Trib. Tivoli, sentenza 08/11/2024, n. 1270
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
1
N. R.G. 2190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
M C Presidente
F M C Giudice
V C Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Eleonora Parte_1
P, n. 2, presso lo studio dell'Avv. B F, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Bellegra, n. 50, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. M D T, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e
elettivamente domiciliato in Riano, Via Dante Alighieri, n. 59, CP_2 presso lo studio del Curatore Speciale Avv. P L P, che lo rappresenta
e difende, giusto atto di nomina
MINORE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Determinazione delle condizioni di affidamento del figlio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2
e sono genitori di M (nato in [...] Parte_1 Controparte_1
06.12.2021), unico figlio riconosciuto dal padre.
Con ricorso depositato in data 23.06.2024, ha rappresentato il Parte_1 compimento da parte di di gravi condotte di violenza contro la Controparte_1 propria persona e ha chiesto disporsi la decadenza del medesimo dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore M, affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, collocamento presso la madre, assegnazione alla madre della casa famigliare, frequentazione in forma protetta con il padre, determinazione del contributo del padre al mantenimento del figlio per l'importo mensile di Euro 500,00, spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio interamente a carico del padre.
Con comparsa di costituzione depositata in data 12.10.2024, si è Controparte_1 costituito in giudizio, negando il compimento di condotte violente contro la ricorrente e chiedendo disporsi l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, collocamento prevalente presso la madre, frequentazione del padre anche in forma protetta, determinazione del contributo del padre al mantenimento del figlio per
l'importo di Euro 100,00, spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio ripartite per pari quote tra i genitori.
Con comparsa di costituzione depositata in data 05.07.2024, si è costituito in giudizio il
Curatore Speciale del minore M, presentando le proprie conclusioni in punto di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore.
All'udienza del 29.10.2024, sono state sentite le parti, sono stati escussi testimoni in ordine alle condotte violente allegate, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Affidamento, collocamento e frequentazione del figlio minore
Deve essere premesso che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis
e segg. c.c. con previsione dello schema generale dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e assunzione in forma condivisa delle decisioni maggiormente rilevanti nell'interesse dei minori.
Tuttavia, nel caso in esame sono emerse ragioni che impongono di derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, in considerazione delle condotte di grave intemperanza
e disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio minore in tenera età, nonché delle criticità nella capacità genitoriale e di accudimento mostrate dalla madre.
3
Anzitutto, deve essere evidenziato che entrambe le parti hanno dedotto il compimento reciproco di gravi condotte di violenza, segnatamente:
- Episodio di aggressione da parte del resistente contro la ricorrente avvenuto a marzo 2020 (cfr. ricorso, pag. 2, primo capoverso);
- Episodio di aggressione da parte del resistente contro la ricorrente avvenuto nell'anno 2021 (cfr. ricorso, pag. 2, quinto capoverso);
- Episodio di aggressione da parte del resistente contro la ricorrente avvenuto in data 12.12.2022 (cfr. ricorso, pag. 3, primo capoverso);
- Episodio di aggressione da parte del resistente contro la ricorrente avvenuto in data 28.03.2024 (cfr. ricorso, pag. 3, quinto capoverso);
- Episodio di aggressione da parte della ricorrente contro il resistente avvenuto in data 14.06.2022 (cfr. comparsa di costituzione, pag. 5, quarto capoverso).
In relazione all'accertamento di tali condotte, è stata svolta prova testimoniale, con capitoli formulati d'ufficio. Tuttavia, l'unico testimone comparso, che la stessa ricorrente ha Testimone_1 allegato essere intervenuto nell'episodio del 12.12.2020, non ha fornito alcuna indicazione in ordine al compimento delle condotte allegate.
Inoltre, sono risultate al riguardo prive di rilevanza probatoria la denuncia querela della ricorrente contro il resistente, trattandosi di atto unilaterale della parte, e il referto di pronto soccorso allegato, inidoneo a consentire un accertamento delle cause delle lesioni riportate.
Ulteriormente, priva di rilevanza sul piano probatorio è risultata la documentazione fotografica indicata da parte ricorrente, risultando la stessa priva di ogni forma di datazione e inidonea a fornire alcun riscontro in ordine alle cause delle lesioni riportate dalla parte.
Diversamente, deve essere tenuto conto di quanto dichiarato dallo stesso resistente, in relazione alla condotta di distruzione del telefono cellulare della ricorrente.
In particolare, il resistente ha dichiarato che “nell'episodio del 28.03.2024, io non sono stato violento, ma le ho rotto il telefono. Io avevo comprato il telefono per lei e lei mi ha bloccato su Facebook. Per questo le ho rotto