Trib. Frosinone, sentenza 11/11/2024, n. 1044
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE composto dai magistrati:
dott. Paolo Sordi Presidente, dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice, dott. Andrea Petteruti Giudice relatore ed estensore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al R.G. n.
2991/23, promosso da
(c.f.: ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al C.F._2 ricorso introduttivo, dall'avv. Quirino Fiorini, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Ferentino (FR), alla Via Stazione, n. 75 ricorrenti
FATTO E DIRITTO
e hanno congiuntamente domandato pronunciarsi la Parte_1 Parte_2
separazione personale e lo scioglimento del matrimonio contratto in Ferentino (FR) il
21/01/2017 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con sentenza n. 288/24, la separazione fra i coniugi è stata omologata e la causa è stata rimessa sul ruolo per il suo prosieguo.
All'udienza del 29/10/2024 i coniugi hanno dichiarato di non aver impugnato la sentenza di separazione e che non hanno intenzione di riconciliarsi, per cui la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
1. Disciplina applicabile
Va ribadito che il presente procedimento è disciplinato dall'art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto esso è stato
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi