Trib. Viterbo, sentenza 10/12/2024, n. 1187

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Viterbo, sentenza 10/12/2024, n. 1187
Giurisdizione : Trib. Viterbo
Numero : 1187
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

R.G.N. 330.2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 330/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Castel Sant'Elia, Via del Santuario n. 62, ed elettivamente domiciliata in Civita
Castellana, Via IV Giornate di Napoli n. 27, presso lo studio dell'avv. Carlo Pecoraro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
contro

(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in
Roma, Via Volusia n. 60, presso lo studio dell'avv. Ester Pennella, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale.

1 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 11.02.2022 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Castel Sant'Elia in data 26.08.1990 (atto Controparte_1
n. 49, Parte II, Serie A), deduceva che dall'unione coniugale erano nati i figli , in Per_1
data 11.02.1993, e , in data 28.03.2001, ormai entrambi maggiorenni, ma non Per_2
economicamente autosufficienti.
La ricorrente aggiungeva che la crisi del matrimonio era dipesa esclusivamente dal comportamento prevaricatore del nei cui confronti aveva sporto varie denunce CP_1
per omesso mantenimento e per maltrattamenti, consistiti in violenze fisiche e verbali. In particolare, il l'aveva svalutata, l'aveva costretta ad allontanarsi insieme alla CP_1
prole dalla casa familiare, non si era minimamente preoccupato delle esigenze della famiglia e dei figli, l'aveva relegata allo svolgimento delle mansioni domestiche e alla cura della prole, costringendola a sacrificare le proprie aspirazioni professionali al punto da non essere più in grado di inserirsi nel mondo del lavoro, anche in considerazione dell'età (55 anni).
Sul piano economico precisava che il era titolare di una pensione pari a circa CP_1
2.500,00 euro mensili, nonché di un ingente patrimonio immobiliare pervenutogli per successione ereditaria.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il ponendo a carico di quest'ultimo l'importo mensile di € 500,00 per il CP_1 proprio mantenimento, nonché complessivi € 400,00 per il mantenimento dei figli (€
200,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
100%.

2. Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla richiesta di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma precisava di essere stato assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia e osservava che la domanda di addebito della separazione era stata rigettata.
Aggiungeva che il figlio era stato assunto presso la società “Ceramica Artigiana Per_2
S.r.L.” con contratto di tirocinio, ricevendo mensilmente un rimborso spese di €
2
800,00/850,00, contratto che poi si sarebbe convertito in contratto a tempo indeterminato con retribuzione pari ad € 1.400,00. Quanto alla figlia , il resistente osservava che la Per_1
stessa lavorava come cameriera a Nepi presso la Pizzeria - Trattoria “Miseria e Nobiltà”.
Il resistente aggiungeva, inoltre, che il figlio sovente soggiornava da lui, la figlia Per_2
viveva con la nonna materna, mentre la ricorrente conviveva con l'attuale compagno Per_1
presso l'abitazione di proprietà quest'ultimo.
Quanto alla propria condizione economica, il resistente evidenziava di percepire mensilmente la pensione netta di circa € 1.182,02, in quanto tenuto al versamento di €
500,00 mensili per il mantenimento della e dei figli;
di aver accesso un Pt_1 finanziamento con rata di rimborso mensile di € 231,00 per la ristrutturazione della casa coniugale e un altro prestito con scadenza a settembre 2029;
di dover corrispondere il canone di locazione pari ad € 300,00 per l'abitazione ove vive, oltre a dover pagare le bollette bimestrali di € 200,00 per le relative utenze, le spese per vitto e abbigliamento pari
a circa € 100,00 mensili, nonché l'assicurazione della propria autovettura.
Il resistente, pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la ricorrente e contestualmente disporsi la modifica della sentenza di separazione n. 95/2020, revocando sia l'assegno per il mantenimento della ricorrente e dei figli, che l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente.

3. Nella fase presidenziale, tentata invano la conciliazione delle parti, veniva posto a carico del l'importo di € 200,00 mensili da corrispondere alla entro il giorno 5 CP_1 Pt_1
di ogni mese per il mantenimento della stessa, mentre nulla veniva disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale e all'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente per i figli, in quanto maggiorenni ed economicamente indipendenti.

4. Nelle more del giudizio, la ricorrente proponeva reclamo ex art. 709 c.p.c. avverso
l'ordinanza presidenziale del 30.06.2022. Il reclamo veniva rigettato dalla Corte di Appello di Roma con ordinanza n. 5463/2023 del 06.03.2023 (RG 51577/2022).
Con sentenza parziale n. 99/2023 del 01.02.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e . Controparte_1 Parte_1
Venivano quindi concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. e, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

5. Sull'assegno di mantenimento, sulle spese straordinarie per i figli e , Per_2 Per_1
3
nonché sull'assegnazione della casa coniugale
Quanto all'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente per e , il Per_2 Per_1
Tribunale osserva che l'art. 337 septies c.c. stabilisce che il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente un assegno di mantenimento, valutate le circostanze. Tale disposizione è da coordinare con l'art. 337-ter c. 4 c.c., ai sensi del quale ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenendo in considerazione, fra l'altro, le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita da questi
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