Trib. Roma, sentenza 15/02/2024, n. 2908
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Testo completo
R.G. n. 32206/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile), in persona del dott. LO Goggi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 32206 Ruolo Generale dell'anno 2018, presa in carico da questo giudice in data 16.02.2021 e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del
12.09.2023, vertente
T R A
LA LO e NI RI, rappresentati e difesi, giusta delega a margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti Alessandra Manzo e LO Panariti ed elettivamente
domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, Via Celimontana n. 38
ATTORI
E
AD E NT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.
DR TT, rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Cosimo Aldo Ritacco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via
Alberico II n.4
CONVENUTA
E
AL DE
RZ CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
OGGETTO: vendita di cose mobili
pagina 1 di 18 R.G. n. 32206/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
CONCLUSIONI
Nelle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.09.2023, i procuratori delle parti attrici precisavano le conclusioni riportandosi a quelle già formulate nell'atto di citazione: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis 1) accertare e dichiarare che il danno derivante agli odierni attori è imputabile alla violazione dell'obbligo giuridico, gravante sul venditore, di effettuare il montaggio del bene compravenduto a regola d'arte;
2) conseguentemente,
accertare e dichiarare che la Società DI e NI r.l., in persona del rappresentante p.t. con sede in Roma, in via GaLIa n. 92/94 è responsabile, per i motivi di fatto e di diritto esposti in
premessa, dei danni patrimoniali e non patiti dagli odierni attori e;
3) per l'effetto condannare la
Società DI e NI r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Roma, in via GaLIa n . 92/94 a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dagli odierni attori, come di seguito quantificati: A) Per il Signor LO RI Euro 47.909,00 ovvero
nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, da accertarsi, se del
caso, anche a mezzo di CTU medica, il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo e fatte salve le ulteriori spese che saranno sostenute in corso di giudizio;
B) Per la Signora IA
NI Euro 10.445,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via
equitativa, da accertarsi, se del caso, anche a mezzo di CTU medica, il tutto oltre interessi di legge
e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo oltre ad Euro 3.680,46 per spese sostenute in conseguenza del sinistro e così per un totale di Euro 62.034,46 fatte salve le ulteriori spese che saranno eventualmente sostenute in corso di giudizio e che ci si riserva fin da ora di documentare. Deduzioni Istruttorie
(...) Con la più ampia riserva di ulteriori deduzioni, integrazioni e produzioni nei termini di legge previsti. Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio”.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, RI LO e NI IA convenivano in giudizio la DI e NI S.r.l. al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno derivante da difetto di conformità della cosa venduta ex art. 129 Dlgs 206/05 (Codice del
Consumo), anche per illecito comportamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2043 c.c., esponendo in fatto quanto segue:
pagina 2 di 18 R.G. n. 32206/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- In data 17.04.2015 i coniugi odierni attori acquistavano presso la DI e NI s.r.l. un mobile letto a scomparsa per un totale di € 3.900,00 - di cui € 195,00 (pari al 5%) della somma per il richiesto trasporto e montaggio del medesimo e lo stesso veniva consegnato il 31.07.2015, con
montaggio ad opera di un addetto al negozio;
- In data 12.03.2017, nell'atto di aprire il letto a scomparsa, l'intero mobile, a seguito e in
conseguenza del cedimento dei sostegni di fissaggio a muro, si proiettava con tutto il suo peso sul
Sig. RI il quale, non riuscendo a sostenerlo, finiva schiacciato dallo stesso e anche la moglie
Sig.ra NI, nel tentativo di sostenere la struttura cercando di rialzarla, rimaneva infortunata;
-Interveniva il Sig. RI, figlio del vicino di casa, il quale chiamava l'ambulanza per i due coniugi che venivano trasportati all'Ospedale S. DR ove: al sig. RI veniva diagnosticato
“PZ politraumatizzato con frattura bimalleolare- lussazione caviglia destra, frattura dialisi personale destra. All'esame obiettivo evidente deformità del profilo anatomico della caviglia, tumefazione, ecchimosi, dolorabilità digito pressoria” con ricovero e, lo stesso, dopo aver subito un intervento chirurgico, veniva dimesso in data 22.03.2017 con 30 gg di prognosi, poi prolungati per un totale di 240 giorni;
alla Sig.ra NI veniva diagnosticata “frattura pluriframmentaria delle falangi ungueali del III e IV dito mano destra, con avulsione completa dell'unghia, tumefazione e dolorabilità digitopressoria”, conseguente applicazione di “stecca di zimmer in sindattilia III e IV dito” e veniva dimessa con 10 giorni di prognosi, successivamente prolungati per un totale di 30 giorni di malattia;
