Trib. Taranto, sentenza 24/04/2024, n. 1247

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 24/04/2024, n. 1247
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 1247
Data del deposito : 24 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Stefania D'ERRICO Presidente relatore
Dott.ssa F R Giudice
Dott.ssa M M Giudice ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2988 del Ruolo Generale anno 2022, rimessa per la decisione al Collegio nell'udienza del 14/12/2023, avente ad oggetto: "Separazione giudiziale
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. G V;
Parte_1
-ATTORE/RICORRENTE -
E
, CP_1
- CONVENUTA CONTUMACE-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO EX LEGE-
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale del 18.05.2019, depositato il 19.05.2022, il Sig. Parte_1
adiva il Tribunale di Taranto per sentire pronunciare la separazione personale dalla Sig.ra CP_1
con il quale aveva contratto matrimonio, in regime di comunione legale, in Massafra (TA), il
[...]
22.09.1984, atto n. 170 P. II S.A dell'anno 1984, e dalla cui unione non nascevano figli.
Il Sig. deduceva di non percepire alcun tipo di entrata economica, al di fuori del rateo della Pt_1
pensione di invalidità e del reddito di cittadinanza;
deduceva altresì che i coniugi avevano trascorso solo qualche anno insieme, dopodiché la loro convivenza si era interrotta, tant'è che risiedeva in
Crispiano (TA), mentre la sig.ra risiedeva a Bologna. CP_1
1
Il ricorrente rappresentava che il matrimonio non aveva mai assunto una forma consona a tale nome, in quanto da diversi anni ognuno dei coniugi conduceva una vita a sé stante e ciò era da addebitarsi esclusivamente al comportamento assunto dalla Sig.ra la quale aveva abbandonato CP_1
definitivamente non solo il tetto coniugale, ma addirittura la stessa città e regione di appartenenza, per vivere lontano dal coniuge, in violazione degli obblighi morali e materiali nascenti dal matrimonio.
Per tali motivi il Sig. si rivolgeva al Tribunale adito, chiedendo: Parte_1
“- pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito alla moglie;
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- disporre NULLA in ordine al mantenimento;
Con ogni altra conseguenza anche in punto di onorari e spese della procedura”.

Con decreto di fissazione di udienza del 27.05.2022 il Giudice Delegato Dott. Gloria fissava l'udienza del 12.09.2022 (poi rinviata d'ufficio al 20.09.2022) per la comparizione personale dei coniugi.
Con successivo decreto del 29.06.2022 il Presidente della prima sezione civile Dr. S. D'Errico assegnava la causa a sé stessa, per effetto del trasferimento ad altro ufficio del primo giudice.
All'udienza del 20.09.2022, il procuratore di parte ricorrente evidenziava che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza non si era perfezionata e chiedeva pertanto termine per la rinnovazione;
il G.D. concedeva il termine del 31.10.2022 per la rinotifica e fissava l'udienza presidenziale del 20.12.2022.
All'udienza del 20.12.2022, stante il mancato perfezionamento della notifica, il G.D. concedeva alla parte ricorrente termine per la rinnovazione della stessa e rinviava l'udienza presidenziale al
21.03.2023, autorizzando l'avv. Fella a richiedere informative presso la struttura di ultima residenza in merito all'ultima collocazione della sig.ra CP_1
Alla successiva udienza del 21.03.2023 il procuratore del ricorrente, stante il mancato perfezionamento della notifica, chiedeva di essere autorizzato alla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
il G.D. concedeva quindi alla parte ricorrente il richiesto termine e rinviava l'udienza presidenziale al
28.09.2023.
All'udienza del 28.09.2023, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto,
e ritenuta ingiustificata la mancata comparizione della resistente sig.ra prendeva atto CP_1 dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione ed in via provvisoria autorizzava i coniugi a vivere
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