Trib. Velletri, sentenza 02/12/2024, n. 2476
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Testo completo
N. R.G. 1530/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco CH presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1530/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. AMATO Parte_1 C.F._1
GRAZIA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LUCIDI Controparte_1 C.F._2
MARCELLA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “Visto”.
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per le ragioni espresse nel presente atto, pronunciare la separazione dei coniugi tra la Sig.ra Pt_1
ed il Sig. alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati e liberi di
[...] Controparte_1
risiedere dove riterranno opportuno nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale in NO, Via Colle
Picchione, 8 di proprietà del marito, resterà affidata alla moglie, che continuerà a risiedervi insieme alla figlia minore;
3) la figlia minore , resterà affidata in maniera condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori, anche se continuerà a vivere con la madre presso la casa dopo l'orario scolastico dalle ore 16.00 alle ore 21,00, due fine settimana al mese alternati dalle ore 9,00 del sabato alle ore
20,00 della domenica successiva con facoltà di pernottamento, di tenerla con sé per un mese all'anno durante le vacanze estive tra luglio e agosto nonché durante le vacanze natalizie e pasquali alternata di anno in anno;
4) il padre, atteso che gode di uno stipendio mensile pari ad € 5.000,00, contribuirà al mantenimento della minore con la corresponsione a favore della mamma di € 1.000,00 mensili rivalutabili ogni anno secondo gli indici Istat, oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, dello psicologo, sanitarie, scolastiche e sportive previa presentazione di idonea certificazione da parte della moglie attestante le spese effettivamente sostenute;
5) il marito verserà altresì un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad € 500.00 per il mantenimento della stessa, atteso che quest'ultima non ha alcuna occupazione stabile;
6) la polizza Alleanza Ass,ni sulla vita, contratta dal Sig. resterà a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
7) il marito Controparte_1
contribuirà al versamento del 50% delle spese di mantenimento dei quattro cani, di proprietà di entrambi i coniugi;
8) l'autovettura Classe A, di proprietà di entrambi i coniugi, potrà rimanere in uso alla Sig.ra previo l'effettuazione del necessario passaggio di proprietà. Con il favore Pt_1 delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per il resistente: “voglia disporre le seguenti CONDIZIONI 1. e Parte_1 Controparte_1
vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. L'assegno di mantenimento personale per
è revocato a far data dal 9.4.2021 e fino al 15.3.2023 (data dell'ordinanza Parte_1
presidenziale assunta nel procedimento di divorzio n. 6291/2022 r.g.);
3. La casa familiare di NO
(Roma), Via Colle Picchione 8 è assegnata a in ragione della convivenza con lei Parte_1
Per_ della figlia ;
4. L'assegno di mantenimento per la figlia è ridotto a far data dal Persona_1
9.4.2021 all'importo di € 400 o alla diversa misura ritenuta di giustizia con relativa rivalutazione annuale;
5. E' confermato l'obbligo di e di contribuire al pagamento Controparte_1 Parte_1
Per_ delle spese straordinarie in favore della figlia in misura del 50% per ciascuno, purchè previamente concordate e documentate. Quanto alle spese mediche e sanitarie assicurate da
[...]
mediante la polizza della quale beneficia, la parte di relativa franchigia sarà suddivisa al CP_1
50%. Con vittoria delle spese di lite o, in subordine, con compensazione delle stesse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. I coniugi indicati in epigrafe contraevano matrimonio in Roma in data 18.9.1999 (trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio al n. 01128 Parte 2 Serie A04 anno 1999). Per_ Dal matrimonio è nata una figlia, oggi maggiorenne (n. 27.2.2006).
Con ricorso depositato il 5.3.2019 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi avanzando altresì ulteriori domande. Parte resistente si costituiva aderendo alla domanda di separazione e contestando nel resto il ricorso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco CH presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1530/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. AMATO Parte_1 C.F._1
GRAZIA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LUCIDI Controparte_1 C.F._2
MARCELLA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “Visto”.
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per le ragioni espresse nel presente atto, pronunciare la separazione dei coniugi tra la Sig.ra Pt_1
ed il Sig. alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati e liberi di
[...] Controparte_1
risiedere dove riterranno opportuno nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale in NO, Via Colle
Picchione, 8 di proprietà del marito, resterà affidata alla moglie, che continuerà a risiedervi insieme alla figlia minore;
3) la figlia minore , resterà affidata in maniera condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori, anche se continuerà a vivere con la madre presso la casa dopo l'orario scolastico dalle ore 16.00 alle ore 21,00, due fine settimana al mese alternati dalle ore 9,00 del sabato alle ore
20,00 della domenica successiva con facoltà di pernottamento, di tenerla con sé per un mese all'anno durante le vacanze estive tra luglio e agosto nonché durante le vacanze natalizie e pasquali alternata di anno in anno;
4) il padre, atteso che gode di uno stipendio mensile pari ad € 5.000,00, contribuirà al mantenimento della minore con la corresponsione a favore della mamma di € 1.000,00 mensili rivalutabili ogni anno secondo gli indici Istat, oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, dello psicologo, sanitarie, scolastiche e sportive previa presentazione di idonea certificazione da parte della moglie attestante le spese effettivamente sostenute;
5) il marito verserà altresì un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad € 500.00 per il mantenimento della stessa, atteso che quest'ultima non ha alcuna occupazione stabile;
6) la polizza Alleanza Ass,ni sulla vita, contratta dal Sig. resterà a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
7) il marito Controparte_1
contribuirà al versamento del 50% delle spese di mantenimento dei quattro cani, di proprietà di entrambi i coniugi;
8) l'autovettura Classe A, di proprietà di entrambi i coniugi, potrà rimanere in uso alla Sig.ra previo l'effettuazione del necessario passaggio di proprietà. Con il favore Pt_1 delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per il resistente: “voglia disporre le seguenti CONDIZIONI 1. e Parte_1 Controparte_1
vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. L'assegno di mantenimento personale per
è revocato a far data dal 9.4.2021 e fino al 15.3.2023 (data dell'ordinanza Parte_1
presidenziale assunta nel procedimento di divorzio n. 6291/2022 r.g.);
3. La casa familiare di NO
(Roma), Via Colle Picchione 8 è assegnata a in ragione della convivenza con lei Parte_1
Per_ della figlia ;
4. L'assegno di mantenimento per la figlia è ridotto a far data dal Persona_1
9.4.2021 all'importo di € 400 o alla diversa misura ritenuta di giustizia con relativa rivalutazione annuale;
5. E' confermato l'obbligo di e di contribuire al pagamento Controparte_1 Parte_1
Per_ delle spese straordinarie in favore della figlia in misura del 50% per ciascuno, purchè previamente concordate e documentate. Quanto alle spese mediche e sanitarie assicurate da
[...]
mediante la polizza della quale beneficia, la parte di relativa franchigia sarà suddivisa al CP_1
50%. Con vittoria delle spese di lite o, in subordine, con compensazione delle stesse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. I coniugi indicati in epigrafe contraevano matrimonio in Roma in data 18.9.1999 (trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio al n. 01128 Parte 2 Serie A04 anno 1999). Per_ Dal matrimonio è nata una figlia, oggi maggiorenne (n. 27.2.2006).
Con ricorso depositato il 5.3.2019 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi avanzando altresì ulteriori domande. Parte resistente si costituiva aderendo alla domanda di separazione e contestando nel resto il ricorso
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