Trib. Viterbo, sentenza 10/03/2025, n. 175
TRIB Viterbo
Sentenza
10 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 55/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N R.G. 55/2023 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
(CF ) nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. SIMONA PIEMONTE come da procura in atti RICORRENTE
E
(CF ) nato a [...] il [...] con Controparte_1 C.F._2
l' Avv. ANDREA DURANTI come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.10.2024 le parti hanno trasmesso note telematiche contenenti le rispettive conclusioni da ritenersi riportate nella presente parte della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio tra loro celebrato in data 01.09.1999 in Sutri, deducendo,
[...]
a fondamento della domanda, il venir meno della loro relazione affettiva oltre che il compimento da parte del marito di gravi condotte che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile la loro unione. In particolare rappresentava: a) che durante il matrimonio, nel corso del quale non erano nati figli, i coniugi avevano fissato la residenza familiare in Via Martiri di Via Fani n. 13 in Sutri (VT) presso l'abitazione di proprietà della ove avevano convissuto per circa sedici anni ed ove la stessa si era per tutto il tempo Pt_1 dedicata alla cura della famiglia, delle relazioni sociali e familiari;
il marito, al contrario, aveva lavorato prima presso l'azienda “Pagine Gialle” e poi con analoghe mansioni, presso l'impresa
“Italia on-line” b) che nel 2015, il rapporto coniugale sino ad allora stabile e felice, era entrato profondamente in crisi a causa di una relazione extra-coniugale del circostanza, questa CP_1 che era stata dallo stesso rivelata stesso alla moglie;
c) che la situazione tra le parti, poi, nel 2017, era definitivamente precipitata a seguito della dolorosa perdita del loro cane e per l'intervenuta diagnosi di un carcinoma mammario, malattia, questa, che aveva per un limitato periodo di tempo riavvicinato i coniugi tra di loro fino, poi, allontanarli definitivamente;
d) che la stessa, sia per l'età (è nata il [...]) che per le condizioni di salute, non essendo
economicamente autosufficiente, era costretta a richiedere aiuti economici alla madre e a terzi. Il al contrario, godeva di redditi medio-alti disponendo, inoltre, di vari beni (un'auto, CP_1 un'imbarcazione a Porto Santo Stefano, un immobile a Monte Argentario ed un altro a Marina di Montalto); e) che in ragione di tanto oltre che del fatto che la stessa aveva contribuito alla carriera del marito, rinunciando a proprie prospettive professionali (prima del matrimonio la lavorava presso una compagnia assicurativa), della durata del matrimonio (celebrato Pt_1 in data 01.09.1999) e per lo stile di vita goduto durante l'unione coniugale (viaggi, vacanze, fine settimana in alberghi, case estive locate per lunghi periodi) sussistevano i presupposti, per il riconoscimento di un contributo di mantenimento nella misura di euro 600,00 mensili, oltre alla richiesta di addebito. Costituendosi in giudizio il resistente, aderendo alla domanda di separazione e avanzando anch'egli richiesta di addebito della separazione, contestava i fatti rappresentati da parte istante, deducendo in particolare: a) che le parti vivevano separati già da 7 anni circostanza, questa, che dava conto dell'indipendenza economica della moglie, potendo la stessa provvedere al proprio sostentamento per come fatto fino ad allora;
b) che la ricorrente non aveva favorito in alcun modo la carriera del marito rinunciando a proprie prospettive professionali. La infatti, anche prima del matrimonio, non aveva svolto alcuna attività Pt_1 lavorativa presso una compagnia assicurativa, avendo la stessa deciso di non lavorare per sua scelta, godendo di una buona condizione economica che le era garantita dalla sua famiglia di origine. Né mai la moglie, salvo alcune supplenze e lezioni private, si era mai attivata per reperire un'occupazione lavorativa, risultando, al contrario, pacifica l'esistenza di proposte di lavoro che la stessa aveva immotivatamente rifiutato (il 09.11.2022 e il 16.3.2022 dalla Cleaning Service Division e dalla Cantieri Roma Srl); c) che la moglie era titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare, risultando proprietaria della casa familiare dove viveva, un appartamento di 7 vani di circa 200 mq su tre piani, con giardino sita in Sutri, immobile sul quale aveva apportato costose migliorie;
comproprietaria al 50% di un locale adibito a negozio sito in Sutri e affittato;
era, inoltre, titolare dei diritti di 1/3 di un'abitazione di 7,5 vani sita in Sutri, dei diritti per 1/6 a seguito di successione: - di un appartamento di cinque vani sito in Sutri, di un terreno con annesso casale di due piani di mq 6003 sito in Sutri, di un locale negozio di mq 50 sito in Sutri regolarmente affittato. Il da parte sua, non CP_1 svolgeva al momento attività lavorativa avendo cessato, consensualmente, in data 30.10.2022 il rapporto lavorativo con “Italia On Line” per la quale lavorava come agente a partita iva. Lo stesso, poi, era proprietario di un appartamento sito in Trevignano Romano acquistato dopo avere lasciato la casa
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N R.G. 55/2023 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
(CF ) nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. SIMONA PIEMONTE come da procura in atti RICORRENTE
E
(CF ) nato a [...] il [...] con Controparte_1 C.F._2
l' Avv. ANDREA DURANTI come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.10.2024 le parti hanno trasmesso note telematiche contenenti le rispettive conclusioni da ritenersi riportate nella presente parte della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio tra loro celebrato in data 01.09.1999 in Sutri, deducendo,
[...]