- a seguito e in conseguenza dell'infortunio e dell'intervento subito, il RI era costretto a
deambulare, per n. 135 giorni con la sedia a rotelle (sino al 29.03.2017) e, successivamente, con tutore e con l'ausilio di bastoni canadesi per un periodo di ulteriori 68 giorni e comunque fino al
02.10.2017;
sottoposto a terapia riabilitativa fino al 30.10.2017, solo in data 08.11.2017 il RI, luogotenente in servizio permanente presso Comando del Raggruppamento autonomo della Difesa,
aveva potuto riprendere il servizio ma, con provvedimento n. 2/2017 a firma del Comandante di
Corpo, colonnello Fedele Michele Montagna del 13.11.2017, veniva collocato “in aspettativa per
infermità che, allo stato attuale, risulta NO dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni
199 (centonovantanove) dal 23 aprile 2017 al 07 novembre 2017, ai sensi dell'art. 905 del Dlgs 15 marzo 2010 n. 66”;
pagina 3 di 18 R.G. n. 32206/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- con raccomandata del 16.03.2017 veniva denunciato l'accaduto alla società convenuta
nonché alla società produttrice della struttura, AT LT snc al fine di ottenere il risarcimento di tutti danni patiti e, con riscontro del 17.03.2017 la Società F.LI LT n.c. contestava ogni
responsabilità non avendo provveduto al montaggio e ancoraggio del letto;
nessun riscontro proveniva dalla società convenuta, che in data 21.03.2017 eseguiva un sopralluogo presso il
domicilio dei coniugi a mezzo di consulenti tecnici inviati dalla stessa e dalla società produttrice
della struttura, i quali rilevavano il mancato rispetto delle indicazioni tecniche di montaggio, segnatamente al numero delle viti di fissaggio, che aveva causato il cedimento della struttura ed il
conseguente danno patito dagli odierni esponenti;
-gli attori inviavano, pertanto, apposita diffida il 05.04.2017, nella quale intimavano la società
convenuta a provvedere al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del cedimento;
-il 28.02.2018 veniva esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi all'organismo
di mediazione, al quale la convenuta non si presentava;
- con relazione medico legale redatta dal Dott. Catarinozzi in data 20.12.2017 : sulla persona del Signor RI veniva riscontrato un danno calcolato in “-I.T.A. gg. 65 (giorni sessantacinque)
- I.T.P. al 50 % gg. 30 (giorni trenta) - invalidità permanente nella misura del 12% (dodici percento) della totale” il quale poteva essere quantificato in € 47.909,00;
sulla Sig.ra NI un danno calcolato in “-I.T.A. gg. 22 (giorni venti) - I.T.P. al 50 % gg. 15 (giorni quindici) - invalidità permanente nella misura del 4% (quattro percento) della totale”, il quale poteva essere quantificato in € 10.445,00.
Alla luce delle suesposte argomentazioni gli attori precisavano le conclusioni come da atto di
citazione e come richiamate nelle note scritte sopra riportate.
Instaurato il contraddittorio si costituiva la società DI e NI s.r.l., impugnando e
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo, Sig. AV AN, deduceva:
-la propria carenza di legittimazione passiva, poiché non aveva proceduto al montaggio della
struttura, ma dello stesso era stato incaricato il terzo, AV AN, precisando che nella somma di € 3.900,00, versata dagda parti attrici, non era ricompreso il trasporto e montaggio, dei quali si
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
era occupato il detto Sig. AN, per € 195,00 e, nei confronti di quest'ultimo, infatti, gli attori avevano sporto formale denuncia querela;
- l'infondatezza della domanda attorea nel merito per l'assoluta impossibilità di imputare alla
DI e NI s.r.l. la responsabilità dell'evento dannoso de quo, anche in considerazione della mancanza di qualsivoglia relazione tra la convenuta ed il montaggio della struttura per cui è causa,
operato dall'AN;
- l'errata quantificazione del danno richiesto dagli attori per carenza di prova in ordine alla consistenza dei lamentati danni e al nesso di causalità, eccependo, altresì, il concorso colposo degli attori nella produzione dell'evento ex art. 122 Cod. Consumo ed art. 1227 c.c.;
- la società, pertanto, precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione: “Voglia codesto Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e domanda: a) in rito, autorizzare la chiamata in giudizio ex artt.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile), in persona del dott. LO Goggi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 32206 Ruolo Generale dell'anno 2018, presa in carico da questo giudice in data 16.02.2021 e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del
12.09.2023, vertente
T R A
LA LO e NI RI, rappresentati e difesi, giusta delega a margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti Alessandra Manzo e LO Panariti ed elettivamente
domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, Via Celimontana n. 38
ATTORI
E
AD E NT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.
