Trib. Lagonegro, sentenza 05/12/2024, n. 686
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Testo completo
n. 501/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 501/2024 promossa da:
), , con l'avv. MANCO Parte_1 C.F._1
ANNA (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
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PARTE ATTRICE nei confronti di
, , con l'avv. LORETI GIORGIA CP_1 C.F._3
(C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
PARTE CONVENUTA avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
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2. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. S.U. 8/5/2014 n. 9936;
Cass. 28/5/2014 n. 12002;
Cass.
19/8/2016 n. 17214), nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n. 21297 ed oggi confermato dal D. Lgs. n.
149 del 2022, che, dando attuazione allo specifico criterio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 17, lett. d), della legge n. 206 del
2021, ha introdotto gli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.).
3. Con ricorso e pedissequo decreto ex art. 473 bis 14 c.p.c. con cui è stata fissata l'udienza del 9 luglio 2024 notificato in data 17 maggio
2024 la signora ha chiesto al Tribunale “modificare le Pt_1 condizioni di cui al decreto del 10/3/20, emesso dal Tribunale di Paola
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