Trib. Milano, sentenza 19/01/2024, n. 680

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 19/01/2024, n. 680
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 680
Data del deposito : 19 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 24654/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CONDOMINIO VIALE ABRUZZI 72 MILANO (C.F. 95503760159), con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA ANDREA AMBROSINO, elettivamente domiciliato in via Annibale
Caretta, 6, Milano, presso il difensore avv. GIANLUCA ANDREA AMBROSINO;

- opponente-
CONTRO
L.D. IMPIANTI S.R.L. (C.F. 08615240960), con il patrocinio dell'avv. ALESSIA VALERIA
LUCIANI e dell'avv. FILIPPO CAFIERO, elettivamente domiciliato in viale Gran Sasso, 37,
Milano, presso il difensore avv. ALESSIA VALERIA LUCIANI;

- opposta-
Conclusioni:
Per il ON viale Abruzzi n. 72 Milano
“in via principale:
- dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
6653/2021 - R.G. n. 12344/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 12/3/2021, pubblicato il 10/4/2021, per tutti i motivi esposti in atti;

- rigettare ogni e qualsiasi domanda di condanna formulata da LD Impianti S.r.l. nei confronti del ON viale Abruzzi 72 in Milano, poiché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;


- accertare e dichiarare che, sia in data anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo sia in pendenza del giudizio di opposizione, il ON viale Abruzzi 72 in Milano ha saldato integralmente le seguenti fatture azionate da L.D. Impianti S.r.l. in sede monitoria: nn.
1279/2017, 47/2019, 1456/2019, 1690/2019, 1873/2019, 1937/2019, 554/2020, 791/2020,
1033/2020, 1125/2020, 1319/2020, 1363/2020, 1440/2020, 1529/2020, 1824/2020, 1837/2020,
1883/2020, 1884/2020, 1885/2020, 2049/2020, 177/2021, 462/2021, per l'importo complessivo di € 70.056,69, e ha pagato l'ulteriore importo di € 5.281,78 sulle fatture L.D. Impianti S.r.l. nn. 17/2020 e 387/2020;

- accertare e dichiarare la nullità - ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 2, lettera f) e dell'art. 36, D.lgs. 206/2005, o delle diverse norme ritenute applicabili dal giudicante - dell'art. 10 del “contratto servizio energia calore” del 21/9/2017 in punto interessi moratori al tasso dell'8% e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza del credito di L.D.
Impianti S.r.l. portato dalle fatture nn. 1077 del 12/7/2018 e 2056 del 15/12/2020;

- accertare e dichiarare la nullità - ai sensi del combinato disposto della L. 108/1996, dell'art.
1, 1° comma
, D.L. 394/2000, nonché del decreto 27/6/2017 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e dell'art. 1815, 2° comma, c.c., o delle diverse norme ritenute applicabili dal giudicante - degli interessi corrispettivi annui applicati da L.D. Impianti S.r.l. in forza del
“contratto servizio energia calore” sottoscritto inter partes il 21/9/2017, poiché pattuiti nella misura di € 1.100,00 annui ed eccedenti il tasso soglia stabilito per legge;

per l'effetto, dichiarare che non è dovuto dal ON viale Abruzzi 72 in Milano alcun importo a titolo di interessi corrispettivi a favore di L.D. Impianti S.r.l. in forza del predetto contratto, con riserva di chiedere la ripetizione delle somme già versate a tale titolo in separato giudizio;

in via riconvenzionale: previo accertamento e dichiarazione della nullità - ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 2, lettera f) e dell'art. 36, D.lgs. 206/2005, o delle diverse norme ritenute applicabili dal giudicante - dell'art. 10 del “contratto servizio energia calore” del 21/9/2017 in punto interessi moratori al tasso dell'8%, e previo conseguente accertamento dell'assenza di causa del pagamento della fattura L.D. Impianti S.r.l. n. 1081 del
10/7/2019, effettuato dal ON viale Abruzzi 72 in Milano in data 2/10/2019,
2
condannare LD Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al
ON viale Abruzzi 72 in Milano, ai sensi dell'art. 2033 c.c. o della diversa norma ritenuta applicabile dal giudicante, l'importo di € 7.476,17, oltre interessi dalla data della domanda e, nella denegata ipotesi in cui il ON viale Abruzzi 72 in Milano dovesse essere condannato a versare qualsivoglia importo a favore di L.D. Impianti S.r.l., dichiarare la compensazione della somma che dovesse essere a qualsiasi titolo riconosciuta a favore di L.D.
Impianti S.r.l. ed a carico del ON viale Abruzzi 72 in Milano, fino a concorrenza del predetto importo azionato dal ON in via riconvenzionale, pari a € 7.476,17 oltre interessi dalla data della domanda;