DR TT, rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Cosimo Aldo Ritacco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via
Alberico II n.4
CONVENUTA
E
AL DE
RZ CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
OGGETTO: vendita di cose mobili
pagina 1 di 18 R.G. n. 32206/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
CONCLUSIONI
Nelle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.09.2023, i procuratori delle parti attrici precisavano le conclusioni riportandosi a quelle già formulate nell'atto di citazione: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis 1) accertare e dichiarare che il danno derivante agli odierni attori è imputabile alla violazione dell'obbligo giuridico, gravante sul venditore, di effettuare il montaggio del bene compravenduto a regola d'arte;
2) conseguentemente,
accertare e dichiarare che la Società DI e NI r.l., in persona del rappresentante p.t. con sede in Roma, in via GaLIa n. 92/94 è responsabile, per i motivi di fatto e di diritto esposti in
premessa, dei danni patrimoniali e non patiti dagli odierni attori e;
3) per l'effetto condannare la
Società DI e NI r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Roma, in via GaLIa n . 92/94 a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dagli odierni attori, come di seguito quantificati: A) Per il Signor LO RI Euro 47.909,00 ovvero
nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, da accertarsi, se del
caso, anche a mezzo di CTU medica, il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo e fatte salve le ulteriori spese che saranno sostenute in corso di giudizio;
B) Per la Signora IA
NI Euro 10.445,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via
equitativa, da accertarsi, se del caso, anche a mezzo di CTU medica, il tutto oltre interessi di legge
e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo oltre ad Euro 3.680,46 per spese sostenute in conseguenza del sinistro e così per un totale di Euro 62.034,46 fatte salve le ulteriori spese che saranno eventualmente sostenute in corso di giudizio e che ci si riserva fin da ora di documentare. Deduzioni Istruttorie
(...) Con la più ampia riserva di ulteriori deduzioni, integrazioni e produzioni nei termini di legge previsti. Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio”.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, RI LO e NI IA convenivano in giudizio la DI e NI S.r.l. al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno derivante da difetto di conformità della cosa venduta ex art. 129 Dlgs 206/05 (Codice del
Consumo), anche per illecito comportamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2043 c.c., esponendo in fatto quanto segue:
pagina 2 di 18 R.G. n. 32206/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- In data 17.04.2015 i coniugi odierni attori acquistavano presso la DI e NI s.r.l. un mobile letto a scomparsa per un totale di € 3.900,00 - di cui € 195,00 (pari al 5%) della somma per il richiesto trasporto e montaggio del medesimo e lo stesso veniva consegnato il 31.07.2015, con
montaggio ad opera di un addetto al negozio;
- In data 12.03.2017, nell'atto di aprire il letto a scomparsa, l'intero mobile, a seguito e in
conseguenza del cedimento dei sostegni di fissaggio a muro, si proiettava con tutto il suo peso sul
Sig. RI il quale, non riuscendo a sostenerlo, finiva schiacciato dallo stesso e anche la moglie
Sig.ra NI, nel tentativo di sostenere la struttura cercando di rialzarla, rimaneva infortunata;
-Interveniva il Sig. RI, figlio del vicino di casa, il quale chiamava l'ambulanza per i due coniugi che venivano trasportati all'Ospedale S. DR ove: al sig. RI veniva diagnosticato
“PZ politraumatizzato con frattura bimalleolare- lussazione caviglia destra, frattura dialisi personale destra. All'esame obiettivo evidente deformità del profilo anatomico della caviglia, tumefazione, ecchimosi, dolorabilità digito pressoria” con ricovero e, lo stesso, dopo aver subito un intervento chirurgico, veniva dimesso in data 22.03.2017 con 30 gg di prognosi, poi prolungati per un totale di 240 giorni;
alla Sig.ra NI veniva diagnosticata “frattura pluriframmentaria delle falangi ungueali del III e IV dito mano destra, con avulsione completa dell'unghia, tumefazione e dolorabilità digitopressoria”, conseguente applicazione di “stecca di zimmer in sindattilia III e IV dito” e veniva dimessa con 10 giorni di prognosi, successivamente prolungati per un totale di 30 giorni di malattia;
