Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18615

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18615
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 18615
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 72048 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(ROMA (RM), 15/04/1973), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. NIEDDU DEL RIO giusta Parte_2
procura speciale in atti;

ricorrente
E
(ROMA (RM), 22/10/1968), con il patrocinio CP_1
dell'avv. RUSICH SONIA e dell'avv. PIZZI FEDERICA giusta procura
speciale in atti;

resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
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OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2/7/2024 le parti precisavano le conclusioni come da
note di trattazione scritta.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
25/04/1996 contraeva matrimonio concordatario con e CP_1
Per_ che dall'unione nascevano le figlie (29/9/2003) e Persona_2
(25/10/2008), esponeva che con sentenza n. 6358/2016 il Tribunale di Roma
pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione
dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate e
successivamente modificate in esito a due giudizi ex art. 710 c.p.c. in forza
delle quali le figlie, all'epoca entrambi minorenni, sono affidate ad
entrambe i genitori in modo condiviso, con residenza presso la madre,
assegnataria della casa familiare, in comproprietà tra le parti, disciplina dei
tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla
madre la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia),
oltre rivalutazione Istat da calcolare da marzo 2017, somma da
corrispondere dal terzo datore di lavoro del onere del padre di CP_1
contribuire in ragione del 70% al pagamento delle spese extra afferenti le
due figlie, essendo il restante 30% a carico della madre;
che da allora non
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era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e
spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione
degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in
particolare, con aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento dovuto
dal padre per le figlie ad euro 800,00 mensili, fermo il versamento diretto da
parte del datore di lavoro del resistente, e riconoscimento del suo diritto a
percepire l'assegno divorzile, domanda quest'ultima proposta nella memoria
integrativa, avendo anzi la ricorrente dichiarato nell'atto introduttivo di
rinunciarvi sebbene inoccupata.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda CP_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte
ricorrente, ma contestava le avverse ulteriori allegazioni e istanze.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava le
condizioni separative eccezion fatta per la ripartizione delle spese
straordinarie afferenti le due figlie che poneva a carico di ambo le parti in
eguale misura;
quindi rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice
istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 15947/2022 il Tribunale dichiarava la
cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con separata
ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed
espletate le prove orali, all'udienza del 2/7/2024 il g.i. rimetteva la causa al
collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.

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Essendo intervenuta sentenza non definitiva di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, il collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle
domande accessorie, prima fra tutte quella di assegno divorzile proposta
dalla ricorrente nella memoria integrativa.
La stessa è destituita di fondamento e deve pertanto essere rigettata.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma
6 della L. 898/1970
e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare
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