controparte_4 favore della genitrice e della necessità di ulteriore degenza);
che tali azioni comportano innanzitutto un accompagnamento del minore e della famiglia alla partecipazione ai funerali e il successivo sostegno del minore e della genitrice con attività di counseling psicologico e di psico-educazione, al fine di concordare e condividere tutti gli
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