Trib. Bari, sentenza 11/03/2024, n. 1200

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 11/03/2024, n. 1200
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 1200
Data del deposito : 11 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
Prima Sezione civile

Il Tribunale di Bari, I Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri Magistrati:
Dott. S U D S - Presidente
Dott.ssa C F - Giudice
Dott.ssa R N - Giudice rel. ha pronunciato, con l'intervento del P.M. in sede, la seguente
SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al ruolo generale per l'anno 2022 sotto il numero d'ordine
2388, avente ad oggetto: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex artt. 263 e 264 c.c.;
tra
(nato a Bari in data 11.02.2021), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
M S T, anche nella qualità di suo curatore speciale;

- ATTORE -
e
(nato a Triggiano il 06.07.1982, C.F. ;
Controparte_1 C.F._1
- CONVENUTO CONTUMACE –
e
(nata a Bari il 21.03.2001, C.F. );
CP_2 C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE –
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 07.02.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di parte attrice, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
il P.M. con nota del 07.02.2024 chiedeva accogliersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 04.02.2022 rappresentato dal curatore Parte_1 speciale avv.to M S T, conveniva innanzi a questo Tribunale CP_1
e chiedendo di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] CP_2
“dichiarare che il piccolo nato a Bari l'11.02.2021 non è figlio Parte_1 naturale del Sig. e, per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 del Comune di Bari di effettuare le opportune annotazioni;
munire l'emananda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione, come per legge;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Esponeva l'istante che il Pubblico Ministero preso il Tribunale di Bari aveva richiesto la nomina di un curatore speciale del minore perché la sua genitrice alla sezione CP_2 di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari aveva
1
dichiarato che il padre del bambino fosse tale e non Persona_1 CP_1
che invece lo aveva riconosciuto ma solo perchè si era a costei legato.
[...]
Con ordinanza del 23.05.2023 veniva dichiarata la contumacia dei due convenuti, veniva ordinato ai S.S. di depositare una relazione aggiornata in ordine alla situazione familiare e personale della e del minore e venivano ammessi gli interrogatori CP_2 Pt_1 formali deferiti nei confronti dei due convenuti.
Infine, all'udienza indicata in epigrafe, stante la mancata comparizione delle parti al fine di rendere l'interrogatorio formale deferitogli, veniva rimessa la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di parte attrice, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il P.M. con nota del 07.02.2024 chiedeva accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato promosso dal minore nato a Bari Parte_1 l'11.02.2021, il quale per mezzo del suo curatore speciale - avv. M S T – ha intentato un giudizio di impugnazione del riconoscimento effettuato in data 16.02.2021 da nei suoi confronti, per difetto di veridicità ex artt. 263 e 264 c.c. Controparte_1
La domanda è fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Gli elementi indiziari e presuntivi acquisiti nel corso del giudizio dimostrano che
[...] non è figlio di Parte_1 Controparte_1
Ed, infatti, deve tenersi conto ai fini decisori dei seguenti elementi: 1) entrambi i convenuti non sono personalmente comparsi, senza giustificato motivo, a rendere
l'interrogatorio formale loro deferito, ragion per cui ai sensi dell'art. 232 c.p.c. debbono ritenersi ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, che vertevano nel caso di specie proprio sulla paternità del minore;
2) il contegno omissivo dei convenuti assume rilievo ai sensi dell'art. 116 comma II c.p.c. ai sensi del quale “il Giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”, avendo i convenuti omesso di costituirsi in giudizio ed avendo impedito lo svolgimento dell'indagine molecolare (test del DNA), rendendosi di fatto irreperibili.
Non solo, nel caso in esame la domanda deve ritenersi provata sulla scorta delle stesse dichiarazioni rese dalla genitrice a sommarie informazioni, alla Sezione di CP_2
Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, risultando per tabulas dal verbale in atti che costei in data 18.03.2021 abbia dichiarato: “il padre di mio figlio è , un giovane di circa trent'anni di Modugno. Non so dire Persona_1 quando è nato, posso dire che è alto circa un metro e settanta, corporatura magra, capelli scuri molto corti, ha due tatuaggi neri sul viso, una farfalla su una guancia e dall'altro lato, sotto l'occhio, una croce. Anche sul dorso della mano non ricordo se destra o sinistra, ha un altro tatuaggio, la rosa dei venti e ha anche altri tatuaggi sul braccio. Lui non lavora, viene mantenuto dai suoi genitori. So che il padre si chiama e la madre CP_3 Per_2
[…] Ho avuto una relazione con il padre del bambino, che abita Persona_1
a Modugno al Borgo La Torre, dal 16 ottobre 2019 sino al 7 maggio 2020. Abbiamo anche convissuto per un breve periodo. Dopo una settimana che l'ho conosciuto, sono andata a vivere a casa sua, ma dopo circa un mese sono tornata a casa di mia madre perché mi ha detto che doveva partire…”. Per_1
Nel medesimo verbale, la ha ricostruito i rapporti con CP_2 Controparte_1 dichiarando che si erano ritrovati su Facebook nell'ottobre 2020, allorquando la
era già incinta, e che, dopo averle raccontato cosa era accaduto con il padre CP_2 naturale del figlio che aveva in grembo, il “ha riconosciuto mio figlio, perché Per_3 lui si è legato a me in quanto le nostre storie di vita sono molto simili, anche lui non ha
2 avuto un padre che lo ha cresciuto, è vissuto in comunità, insomma ha sofferto come me.
Per questo, quando ha saputo che aspettavo un bambino, si è subito dimostrato disponibile a dargli il suo cognome e vorrebbe crescerlo con me”. A ciò si aggiunga che con nota del 17.07.2023 l'assistente sociale del Comune di Bitonto ha reso edotto l'Ufficio in intestazione che il Tribunale per i minorenni di Bari nell'ambito del procedimento N. 196/2021 V.G. ha dichiarato in data 31.05.2021 Controparte_1
e decaduti dalla responsabilità genitoriale sul figlio prima CP_2 Pt_1 collocato presso una comunità, poi affidato ad una coppia di coniugi sin da febbraio 2022 e, infine, l'anno successivo è stata anche emessa la sentenza di adozione del minore Pt_1 da parte della coppia affidataria individuata dal Tribunale.
Con nota di pari data, in atti, lo stesso assistente sociale del Comune di Bitonto ha anche notiziato questo Ufficio del fatto che la ha contratto matrimonio civile con CP_2 Per_4
il 16.07.2022, con cui aveva dapprima avviato una convivenza per poi rivolgersi
[...] unitamente al coniuge in data 17.12.2022 al centro polifunzionale per chiedere Org_1 accoglienza, dopo aver dimorato per strada per 4 giorni per diverbi intercorsi con la famiglia
d'origine del marito, ove avevano vissuto sino a quel momento. Dopo essere stati ivi accolti per 10 giorni ed aver comunicato un probabile stato gravidico della , lei e il marito CP_2 avevano infine trovato ospitalità da un conoscente. Detta nota così concludeva: “la condizione della giovane continua a presentare criticità a più livelli stante i suoi limiti CP_2 cognitivi, la povertà di risorse personali e l'assenza di una rete parentale di supporto”.
Tutto quanto sopra premesso, deve concludersi che la domanda di disconoscimento spiegata da parte attrice è, pertanto, meritevole di accoglimento. In ragione della mancata costituzione in giudizio dei convenuti e, dunque, della loro mancata opposizione alla domanda attorea, le spese di lite tra le parti debbono intendersi compensate.
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