Trib. Benevento, sentenza 16/10/2024, n. 974

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Benevento, sentenza 16/10/2024, n. 974
Giurisdizione : Trib. Benevento
Numero : 974
Data del deposito : 16 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5341 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria “E02” ai sensi dell'art. 8, comma 16 della legge 537/1993,
TRA
AW KHALID, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Daniele De
Medici, presso il cui studio in Roccabascerana (AV), via Cantone n. 4, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO (ASL BN), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dagli avv. Antonio Mennitto e Angelo Pasquale Cogliano ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'ASL BN in via Mascellaro n. 1,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/12/2023 il ricorrente ha esposto:
- che, decorsi i sessanta giorni dalla formale istanza di protezione internazionale, nonostante la regolare iscrizione al centro per l'impego di Benevento non aveva trovato un'occupazione, neppure occasionale;

- che il 30/11/2023, tramite l'operatrice del centro di accoglienza del quale è ospite, aveva richiesto l'esenzione “E02”;

- che l'ASL gli aveva comunicato il rigetto dell'istanza, ritenendo che, in quanto “inoccupato”, non avesse diritto all'esenzione con il codice indicato. Ritenendo illegittimo il diniego, il ricorrente ha convenuto in giudizio l'ASL al fine di sentire
“Condannare la Azienda Sanitaria Locale Benevento a riconoscere il diritto del ricorrente, LI AW, all'esenzione del contributo alla spesa sanitaria prevista dall'art. 8 comma 16 della legge 537/1993”;
con vittoria delle spese, da attribuirsi al procuratore antistatario.
A sostegno della domanda, ha esposto di essere in possesso di tutti i requisiti previsti, e che la distinzione fra “disoccupato” e “inoccupato” era stata definitivamente superata dall'art. 19, d.lgs.
150/2015
, come interpretato dalla giurisprudenza, dai Ministeri della salute e del lavoro, dalla
Presidenza del Consiglio e, infine, dal Consiglio di Stato nel parere n. 1268/2022.
1
Si è ritualmente costituita l'ASL, eccependo preliminarmente la nullità, inammissibilità e improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento di diniego e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente, va superata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'ASL. Oggetto del giudizio dinanzi al giudice ordinario è la sussistenza o meno del diritto dell'istante al beneficio, e non la legittimità e correttezza dell'azione amministrativa.
La mancata impugnazione degli eventuali atti amministrativi presupposti è ininfluente, potendo gli stessi – se illegittimi – essere disapplicati a tutela del diritto soggettivo vantato.
Nel merito, il ricorrente, cittadino extracomunitario che ha formalizzato istanza di riconoscimento della protezione internazionale in data 23/03/2023, ha chiesto all'ASL l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria con il codice E02, per disoccupati e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in
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