Trib. Catania, sentenza 05/11/2024, n. 5199
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Testo completo
N. R.G. 1570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. M E Presidente
dott.ssa M A Gdice
dott.ssa L G Gdice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1570/2023
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Randazzo, Piazza XI Bersaglieri 1, presso lo studio dell'avvocato
V A, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...] C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Linguaglossa, Piazza Annunziata n. 5, presso lo studio dell'avvocato
P I, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 03/02/2023, adiva questo Tribunale Parte_1
per chiedere la separazione personale dal marito con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio a Piedimonte Etneo in data 21/06/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Piedimonte Etneo Anno 2003, Parte 2, Serie A, n. 4.
La ricorrente esponeva che il matrimonio, dal quale erano nati i due figli (n. a Catania il Per_1
18/4/2010) e (n. a Catania il 22/01/2015), era entrato irrimediabilmente in crisi a causa Per_2
della condotta del marito, caratterizzata da manifestazioni di gelosia, aggressività e minacce.
La ricorrente chiedeva di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito
in considerazione dei comportamenti descritti in narrativa;
di disporre a carico del coniuge il
versamento in favore della ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di € 900,00,
di cui euro 300,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 300,00 per ciascuno dei figli,
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati ed, infine, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore
per abitarvi con i figli.
Alla prima udienza presidenziale del 02/05/2023, alla quale compariva la sola parte ricorrente, il
Presidente disponeva la rinnovazione della notifica al convenuto e, considerate le allegazioni in
ordine al reato di cui all'art. 612 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 339 c.p., disponeva la trasmissione
degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.
Successivamente, si costituiva in giudizio chiedendo la pronuncia della CP_1
separazione con addebito alla moglie;
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la
madre;
il rigetto della richiesta di mantenimento per la ricorrente o, in subordine, la determinazione
2
dell'assegno di mantenimento in favore di tenendo conto dell'attività dalla Parte_1
stessa svolta e della sua piena capacità lavorativa, ed infine la determinazione dell'assegno di
mantenimento per i figli nella misura ritenuta dal Tribunale, tenendo conto del mantenimento
diretto degli stessi da parte del padre nei giorni di permanenza con quest'ultimo.
All'udienza presidenziale del 27/06/2023, sentite le parti ed esperito con esito negativo il tentativo
di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con successiva ordinanza
del 04/07/2023, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei
coniugi. In particolare, l'ordinanza disponeva l'affidamento dei minori e Persona_3 [...]
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, con periodi di Per_4
permanenza con il padre non collocatario come in parte motiva (“Deve essere regolamentata la
permanenza dei minori presso il genitore non collocatario, fatti salvi migliori accordi tra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. M E Presidente
dott.ssa M A Gdice
dott.ssa L G Gdice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1570/2023
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Randazzo, Piazza XI Bersaglieri 1, presso lo studio dell'avvocato
V A, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...] C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Linguaglossa, Piazza Annunziata n. 5, presso lo studio dell'avvocato
P I, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 03/02/2023, adiva questo Tribunale Parte_1
per chiedere la separazione personale dal marito con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio a Piedimonte Etneo in data 21/06/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Piedimonte Etneo Anno 2003, Parte 2, Serie A, n. 4.
La ricorrente esponeva che il matrimonio, dal quale erano nati i due figli (n. a Catania il Per_1
18/4/2010) e (n. a Catania il 22/01/2015), era entrato irrimediabilmente in crisi a causa Per_2
della condotta del marito, caratterizzata da manifestazioni di gelosia, aggressività e minacce.
La ricorrente chiedeva di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito
in considerazione dei comportamenti descritti in narrativa;
di disporre a carico del coniuge il
versamento in favore della ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di € 900,00,
di cui euro 300,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 300,00 per ciascuno dei figli,
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati ed, infine, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore
per abitarvi con i figli.
Alla prima udienza presidenziale del 02/05/2023, alla quale compariva la sola parte ricorrente, il
Presidente disponeva la rinnovazione della notifica al convenuto e, considerate le allegazioni in
ordine al reato di cui all'art. 612 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 339 c.p., disponeva la trasmissione
degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.
Successivamente, si costituiva in giudizio chiedendo la pronuncia della CP_1
separazione con addebito alla moglie;
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la
madre;
il rigetto della richiesta di mantenimento per la ricorrente o, in subordine, la determinazione
2
dell'assegno di mantenimento in favore di tenendo conto dell'attività dalla Parte_1
stessa svolta e della sua piena capacità lavorativa, ed infine la determinazione dell'assegno di
mantenimento per i figli nella misura ritenuta dal Tribunale, tenendo conto del mantenimento
diretto degli stessi da parte del padre nei giorni di permanenza con quest'ultimo.
All'udienza presidenziale del 27/06/2023, sentite le parti ed esperito con esito negativo il tentativo
di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con successiva ordinanza
del 04/07/2023, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei
coniugi. In particolare, l'ordinanza disponeva l'affidamento dei minori e Persona_3 [...]
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, con periodi di Per_4
permanenza con il padre non collocatario come in parte motiva (“Deve essere regolamentata la
permanenza dei minori presso il genitore non collocatario, fatti salvi migliori accordi tra
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