Trib. Perugia, sentenza 12/02/2024, n. 218
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Testo completo
N. R.G. 2587/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2587/2017 promossa da:
BI BA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. SI CLAUDIO e dell'avv. MATTEI EMILIO ([...]) Indirizzo Telematico;
SI BI ([...]) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SI CLAUDIO
ATTORE/I contro
NUOVO MOLINO DI ASSISI S.R.L. (C.F. 00493870547), con il patrocinio dell'avv. PONTI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA OLAF PALME 38 BASTIA UMBRApresso il difensore avv. PONTI ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 07/06/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 6 IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 10/04/2017, SS FA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 453/2017 emesso dal
Tribunale di Perugia, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della
Società Nuovo Molino di Assisi srl dell'importo di Euro 185.595,67, chiedendone la revoca.
2. A sostegno dell'opposizione, il LD deduceva: - l'insussistenza del credito reclamato dalla Nuova Molino di Assisi in ragione dell'avvenuto pagamento integrale delle fatture relative alla fornitura di mangime poste a fondamento del provvedimento monitorio;
- l'inesistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti per nullità del contratto di fornitura ai sensi dell'art. 62 D.
L.vo n. 1 del 24.1.2016;
- l'assenza di valide firme nei documenti contabili e di trasporto allegati dalla società Nuovo Molino di Assisi a riprova dell'avvenuta consegna della merce allo stesso opponente;
- l'intervenuta prescrizione presuntiva annuale del credito vantato dalla controparte ai sensi dell'art. 2955, n.
5, c.c. applicabile al caso in questione;
- la carenza dei presupposti di cui agli artt.
633 e 634 c.p. per la concessione del provvedimento monitorio.
3. La società Nuovo Molino di Assisi srl si costituiva in giudizio per contestare
l'opposizione avversaria, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la conferma dello stesso provvedimento.
Nello specifico la società convenuta opposta deduceva: – che con decreto ingiuntivo n. 453/2017 il Tribunale di Perugia aveva ingiunto alla ditta debitrice di pagare alla società Nuovo Molino di Assisi Srl, la somma di €. 185.595,67 relativa al mancato saldo delle forniture di mangime effettuate;
- che la società convenuta aveva fornito mangime al SS dal maggio 2006 fino al 07/09/2016 per un importo complessivo di €. 2.855.746,77;
- che nel corso del rapporto commerciale
pagina 2 di 6
l'opponente aveva versato alla società fornitrice la somma complessiva di euro
2.670.151,10, risultando in tal modo debitore della somma di euro 185.595,67, relativa al saldo delle fatture
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2587/2017 promossa da:
BI BA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. SI CLAUDIO e dell'avv. MATTEI EMILIO ([...]) Indirizzo Telematico;
SI BI ([...]) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SI CLAUDIO
ATTORE/I contro
NUOVO MOLINO DI ASSISI S.R.L. (C.F. 00493870547), con il patrocinio dell'avv. PONTI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA OLAF PALME 38 BASTIA UMBRApresso il difensore avv. PONTI ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 07/06/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 6 IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 10/04/2017, SS FA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 453/2017 emesso dal
Tribunale di Perugia, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della
Società Nuovo Molino di Assisi srl dell'importo di Euro 185.595,67, chiedendone la revoca.
2. A sostegno dell'opposizione, il LD deduceva: - l'insussistenza del credito reclamato dalla Nuova Molino di Assisi in ragione dell'avvenuto pagamento integrale delle fatture relative alla fornitura di mangime poste a fondamento del provvedimento monitorio;
- l'inesistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti per nullità del contratto di fornitura ai sensi dell'art. 62 D.
L.vo n. 1 del 24.1.2016;
- l'assenza di valide firme nei documenti contabili e di trasporto allegati dalla società Nuovo Molino di Assisi a riprova dell'avvenuta consegna della merce allo stesso opponente;
- l'intervenuta prescrizione presuntiva annuale del credito vantato dalla controparte ai sensi dell'art. 2955, n.
5, c.c. applicabile al caso in questione;
- la carenza dei presupposti di cui agli artt.
633 e 634 c.p. per la concessione del provvedimento monitorio.
3. La società Nuovo Molino di Assisi srl si costituiva in giudizio per contestare
l'opposizione avversaria, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la conferma dello stesso provvedimento.
Nello specifico la società convenuta opposta deduceva: – che con decreto ingiuntivo n. 453/2017 il Tribunale di Perugia aveva ingiunto alla ditta debitrice di pagare alla società Nuovo Molino di Assisi Srl, la somma di €. 185.595,67 relativa al mancato saldo delle forniture di mangime effettuate;
- che la società convenuta aveva fornito mangime al SS dal maggio 2006 fino al 07/09/2016 per un importo complessivo di €. 2.855.746,77;
- che nel corso del rapporto commerciale
pagina 2 di 6
l'opponente aveva versato alla società fornitrice la somma complessiva di euro
2.670.151,10, risultando in tal modo debitore della somma di euro 185.595,67, relativa al saldo delle fatture
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