in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali dell'intero giudizio.”
Per L.D. Impianti s.r.l.
“Voglia l'adito Giudice, respinta ogni contraria istanza e deduzione avversaria e richiamati gli atti e le produzioni tutte in causa, compreso quanto a fascicolo monitorio,
1) Nel merito, rigettare le domande tutte avversarie, con conferma del decreto ingiuntivo
n.6653/2021 – rg n. 12344/2021 Trib. Milano, per la sussistenza dei presupposti di legge e di rito alla data del deposito del ricorso, e con definizione dell'attuale residuo credito in favore dell'opposta LD Impianti srl nella misura, ancora oggi risultante, in linea capitale, di euro
5.890,50 (fatture n. 17 e n. 387 del 2020 in atti), già detratti gli ulteriori pagamenti effettuati dall'opponente dalla notifica del decreto ad oggi, o nella diversa misura, sempre in linea capitale, che risulterà all'esito del giudizio di opposizione, e con conferma integrale delle spese liquidate in sede monitoria.
2) In subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo per cui è causa, definito
e determinato il residuo credito dell'opposta LD Impianti srl secondo quanto sopra sub 1), condannare l'opponente ON al pagamento, in favore della medesima opposta, della somma ancora oggi a residuo credito per euro 5.890,50 (fatture n. 17 e n. 387 del 2020 in atti), già detratti gli ulteriori pagamenti effettuati dall'opponente dalla notifica del decreto ad oggi,
o al pagamento della diversa somma, sempre in linea capitale, che risulterà all'esito del giudizio di opposizione.
3) Accertandone la non eccessività per le circostanze particolari del caso in esame e la non
3
vessatorietà per le modalità di formazione della volontà contrattuale, confermare la clausola contrattuale inter partes sugli interessi moratori con conseguente condanna del ON opponente al pagamento in favore dell'opposta LD Impianti srl della relativa somma, pari ad euro 15.619,65, come già quantificata in atti (fatture n. 1077 del 2018 e n. 2056 del 2020).
4) In subordine a quanto sub 3), ridurre la misura contrattuale di tali interessi moratori secondo i criteri di legge e con riferimento alle circostanze tutte particolari del caso in esame, come richiamate e descritte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, con conseguente condanna dell'opponente ON al pagamento in favore dell'opposta LD
Impianti srl della relativa somma.
5) In tutti i casi, col favore delle spese del presente giudizio e del procedimento monitorio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato a L.D. Impianti s.r.l., il ON di viale
Abruzzi 72, Milano ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6653/2021, pubblicato il 10/4/2021 e notificato il 12/4/2021, con il quale il Tribunale di Milano ha ingiunto all'opponente di pagare all'opposta, attrice sostanziale, la somma di euro 98.000,00, oltre interessi come da domanda, oltre alle spese del procedimento di ingiunzione.
A sostegno dell'opposizione proposta il ON di viale Abruzzi 72 ha allegato, in sintesi:
- la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 11, L. 53/1994;
- la nullità del decreto ingiuntivo sia per erroneità della somma ingiunta, sia per gli errori materiali
e di calcolo comunque sottesi alle somme domandate in ricorso, nonché per l'omessa allegazione dei documenti attestanti parte del credito ingiunto ed, infine, stante l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente, in data successiva al deposito del ricorso monitorio, ma antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo, di parte del credito azionato, in particolare di euro 42.001,17 mediante pagamenti effettuati nelle date del 19/3/2021 e del 25/3/2021
(circostanza confermata dalla stessa L.D. Impianti che, nel proprio estratto conto alla data dell'1/4/2021, dà atto di avere incassato un importo pari a € 41.817,58 nelle date del 22/3/2021
e del 26/3/2021);
- la nullità degli interessi moratori addebitati dall'impresa opposta, attesa la qualifica di consumatore spettante al ON e il conseguente diritto alla ripetizione degli interessi moratori indebitamente già pagati, oltre al diritto a non pagare quelli indebitamente richiesti in sede monitoria.
4
L'opponente ha chiesto dunque all'intestato Tribunale di “in via principale: - dichiarare nullo
e/o inefficace e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 6653/2021 - R.G. n.
12344/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 12/3/2021, pubblicato il 10/4/2021, per tutti i motivi dedotti nel presente atto, e comunque rigettare ogni e qualsiasi domanda formulata da LD Impianti S.r.l. nei confronti del ON viale Abruzzi 72 in Milano;
in via riconvenzionale: - accertata e dichiarata la nullità dell'art. 10 del contratto servizio energia calore sottoscritto inter partes il 21/9/2017 e la conseguente assenza di causa del pagamento della fattura LD Impianti S.r.l. n.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi