Trib. Locri, sentenza 19/01/2025, n. 79

TRIB Locri
Sentenza
19 gennaio 2025
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TRIB Locri
Sentenza
19 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Locri, sentenza 19/01/2025, n. 79
Giurisdizione : Trib. Locri
Numero : 79
Data del deposito : 19 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA IALNA
IN NOME DEL POPOLO IALNO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 20 dicembre 2024, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n.
1151/2024 R.G. promossa da:
AL CA (C.F.: [...]) elettivamente domiciliata ad Isola del
Liri, alla via Siracusa n. 5, presso lo studio degli avv.ti Antonio Rosario BONGARZONE e
Paolo ZINZI, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
pec: avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it,avv.paolozinzi@pecavvocticassino. it;

Ricorrente
C O N T R O
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege domiciliato, pec: ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it;

Convenuto
OGGETTO: bonus carta docente
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Decidendo sulle conclusioni rassegnate come atti, formula le seguenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 aprile 2024, la parte ricorrente, premesso di prestare servizio alle dipende del Ministero convenuto in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1.9.2023, ha esposto che negli anni scolastici 2020/2021, e
2022/2023 ha prestato attività lavorativa quale docente non di ruolo per almeno 180 giorni annui, ed ovvero: dal 16.09.2020 al 30.06.2021 e dal 05.09.2022 al 30.06.2023 presso gli istituti indicati;
che durante lo svolgimento dell'attività lavorativa ha svolto le medesime mansioni dei colleghi a tempo indeterminato;
che ha rispettato l'articolazione oraria stabilita per tutti i docenti, con assegnazione di registro e accesso al registro elettronico;
che, al pari dei docenti a tempo indeterminato, ha partecipato alle riunioni scolastiche ed ai consigli docenti;
che ha svolto attività didattica anche on line acquistando a sue spese gli strumenti informatici necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto;
che a fronte dell'attività regolarmente svolta il Ministero dell'Istruzione non le ha corrisposto la “c.d.
Carta Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del
16.3.2022
ha dichiarato l'illegittimità del DPCM del 23.09.2015 e della nota del MIUR n.
15219 del 15.10.2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dalla percezione del beneficio e che per l'effetto tutto il personale, anche quello a tempo determinato, ha diritto all'erogazione del bonus;
che con ordinanza depositata il 18.5.2022 la VI sezione della Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE deve essere interpretata nel senso che la stessa osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione e del Merito la percezione del beneficio della carta docente;
che pertanto il beneficio deve essere riconosciuto al personale docente a tempo indeterminato e determinato per come altresì dichiarato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge
107/2015
per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, e condannare la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente caricandone il relativo importo di euro
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1000,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Con condanna della resistente alle spese di lite da distarsi per anticipo fattone”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è tempestivamente costituito in giudizio il
Ministero convenuto, che ha eccepito l'inammissibilità della domanda per mancata prova dei requisiti soggettivi nonché per l'assenza dei presupposti di fatto e temporali previsti dalla relativa normativa, l'inammissibilità stante la destinazione vincolata del beneficio, l'omesso assolvimento dell'onere della prova, l'insussistenza degli elementi costitutivi del diritto di credito azionato per gli anni per cui è causa, l'inammissibilità e infondatezza della richiesta risarcitoria per mancata prova del danno e del suo ammontare;
ed ha così concluso: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare il ricorso avversario, siccome inammissibile e infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di lite, ovvero compensazione delle stesse nel caso di parziale accoglimento della domanda, tenendo comunque conto - nel caso di soccombenza - della serialità delle questioni affrontate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda e va accolta per quanto di ragione.
In premessa, va ricordato che la natura pecuniaria dell'obbligazione consente determina l'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., per cui si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ed infatti in tal senso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il pagamento “ di scopo” di cui consiste la
Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
Diversamente, si verificherebbe una discriminazione “alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole
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rispetto quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)”
(cfr. Cass. 10072/2023).
La ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del
Merito in forza di contratti a tempo determinato e rivendica in questa sede il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
La questione oggetto di esame trova radice in un frastagliato panorama normativo e contrattuale di cui è utile dare conto.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da
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