a fondamento della domanda, il venir meno della loro relazione affettiva oltre che il compimento da parte del marito di gravi condotte che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile la loro unione. In particolare rappresentava: a) che durante il matrimonio, nel corso del quale non erano nati figli, i coniugi avevano fissato la residenza familiare in Via Martiri di Via Fani n. 13 in Sutri (VT) presso l'abitazione di proprietà della ove avevano convissuto per circa sedici anni ed ove la stessa si era per tutto il tempo Pt_1 dedicata alla cura della famiglia, delle relazioni sociali e familiari;
il marito, al contrario, aveva lavorato prima presso l'azienda “Pagine Gialle” e poi con analoghe mansioni, presso l'impresa
“Italia on-line” b) che nel 2015, il rapporto coniugale sino ad allora stabile e felice, era entrato profondamente in crisi a causa di una relazione extra-coniugale del circostanza, questa CP_1 che era stata dallo stesso rivelata stesso alla moglie;
c) che la situazione tra le parti, poi, nel 2017, era definitivamente precipitata a seguito della dolorosa perdita del loro cane e per l'intervenuta diagnosi di un carcinoma mammario, malattia, questa, che aveva per un limitato periodo di tempo riavvicinato i coniugi tra di loro fino, poi, allontanarli definitivamente;
d) che la stessa, sia per l'età (è nata il [...]) che per le condizioni di salute, non essendo
economicamente autosufficiente, era costretta a richiedere aiuti economici alla madre e a terzi. Il al contrario, godeva di redditi medio-alti disponendo, inoltre, di vari beni (un'auto, CP_1 un'imbarcazione a Porto Santo Stefano, un immobile a Monte Argentario ed un altro a Marina di Montalto); e) che in ragione di tanto oltre che del fatto che la stessa aveva contribuito alla carriera del marito, rinunciando a proprie prospettive professionali (prima del matrimonio la lavorava presso una compagnia assicurativa), della durata del matrimonio (celebrato Pt_1 in data 01.09.1999) e per lo stile di vita goduto durante l'unione coniugale (viaggi, vacanze, fine settimana in alberghi, case estive locate per lunghi periodi) sussistevano i presupposti, per il riconoscimento di un contributo di mantenimento nella misura di euro 600,00 mensili, oltre alla richiesta di addebito. Costituendosi in giudizio il resistente, aderendo alla domanda di separazione e avanzando anch'egli richiesta di addebito della separazione, contestava i fatti rappresentati da parte istante, deducendo in particolare: a) che le parti vivevano separati già da 7 anni circostanza, questa, che dava conto dell'indipendenza economica della moglie, potendo la stessa provvedere al proprio sostentamento per come fatto fino ad allora;
b) che la ricorrente non aveva favorito in alcun modo la carriera del marito rinunciando a proprie prospettive professionali. La infatti, anche prima del matrimonio, non aveva svolto alcuna attività Pt_1 lavorativa presso una compagnia assicurativa, avendo la stessa deciso di non lavorare per sua scelta, godendo di una buona condizione economica che le era garantita dalla sua famiglia di origine. Né mai la moglie, salvo alcune supplenze e lezioni private, si era mai attivata per reperire un'occupazione lavorativa, risultando, al contrario, pacifica l'esistenza di proposte di lavoro che la stessa aveva immotivatamente rifiutato (il 09.11.2022 e il 16.3.2022 dalla Cleaning Service Division e dalla Cantieri Roma Srl); c) che la moglie era titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare, risultando proprietaria della casa familiare dove viveva, un appartamento di 7 vani di circa 200 mq su tre piani, con giardino sita in Sutri, immobile sul quale aveva apportato costose migliorie;
comproprietaria al 50% di un locale adibito a negozio sito in Sutri e affittato;
era, inoltre, titolare dei diritti di 1/3 di un'abitazione di 7,5 vani sita in Sutri, dei diritti per 1/6 a seguito di successione: - di un appartamento di cinque vani sito in Sutri, di un terreno con annesso casale di due piani di mq 6003 sito in Sutri, di un locale negozio di mq 50 sito in Sutri regolarmente affittato. Il da parte sua, non CP_1 svolgeva al momento attività lavorativa avendo cessato, consensualmente, in data 30.10.2022 il rapporto lavorativo con “Italia On Line” per la quale lavorava come agente a partita iva. Lo stesso, poi, era proprietario di un appartamento sito in Trevignano Romano acquistato dopo avere lasciato la casa
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