Trib. Udine, sentenza 26/09/2024, n. 267

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Udine, sentenza 26/09/2024, n. 267
Giurisdizione : Trib. Udine
Numero : 267
Data del deposito : 26 settembre 2024

Testo completo

SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa A A - Presidente rel.
Dott.ssa M D - Giudice
Dott.ssa E S - Giudice
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 6885 /2024 R.C.F. promossa con
ricorso congiunto depositato il 18/06/2024 da

Parte_1
con i proc. e dom. avv.ti CELLA ILARIA e CELLA FEDERICA
avente ad oggetto la separazione consensuale;

- sentito il Presidente relatore dott.ssa A A,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 12/07/2008
in TARVISIO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di TARVISIO (UD), al n. 5, Parte 2, Serie A,
anno 2008;

preso atto che dall'unione sono nate le figlie (20/07/2012) e Per_1
(01/09/2016), entrambe minorenni;
Per_2
Oggetto:
separazione
consensuale
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi delle figlie

minori;

- in accoglimento dell'istanza,


P.Q.M.

omologa
la separazione dei sig.ri e Parte_1 [...]
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 12/07/2008 in Pt_1
TARVISIO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TARVISIO (UD), al n. 5, Parte 2, Serie A, anno 2008, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. La sig.ra risiederà presso la ex abitazione Pt_1
familiare, ubicata in Raveo via Nuova n. 16/B, insieme alle figlie, sebbene
l'affidamento delle stesse sarà condiviso tra i genitori, come meglio specificato nei punti seguenti.
2) Dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori delle figlie Per_ minori, e , con collocamento prevalente presso la madre. I Per_2
genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni.
Per_

2.1 Dispone che le figlie e , salvo diverse modalità concordate Per_2
di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse delle figlie, trascorrano con il padre:
- fine settimana alternati con le seguenti modalità: dal giovedì (all'uscita da scuola indicativamente alle ore 16.00) sino al lunedì mattina (con accompagnamento a scuola);
nella settimana in cui staranno il weekend con la madre, trascorreranno con il padre anche due serate infrasettimanali (indicativamente martedì e mercoledì);

- metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente entro il 30 novembre di ogni anno e, ad anni alterni con ciascuno dei genitori, il Natale;

- vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con uno dei due genitori da concordarsi preventivamente;

- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente entro il 30 aprile di ogni anno.
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