Trib. Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 1099

TRIB Salerno
Sentenza
11 marzo 2025
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TRIB Salerno
Sentenza
11 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 1099
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 1099
Data del deposito : 11 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno –Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale come di seguito indicato dott. Andrea Luce Presidente
dott. Andrea Ferraiuolo Giudice relatore dott.ssa Francesca Iervolino Giudice
all'esito della camera di consiglio in cui il giudice relatore ha proceduto a riferire ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3789 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024 , avente ad oggetto “accertamento diritto alla protezione speciale ex art . dell'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998” decisa ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 25.2.25 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. vertente
Tra
, nato il [...] in [...] e residente in Campagna (SA) alla Parte_1 via Provinciale per Galdo n. 55 CF , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1 Antonio Gioiello CF e dall'Avv. Marianna Gambardella CF C.F._2
C.F._3 ricorrente
e
, in persona del p.t., CF Controparte_1 CP_2 costituito a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale delle Stato P.IVA_1
resistente
Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, in persona del CF CP_3 P.IVA_2 resistente

CONCLUSIONI Come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 Il ricorrente allega di aver presentato in data 14.3.23 istanza al fine di ottenere la protezione speciale prevista dall'art. 19 D. Lgs. 286/1998 nella sua formulazione precedente all'entrata in vigore del c.d. Decreto Cutro. La circostanza risulta provata dal deposito della ricevuta rilasciata dalla Questura di
( c.f.r. doc. 1 produzione ricorrente). CP_1
L'istante prospetta che ad oggi è decorso oltre un anno della formalizzazione della richiesta di protezione speciale e dal fotosegnalamento e al momento la Questura di e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione CP_1 internazionale di non hanno concluso il procedimento amministrativo. CP_1 Ad avviso del ricorrente il contegno tenuto dalla Questura di e dalla CP_1 Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di CP_1 configura gli estremi del cd. "silenzio inadempimento" di cui all'art. 2 della Legge 241/90 (nella parte in cui prevede che trascorso il termine fissato per la conclusione del procedimento, il silenzio può ritenersi formato). Il ricorrente chiede, quindi, all'adito Tribunale accertare il proprio diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 e per l'effetto ordinare al - Questura di , l'emissione del permesso di Controparte_1 CP_1 soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173. 1.2 La giurisprudenza ha delineato con precisione il perimetro di competenza del giudice ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, stabilendo che il Tribunale ordinario, e in particolare le sezioni specializzate, sono competenti per le controversie relative al rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e revoca dei permessi di soggiorno nei cosiddetti "casi speciali". Tale competenza è determinata in base al petitum sostanziale, ossia alla posizione giuridica dedotta in giudizio, e non alla mera forma del provvedimento impugnato. In tal senso, laddove si invochi il diritto al riconoscimento della protezione speciale, anche se l'atto impugnato concerne un provvedimento di diniego di conversione di permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di lavoro, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. La giurisprudenza ha così ha ribadito che il diritto alla protezione umanitaria ha consistenza di diritto soggettivo e rientra tra i diritti umani fondamentali, godendo di una tutela assoluta e non suscettibile di essere degradata a interesse legittimo soggetto a valutazioni discrezionali dell'amministrazione ( c.f.r. in tal senso Cassazione civile sez. I - 22/11/2024, n. 30137). Precipitato logico del principio appena espressa risulta essere, quindi, la condivisibile e consolidata affermazione giurisprudenziale secondo cui l'interesse ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale, in quanto correlato alla tutela di diritti umani fondamentali non suscettibili di degradazione ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, ha anch'esso consistenza di diritto soggettivo ( c.f.r. in tal senso Cass. SU n. 1390/2022; T.A.R. sez. III - CP_4 Bari, 30/05/2023, n. 830 Redazione Giuffrè amm. 2023; sez. II - CP_5 Firenze, 20/01/2022, n. 56 Foro Amministrativo (Il) 2022, 1, 92; T.A.R. sez. III CP_4
- Lecce, 24/09/2021, n. 1390 Foro Amministrativo (Il) 2021, 9, 1392). 1.3 Con riguardo alla giurisdizione dell'adito Tribunale giova osservare, inoltre, che l'art. 133 n. 6 lett. a-bis) c.p.a. – dettato con riferimento alle controversie relative all'applicazione dell'art. 20 l. 241/1990 in tema di silenzio inadempimento - sancisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In proposito, il Collegio puntualizza come la norma che disciplina l'azione sul silenzio è una norma sul processo e non sulla giurisdizione, e quindi è una norma che presuppone e non fonda la giurisdizione. Essa, cioè, non intende prescrivere che il mancato esercizio del potere amministrativo costituisce una nuova ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo, ma solo che se la situazione giuridica soggettiva lesa da un comportamento amministrativo inerte è di interesse legittimo (ed è quindi attribuita al giudice amministrativo secondo le regole ordinarie), il ricorrente gode di un ulteriore strumento processuale rappresentato dal rito contra silentium. Poiché la giurisdizione si determina in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si invoca tutela, ne consegue che ogni qualvolta il rapporto giuridico
sottostante al silenzio dell'amministrazione involge posizioni di diritto soggettivo dell'istante, la giurisdizione del giudice amministrativo è da escludersi sia nell'ipotesi in cui la materia sottostante appartenga alla
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