Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 140

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 140
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 140
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20454/2022 , introdotta da
(ROMA (RM), 13/12/1966), con il Parte_1
patrocinio delle avvocate Ilaria Verini Supplizi,e Anna Paola Scarpelli;

ricorrente
nei confronti di
(ROMA (RM), 05/09/1963), con il patrocinio degli CP_1
avvocati Valeria Palombo e Vittorio Davide Flumeri;

resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a decidere delle condizioni della separazione personale
dei coniugi e pronunciata con Parte_1 CP_1
2 sentenza non definitiva in data 5.6.2023.
Dal matrimonio sono nate due figlie;
la maggiore, , è maggiorenne ed Per_1
autonoma, e vive fuori dal nucleo familiare;
la minore è oggi Per_2
sedicenne, vive con il padre ed ha un difficile rapporto con la figura materna;

sin dall'avvio del procedimento il ricorrente ha segnalato che la moglie, affetta
da un disturbo da accumulazione seriale, aveva reso l'ambiente domestico
difficilmente praticabile e ingenerato nelle figlie un sentimento di imbarazzo e
vergogna. La resistente a sua volta ha contestato tale ricostruzione, che ha
trovato però conferma nell'ascolto della figlia minore la ragazza – Per_2
sentita nel luglio 2022, quando aveva ancora appena superato gli esami di terza
media, ha confermato di avere vissuto con disagio l'abitudine della madre di
raccogliere e conservare oggetti di ogni genere (“anche le scatolette vuote del
mangiare dei gatti”), e di non avere avuto neppure accesso alla propria camera
durante la convivenza con la madre, perché ingombra dei materiali da lei
accumulati;
ha poi precisato di essere molto più serena da quando lei ed il
padre avevano lasciato la casa familiare per stabilirsi nella dimora del nonno
paterno.
I provvedimenti presidenziali hanno previsto l'affidamento condiviso della
minore, la sua collocazione presso il padre e la frequentazione libera con la
madre, nel rispetto degli impegni e della volontà di a carico della Per_2
resistente è stato posto un contributo di € 300,00 per il mantenimento
ordinario della figlia, e le spese straordinarie sono state poste a carico di ambo
le parti in pari quota.
I servizi sociali chiamati a svolgere una indagine sul nucleo familiare volto in
particolare a verificare la possibilità di un recupero della relazione madre figlia
hanno preso atto della distanza creatasi tra la resistente e la minore
(analogamente a quanto già avvenuto per la prima figlia), hanno registrato una
3 profonda conflittualità della coppia genitoriale, ed una alleanza tra le figlie ed
il padre;
quest'ultimo non è parso in grado di favorire l'accesso della figlia
all'altro genitore. E' stata svolta quindi una consulenza tecnica volta ad una
maggiore comprensione delle dinamiche familiari ed alla individuazione di
eventuali percorsi riparativi;
la consulenza ha dato conferma delle criticità
familiari, evidenziando la forte chiusura di entrambe le figlie verso la madre, e
la difficoltà di entrambi i genitori nell'abbracciare la complessità della
situazione, posto che ciascuno di essi appare piuttosto incline ad una lettura
che vede concentrarsi sull'altro in via esclusiva la responsabilità di quanto
accaduto;
la consulente invece – che pure riconosce nel padre la capacità di far
fronte sul piano dell'accudimento materiale alle necessità della minore –
evidenzia come entrambi appaiano carenti sotto il profilo genitoriale;
la madre
nel comprendere i bisogni profondi della figlia e nel sottovalutare il peso dei
propri comportamenti in ambito domestico, il padre nel coltivare sterilmente
il conflitto e non agevolare la ripresa della relazione;
il suggerimento della
consulenza è quindi di mantenere fermo l'affido condiviso della minore (salvo
eventualmente rivedere tale misura laddove vengano segnalati comportamenti
sterilmente
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