- a seguito e in conseguenza dell'infortunio e dell'intervento subito, il RI era costretto a
deambulare, per n. 135 giorni con la sedia a rotelle (sino al 29.03.2017) e, successivamente, con tutore e con l'ausilio di bastoni canadesi per un periodo di ulteriori 68 giorni e comunque fino al
02.10.2017;
sottoposto a terapia riabilitativa fino al 30.10.2017, solo in data 08.11.2017 il RI, luogotenente in servizio permanente presso Comando del Raggruppamento autonomo della Difesa,
aveva potuto riprendere il servizio ma, con provvedimento n. 2/2017 a firma del Comandante di
Corpo, colonnello Fedele Michele Montagna del 13.11.2017, veniva collocato “in aspettativa per
infermità che, allo stato attuale, risulta NO dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni
199 (centonovantanove) dal 23 aprile 2017 al 07 novembre 2017, ai sensi dell'art. 905 del Dlgs 15 marzo 2010 n. 66”;
pagina 3 di 18 R.G. n. 32206/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- con raccomandata del 16.03.2017 veniva denunciato l'accaduto alla società convenuta
nonché alla società produttrice della struttura, AT LT snc al fine di ottenere il risarcimento di tutti danni patiti e, con riscontro del 17.03.2017 la Società F.LI LT n.c. contestava ogni
responsabilità non avendo provveduto al montaggio e ancoraggio del letto;
nessun riscontro proveniva dalla società convenuta, che in data 21.03.2017 eseguiva un sopralluogo presso il
domicilio dei coniugi a mezzo di consulenti tecnici inviati dalla stessa e dalla società produttrice
della struttura, i quali rilevavano il mancato rispetto delle indicazioni tecniche di montaggio, segnatamente al numero delle viti di fissaggio, che aveva causato il cedimento della struttura ed il
conseguente danno patito dagli odierni esponenti;
-gli attori inviavano, pertanto, apposita diffida il 05.04.2017, nella quale intimavano la società
convenuta a provvedere al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del cedimento;
-il 28.02.2018 veniva esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi all'organismo
di mediazione, al quale la convenuta non si presentava;
- con relazione medico legale redatta dal Dott. Catarinozzi in data 20.12.2017 : sulla persona del Signor RI veniva riscontrato un danno calcolato in “-I.T.A. gg. 65 (giorni sessantacinque)
- I.T.P. al 50 % gg. 30 (giorni trenta) - invalidità permanente nella misura del 12% (dodici percento) della totale” il quale poteva essere quantificato in € 47.909,00;
sulla Sig.ra NI un danno calcolato in “-I.T.A. gg. 22 (giorni venti) - I.T.P. al 50 % gg. 15 (giorni quindici) - invalidità permanente nella misura del 4% (quattro percento) della totale”, il quale poteva essere quantificato in € 10.445,00.
Alla luce delle suesposte argomentazioni gli attori precisavano le conclusioni come da atto di
citazione e come richiamate nelle note scritte sopra riportate.
Instaurato il contraddittorio si costituiva la società DI e NI s.r.l., impugnando e
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo, Sig. AV AN, deduceva:
-la propria carenza di legittimazione passiva, poiché non aveva proceduto al montaggio della
struttura, ma dello stesso era stato incaricato il terzo, AV AN, precisando che nella somma di € 3.900,00, versata dagda parti attrici, non era ricompreso il trasporto e montaggio, dei quali si
pagina 4 di 18 R.G. n. 32206/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
era occupato il detto Sig. AN, per € 195,00 e, nei confronti di quest'ultimo, infatti, gli attori avevano sporto formale denuncia querela;
- l'infondatezza della domanda attorea nel merito per l'assoluta impossibilità di imputare alla
DI e NI s.r.l. la responsabilità dell'evento dannoso de quo, anche in considerazione della mancanza di qualsivoglia relazione tra la convenuta ed il montaggio della struttura per cui è causa,
operato dall'AN;
- l'errata quantificazione del danno richiesto dagli attori per carenza di prova in ordine alla consistenza dei lamentati danni e al nesso di causalità, eccependo, altresì, il concorso colposo degli attori nella produzione dell'evento ex art. 122 Cod. Consumo ed art. 1227 c.c.;
- la società, pertanto, precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione: “Voglia codesto Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e domanda: a) in rito, autorizzare la chiamata in giudizio ex artt.
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