Trib. Pesaro, sentenza 19/10/2024, n. 244

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pesaro, sentenza 19/10/2024, n. 244
Giurisdizione : Trib. Pesaro
Numero : 244
Data del deposito : 19 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 900/2022 R.G. promossa da:
TA ED AG ED, difeso e rappresentato dall'avv.
BRUSCETTI LEONARDO,
RICORRENTE

contro

:
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PESARO E
URBINO, rappresentato e difeso dai propri funzionari,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011, depositato in data 17.11.2022, il sig.
MO YE IH YE proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione prot. n. 11530 del 21.09.2022 dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Pesaro e Urbino, notificatagli in data 18.10.2022 (relativa al verbale
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unico di accertamento e notificazione n. PU00000/2021-102-02 del
09.07.2021) con la quale gli veniva ingiunto, in qualità di datore di lavoro di fatto della ditta individuale “MO AM AM AZ”, con sede legale e operativa in Fano, Via A. Einstein n. 40, esercente attività di autolavaggio, il pagamento della somma complessiva di € 153.784,93 a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie applicate per plurime violazioni di norme della legislazione sul lavoro.
Il ricorrente lamentava la totale illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta alla luce del difetto totale di legittimazione passiva a carico del ricorrente, il quale sarebbe stato individuato in modo arbitrario e ingiustificato quale datore di lavoro della ditta individuale intestata a soggetto diverso
(MO AM AM AZ). Nel ricorso si evidenziava, infatti, come il ricorrente non gestisse affatto la suddetta attività e fosse del tutto estraneo alle vicende che la riguardano, quali l'assunzione e la gestione dei lavoratori dipendenti della ditta o la tenuta del Libro Unico del Lavoro, che non sarebbe mai stato nella sua disponibilità.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30.03.2023, si costituiva in giudizio l'ITL, chiedendo il rigetto integrale del ricorso e la conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta, alla luce della piena legittimazione passiva del ricorrente, desunta dalle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva da lavoratori e persone informate sui fatti, e dell'assenza di altre eccezioni e contestazioni relative al merito delle sanzioni comminate al sig.
MO YE IH YE.
Con ordinanza del 17.04.2023, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, considerato l'importo estremamente elevato della
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sanzione applicata e l'assenza allo stato di riscontri (quali le dichiarazioni dei lavoratori) che consentano di apprezzarne la probabile fondatezza.
***
Le sanzioni applicate con l'ordinanza di ingiunzione opposta presuppongono che il ricorrente fosse titolare o contitolare dell'impresa “Autolavaggio I
Faraoni” formalmente intestata al sig. TA ME AD
LA, con sede in Fano, via Einstein, 40.
Le sanzioni sono state applicate per condotte, di natura commissiva od omissiva
(omessa registrazione nel LUL delle ore di lavoro effettivamente rese dai dipendenti;
omessa consegna ai lavoratori di copia della comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro all'atto dell'assunzione;
impiego dei
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