Trib. Verona, sentenza 03/12/2024, n. 2759
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4256/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAADANI RANIA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte ricorrente ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“Condizioni:
• autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di scegliere la propria
Residenza;
• disporre che il sig. versi, a favore del figlio, un assegno a titolo di contributo al CP_1
mantenimento la somma di euro 300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli
1 indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Verona;
• Assegno unico al 100% alla ricorrente;
• Disporre l'affido esclusivo alla ricorrente del figlio, con diritto di visita Persona_1
al padre da accordarsi ogni volta con la madre;
• Spese diritti ed onorari di causa interamente rifusi.”
Si precisa che in sede di udienza è stato chiesto dalla ricorrente l'affido esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre.
Conclusioni del PM: “Parere favorevole”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
1) Competenza giurisdizionale e legge applicabile.
Con ricorso deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
l 23/07/2016, in VERONA, (regolarmente trascritto nel registro CP_1
degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c., chiedendo altresì di provvedere in ordine all'affido, residenza prevalente e mantenimento del figlio minore (nato a [...] il Persona_2
31.10.2016).
Il resistente non si è costituito in giudizio, né è comparso in udienza, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo;
ne è stata quindi dichiarata la contumacia.
A fronte della cittadinanza marocchina della ricorrente e del resistente, va CP_2
anzitutto affermata la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione a tutte le domande, sulla scorta della normativa unionale di applicazione universale:
- in base al Reg. UE 1111/2019, art. 3, lett. a) i), in ragione dell'abituale residenza dei coniugi, posta in Italia, quanto alla domanda di separazione personale;
- in base al Reg. UE 1111/2019, art. 1 e art. 7, in ragione dell'abituale residenza del minore, quanto alle domande relative all'affidamento e visite,
- in base al Reg. CE all'art. 3 del regolamento n. 4/2009 lett. a), b), d), in ragione del luogo di residenza abituale del figlio, per quanto riguarda le istanze di suo mantenimento.
Quanto alla legge applicabile alle singole domande:
- il regolamento CE n. 1259/2010 (“Roma III”) indica – in assenza di accordo delle parti ex art. 5 – quale criterio di determinazione della legge applicabile alla
2
domanda di separazione/divorzio, in base all'art. 8, lett. a) la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale: trova quindi applicazione – a prescindere dalla cittadinanza dei coniugi – la legge italiana;
- la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, art. 15, individua nella legge nazionale dell'autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi la legge applicabile alla domanda di affido/visite dei figli;
- il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, art. 3, individua
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4256/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAADANI RANIA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte ricorrente ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“Condizioni:
• autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di scegliere la propria
Residenza;
• disporre che il sig. versi, a favore del figlio, un assegno a titolo di contributo al CP_1
mantenimento la somma di euro 300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli
1 indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Verona;
• Assegno unico al 100% alla ricorrente;
• Disporre l'affido esclusivo alla ricorrente del figlio, con diritto di visita Persona_1
al padre da accordarsi ogni volta con la madre;
• Spese diritti ed onorari di causa interamente rifusi.”
Si precisa che in sede di udienza è stato chiesto dalla ricorrente l'affido esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre.
Conclusioni del PM: “Parere favorevole”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
1) Competenza giurisdizionale e legge applicabile.
Con ricorso deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
l 23/07/2016, in VERONA, (regolarmente trascritto nel registro CP_1
degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c., chiedendo altresì di provvedere in ordine all'affido, residenza prevalente e mantenimento del figlio minore (nato a [...] il Persona_2
31.10.2016).
Il resistente non si è costituito in giudizio, né è comparso in udienza, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo;
ne è stata quindi dichiarata la contumacia.
A fronte della cittadinanza marocchina della ricorrente e del resistente, va CP_2
anzitutto affermata la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione a tutte le domande, sulla scorta della normativa unionale di applicazione universale:
- in base al Reg. UE 1111/2019, art. 3, lett. a) i), in ragione dell'abituale residenza dei coniugi, posta in Italia, quanto alla domanda di separazione personale;
- in base al Reg. UE 1111/2019, art. 1 e art. 7, in ragione dell'abituale residenza del minore, quanto alle domande relative all'affidamento e visite,
- in base al Reg. CE all'art. 3 del regolamento n. 4/2009 lett. a), b), d), in ragione del luogo di residenza abituale del figlio, per quanto riguarda le istanze di suo mantenimento.
Quanto alla legge applicabile alle singole domande:
- il regolamento CE n. 1259/2010 (“Roma III”) indica – in assenza di accordo delle parti ex art. 5 – quale criterio di determinazione della legge applicabile alla
2
domanda di separazione/divorzio, in base all'art. 8, lett. a) la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale: trova quindi applicazione – a prescindere dalla cittadinanza dei coniugi – la legge italiana;
- la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, art. 15, individua nella legge nazionale dell'autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi la legge applicabile alla domanda di affido/visite dei figli;
- il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, art. 3, individua
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi