Trib. Ragusa, sentenza 05/02/2024, n. 132
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 354/2017 R.G. promossa
da
HI NZ, con il patrocinio dell'avv. Chiara Adamo
contro
COMUNE DI RAGUSA, con il patrocinio dell'avv. Silvia Tea Calandra
Mancuso
avente ad oggetto: Indennità di Vigilanza;
assegno ad personam
Motivi della decisione
TT NZ, premesso di essere dipendente del Comune di
Ragusa, dapprima impiegato presso il Settore IX (Polizia Municipale) con
il profilo professionale di “Istruttore direttivo di P.M.” e, a far data dal
29.10.2013, trasferito, per mobilità interna volontaria, al Settore III
(controlli interni e prevenzione della corruzione) con il profilo professionale
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di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, deduce che: per effetto di detto trasferimento, non gli è stata più corrisposta l'Indennità di Vigilanza, precedentemente goduta nella misura di € 92,57 mensili;
che la revoca di
detto emolumento, fisso e continuativo, viola il divieto di reformatio in pejus del trattamento di retributivo, sancito dall'art. 202 del D.P.R. 3/1957
per i dipendenti pubblici nel caso di passaggio di carriera presso la stessa
o diversa Amministrazione;
che egli ha pertanto diritto all'assegno ad personam di cui all'art. 3, co. 57, L. 537/1993, pari alla differenza tra la retribuzione goduta all'atto del passaggio e quella spettante per la nuova posizione, che, per il periodo dal novembre 2013 all'instaurazione del presente giudizio, ammonta complessivamente a € 3.980,51.
Il Comune di Ragusa esclude l'operatività in specie del principio invocato
dal dipendente, siccome applicabile esclusivamente: a) nel caso di
passaggio di carriera presso la stessa o diversa Amministrazione statale,
e non anche regionale o comunale;
b) a fronte di un trasferimento d'ufficio,
e non su base volontaria;
c) con riferimento ad emolumenti fissi e
continuativi, e non anche a quelli premiali, variabili o comunque connessi
allo svolgimento di peculiari mansioni (quale è l'Indennità di Vigilanza).
La causa, istruita in via documentale, sulle conclusioni rassegnate dalle
parti viene decisa con la presente sentenza.
***
Il ricorrente, ex vigile urbano del Comune di Ragusa, lamenta il mancato riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 37 CCNL enti locali a seguito
del suo passaggio nei ruoli amministrativi del medesimo ente locale.
Invocando il divieto di reformatio in pejus, sostiene di avere diritto a non
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subire alcuna regressione del proprio trattamento economico ed a mantenere integra la retribuzione mensile percepita all'atto del passaggio dall'uno all'altro settore del Comune convenuto, mediante la ricezione di
assegno ad personam in sostituzione di detta indennità precedentemente
goduta.
A fondamento della pretesa, richiama la disciplina contenuta del T.U. sugli
impiegati civili dello Stato (D.P.R. n. 3/1957), il cui art. 202 (oggi abrogato)
prevedeva che “nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o
diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello
spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a
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