Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 221
Sentenza
23 gennaio 2025
Sentenza
23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 1775/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 23.1.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281
sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1775/2018
r.g.a.c.
TRA
SCALA EUGENIO, elett.te dom.to in Napoli, alla via Santa Maria della Libera
34 presso lo studio dell'Avv. SICILIANO GIUSEPPE, dal quale è rappr.to e di-
feso in virtù di procura in atti
- ATTORE
E
IOS S.R.L., elett.te dom.to alla P.ZZA DE MARTINO, 5 PALMA CAMPANIA
presso lo studio dell'Avv. SANTORO MARIA dal quale è rappr.a e difesa in vir-
tù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
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n.64, presso lo studio dell'Avv. IODICE SILVIO dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- TERZO CHIAMATO
avente ad oggetto: responsabilità professionale sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132
c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
La presente domanda è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che ci si ac-
cinge ad esporre.
L'odierno attore ha agito allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta negligente dei sanitari della IOS srl per la errata ese-
cuzione degli interventi da questi praticati in relazione alla malattia di Dupuytren
bilaterale da cui l'istante è affetto ed, in particolare, con riferimento al trattamen-
to eseguito alla mano destra.
Si costituiva la IOS srl, impugnando la domanda e chiedendone il rigetto, oltre a richiedere, ed ottenere, l'autorizzazione alla chiamata in causa del dott. RA Mar-
co, in quanto unico responsabile delle lesioni lamentate dall'attore.
Si costituiva il dott. RA CO, il quale, richiesta ed ottenuta l'autorizzazione al-
la chiamata in causa della Italiana Assicurazioni SPA, concludeva per il rigetto
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della domanda attorea e per quella nei suoi confronti formulata dalla Casa di cu-
ra.
In via del tutto preliminare, rispetto alla posizione del terzo chiamato, deve darsi atto che, benché autorizzato dal Tribunale (con decreto del 16.10.2028) alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, questi non vi provvedeva
(tanto da richiedere, tardivamente, nuovo termine a tale scopo, all'udienza del
5.12.2019).
Ciò posto ed evidenziato che la rispettiva legittimazione attiva e passiva nonché
il fatto storico dedotto in citazione non sono oggetto di contestazioni e, in ogni caso, si desumono dalla documentazione medica in atti, è opportuno subito chia-
rire che deve essere qualificata come contrattuale, ai sensi degli articoli 1218 e
1228 c.c., la responsabilità della Casa di Cura convenuta, alla luce di un indirizzo fermamente e costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
L'oggetto dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria non è costituito sem-
plicemente dalla prestazione medica dei propri dipendenti, ma da una più com-
plessa prestazione, definita come "assistenza sanitaria", oggetto di un contratto atipico, inquadrabile nella categoria della locatio operis.
A carico della struttura sanitaria gravano, infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza postoperatorie, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pa-
zienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo (cfr.
Cass S.U. n.577/2008). Il rapporto fra paziente e struttura trova quindi fondamen-
to in un contratto autonomo ed atipico, definito come contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria, per il cui inadempimento si applicano le regole
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fissate dall'art. 1218 c.c. (cfr., sul punto, Cassazione, S.U. sentenza n.9556/2002;
Cassazione civile, sentenza n.571/2005, Cassazione civile, sezione III, sentenza n.8826/2007).
Conseguentemente la responsabilità dell'ente per il fatto dei propri medici ausi-
liari si fonda sulla previsione dell'art.1228 c.c., in forza della quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. In questo senso, può dunque ben dirsi che si può avere una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneg-
giato non solo per il fatto del personale medico dipendente, ma anche del perso-
nale ausiliario, nonché della struttura stessa (insufficiente o inidonea organizza-
zione).
Ne consegue, a tale stregua, che la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad es., in ragione del-
la carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero), sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici, dipendenti o meno, trovando nel caso applicazione la re-
gola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (cfr.: Cass., 24/5/2006, n. 12362;
Cass., 4/3/2004, n. 4400;
Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorchè non siano alle sue dipendenze (v. Cass.,
21/2/1998, n. 1883;
Cass., 20/4/1989, n. 1855).
Più precisamente, la responsabilità per fatto dell'ausiliario o del preposto, in real-
tà, prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato
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del medico con la struttura (pubblica o privata) sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore ori-
ginario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio.
Tanto premesso, la giurisprudenza più recente ha ulteriormente definito, in uno sforzo ermeneutico di maggiore precisione, il riparto dell'onere probatorio vale-
vole nell'ambito della responsabilità medica, sostenendo che “Ove sia dedotta la
responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione
di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneg-
giato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggrava-
mento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la con-
dotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore
abbia assolto il proprio onere probatorio, la