Trib. Verona, sentenza 03/12/2024, n. 2759

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 03/12/2024, n. 2759
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 2759
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4256/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAADANI RANIA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;

RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte ricorrente ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“Condizioni:
• autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di scegliere la propria
Residenza;

• disporre che il sig. versi, a favore del figlio, un assegno a titolo di contributo al CP_1
mantenimento la somma di euro 300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli
1 indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Verona;

• Assegno unico al 100% alla ricorrente;

• Disporre l'affido esclusivo alla ricorrente del figlio, con diritto di visita Persona_1
al padre da accordarsi ogni volta con la madre;

• Spese diritti ed onorari di causa interamente rifusi.”
Si precisa che in sede di udienza è stato chiesto dalla ricorrente l'affido esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre.
Conclusioni del PM: Parere favorevole
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
1) Competenza giurisdizionale e legge applicabile.
Con ricorso deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
l 23/07/2016, in VERONA, (regolarmente trascritto nel registro CP_1
degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c., chiedendo altresì di provvedere in ordine all'affido, residenza prevalente e mantenimento del figlio minore (nato a [...] il Persona_2
31.10.2016).
Il resistente non si è costituito in giudizio, né è comparso in udienza, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo;
ne è stata quindi dichiarata la contumacia.
A fronte della cittadinanza marocchina della ricorrente e del resistente, va CP_2
anzitutto affermata la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione a tutte le domande, sulla scorta della normativa unionale di applicazione universale:
- in base al Reg. UE 1111/2019, art. 3, lett. a) i), in ragione dell'abituale residenza dei coniugi, posta in Italia, quanto alla domanda di separazione personale;

- in base al Reg. UE 1111/2019, art. 1 e art. 7, in ragione dell'abituale residenza del minore, quanto alle domande relative all'affidamento e visite,
- in base al Reg. CE all'art. 3 del regolamento n. 4/2009 lett. a), b), d), in ragione del luogo di residenza abituale del figlio, per quanto riguarda le istanze di suo mantenimento.
Quanto alla legge applicabile alle singole domande:
- il regolamento CE n. 1259/2010 (“Roma III”) indica – in assenza di accordo delle parti ex art. 5 – quale criterio di determinazione della legge applicabile alla
2
domanda di separazione/divorzio, in base all'art. 8, lett. a) la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale: trova quindi applicazione – a prescindere dalla cittadinanza dei coniugi – la legge italiana;

- la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, art. 15, individua nella legge nazionale dell'autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi la legge applicabile alla domanda di affido/visite dei figli;

- il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, art. 3, individua
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi