Trib. Locri, sentenza 28/02/2024, n. 120

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Locri, sentenza 28/02/2024, n. 120
Giurisdizione : Trib. Locri
Numero : 120
Data del deposito : 28 febbraio 2024

Testo completo

n. 159/2021 R.G. Tribunale di Locri.

Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta al n. 159/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa da
EO IE (C.F.: [...]), nata a [...] il
20/06/1956, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Antico (indirizzo PEC: domenico.antico@coapalmilegalmail.it), giusta procura in atti;
attore nei confronti di
COMUNE di Monasterace (C.F.: 81001650803), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente o disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessia Alì (indirizzo PEC: alessia.ali@avvocatilocri.legalmail.it) e Nicola Enzo Crimeni (indirizzo PEC: nicola.crimeni@avvocatilocri.legalmail.it);
convenuto preso atto che l'udienza del 27.02.2024, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con decreto di questo Ufficio del 02.12.2023, ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti rispettivamente in data
20.02.2024 (parte attrice) nonché 23.02.2024 (parte convenuta), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
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n. 159/2021 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006;
Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, EL IE conveniva in giudizio il Comune di Monasterace chiedendo al Tribunale adìto la condanna di tale ente territoriale alla refusione dei danni all'integrità psico-fisica – ai sensi dell'art. 2051 C.C. quale ente proprietario e custode della strada teatro del sinistro, ovvero per colpa ai sensi dell'art. 2043 C.C., per difetto di manutenzione della anzidetta strada – che la EL avrebbe subìto in occasione dell'addotto accadimento avvenuto in data 20.12.2019, allorquando l'odierna parte attrice, alle ore 10.45 circa, camminava lungo la via Porta Marina di Monasterace al fine di raggiungere la sua autovettura parcheggiata sulla piazza antistante e, giunta all'altezza del numero civico 24, scivolava a terra a causa della presenza, non segnalata né visibile, di olio idraulico sulla strada, nonché, a seguito del violento impatto con il manto stradale, riportava delle lesioni personali e, quindi, veniva immediatamente trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Soverato ove, somministrate le cure ed effettuati gli esami e le indagini del caso, le veniva diagnosticata la “frattura rotula dx.”, con prognosi di trenta giorni.
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In particolare, secondo la prospettazione attorea, l'incuria e la negligenza del
Comune di Monasterace sarebbe stata la causa del sinistro occorso alla EL,
poiché l'olio idraulico presente sul manto stradale, nel punto dell'incidente, è fuoriuscito da un mezzo di proprietà dell'Ente, fornito di cestello elevatore, impegnato nell'intera giornata del 20 dicembre 2019 a posizionare le luci natalizie nel paese (…)”, mentre “la presenza di una macchia di olio idraulico, trasparente, non era immediatamente percepibile dall'odierna attrice, ma ne aveva sicuramente contezza, chi ha utilizzato l'intera giornata il braccio meccanico del mezzo comunale per collocare le luci natalizie in alta quota”, nonché “l'Ente convenuto, sottovalutando la pericolosità delle piccole gocce d'olio fuoriuscite dal mezzo, non si
è attivata per rimuovere o segnalare la situazione di pericolo che si era venuta a creare, nel momento in cui tante piccole gocce di olio nello stesso punto hanno formato una chiazza di lubrificante trasparente sul manto stradale”, con la conseguente responsabilità dell'ente convenuto per quanto lamentato da parte attrice ex art. 2051 C.C. od, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 C.C..
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Comune di Monasterace il quale, nei termini come argomentati nella relativa comparsa di risposta a cui si rinvia, contestava nel merito la fondatezza dell'avversa domanda, sia nell'an sia nel quantum debeatur, e concludeva per il rigetto della stessa.
La causa è stata istruita a mezzo prova documentale e con l'assunzione di prova testimoniale, nei termini come ammessi da questo Ufficio nelle ordinanze istruttorie del 30.11.2021, 15.03.2022 e 21.04.2022, nonché mediante consulenza tecnica medico-legale sulla persona di EL IE (cfr. il relativo elaborato scritto depositato in atti il 21.07.2023). Infine, all'udienza del 27.02.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
La domanda attorea non risulta fondata e va, pertanto, rigettata, atteso che nel caso di specie la parte attrice non ha adempiuto all'onere probatorio che era tenuto ad assolvere.
Va precisato in via preliminare, con riferimento ai danni psico-fisici asseritamente subiti in conseguenza dell'addotto accadimento, che è del tutto pacifico che, in linea
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generale, colui che promuove la relativa azione di risarcimento deve provare le specifiche modalità del sinistro. Invero, il disposto di cui all'art. 2697, comma primo,
C.C.
impone all'attore di provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se lo stesso non fornisce tale prova, la sua domanda viene rigettata. A sua volta, tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno è compreso anche il nesso di causalità tra il danno che l'attore lamenta di avere subito ed il comportamento che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può che comportare il rigetto della domanda attorea (cfr., in questo senso, Cass., sez. III, sent. n. 7026 del 23/05/2001, in motivazione).
Sempre in via preliminare, deve preliminarmente evidenziarsi che la regola del giudizio da applicare al caso in esame è quella di cui all'art 2051C.C., che disciplina il danno cagionato da cose in custodia, costituito nella specie, secondo la prospettazione attorea, da un tratto di pubblica via, gestito dall'ente comunale, ove sarebbe stata presente, non segnalata né visibile, una chiazza di olio idraulico fuoriuscito da un mezzo di proprietà dello stesso ente, fornito di cestello elevatore, risultando così realizzato uno dei presupposti posti a fondamento della invocata responsabilità di cui all'art. 2051 C.C., ovverosia che la domanda risarcitoria sia rivolta direttamente nei riguardi di chi esercita poteri di custodia sulla res.
L'invocata responsabilità del convenuto Comune di Monasterace, dunque, va inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 C.C., cui consegue la necessità – per l'istante – di dimostrare soltanto l'esistenza del nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno arrecato, spettando al custode l'onere di provare il fortuito, ossia
l'esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili in grado di recidere il nesso eziologico che lega l'evento lesivo alla cosa.
In linea generale, ai fini dell'applicabilità della responsabilità da cose in custodia è necessario il potere di fatto sulla cosa, quale appunto la custodia, intesa come potere di controllo sulla stessa e, pertanto, la capacità di eliminare i pericoli da essa derivanti. Il danneggiato, in ogni caso, deve fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonchè l'esistenza del rapporto di custodia
(quest'ultimo elemento pacifico nel caso di specie) mentre il custode, dal canto suo, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità,
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vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore. Ed invero, “La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la
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