Trib. Napoli, decreto 13/03/2025
Decreto
13 marzo 2025
Decreto
13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente
Giudice designato dott.ssa Stefania Starace
dott.ssa Alessandra Aiello Giudice
riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
05.03.2025, ha emesso il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 25241 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35bis d.lgs. 25\2008, e vertente
TRA
AD AM, nato in [...] in data [...] (Vestanet id
CE4780; CUI 02DP6PI), rappresentato e difeso dall'avv.to Pietro Nicolò, presso lo studio della quale elett.nte domicilia in Aversa, alla Via Atellana n. 3, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta
RESISTENTE NON COSTITUITO
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.2021, il ricorrente indicato in epigrafe avanzava opposizione avverso il provvedimento emesso il 21.12.2015 dal Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione
Internazionale su precisata e notificato il 29.09.2021, con il quale era stata rigettata la domanda reiterata di protezione internazionale e non gli era stato concesso il permesso per protezione umanitaria.
Chiedeva, quindi, il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o in via ulteriormente gradata, della protezione umanitaria o del diritto di asilo ex art. 10, comma 3, Cost..
Con decreto del 09.04.2024 veniva rigettata la istanza formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 quinquies D.L. n. 20/2023, come convertito con modificazioni con
L. n. 50/2023, avanzata da parte ricorrente, poiché non supportata da documentazione idonea a suffragare la domanda di protezione speciale e in considerazione della discreta stabilità socio-politica del paese di provenienza.
Si fissava con separato provvedimento del 29.04.2024, l'udienza del 05.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte entro il termine perentorio dello 05.03.2025.
La causa veniva poi scardinata, con decreto del 25/09/2024, dal ruolo del giudice precedentemente designato ed assegnata al giudice indicato in epigrafe come relatore.
All'udienza suindicata nessuna delle parti partecipava.
Alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c., il giudice designato riservava al
Collegio la decisione della causa.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del Ministero dell'Interno, che non si è costituito nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
La presente controversia è disciplinata dall'art. 35-bis d.lgs. 25\2008, entrato in vigore a decorrere dal 18.08.2017 per effetto del d-l. n. 13\2017, convertito con modificazioni nella legge 46\2017, perché ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale e di mancato
riconoscimento, in subordine, del diritto alla protezione speciale, come tale rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25.
La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata, sotto il profilo sostanziale, dal d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
Tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito, in quanto, in ogni caso, l'adito giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, come da giurisprudenza che si condivide e per la quale “il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della
Commissione" (Cass., ord.
9.12.2011 n. 26480; Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 420 del 13/01/2012; Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n. 7385, Cassazione civile, sez.
I, 23/11/2020, n. 26576; Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, n.6374, per la quale
"questa Corte ripete stabilmente che, in tema di protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della
Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata, ne consegue che il tribunale ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito").
Venendo al merito della lite, come si evince dal verbale di audizione del
03.12.2015 e come si ricava dal contenuto del provvedimento impugnato all'attualità, versati in atti dal ricorrente, questi ha reiterato, il 16.11.2015 la domanda di protezione
internazionale dopo avere conseguito, dalla stessa Commissione di Caserta, il rigetto di quella precedentemente formulata ed il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, che, tuttavia, non gli era stato rinnovato alla scadenza.
Nessuna delle parti ha ritenuto di dovere produrre il verbale delle dichiarazioni rese in occasione della prima audizione ed il provvedimento che ne derivò.
Dal verbale delle dichiarazioni rese in occasione della seconda domanda di protezione internazionale emerge, ad ogni modo, che il richiedente ha espressamente confermato le dichiarazioni rese durante la prima audizione (cfr. pag. 2 del verbale di audizione: "D. Conferma le dichiarazioni rese alla Commissione di Caserta in sede di prima audizione? R. Si;
D. Quali sono i nuovi elementi che vuole presentare alla
Commissione rispetto a quanto ha già dichiarato alla Commissione durante la prima audizione? R. Confermo quanto già dichiarato in sede di prima istanza."). Su domanda della Commissione, ha poi ribadito i motivi posti a fondamento del suo espatrio riferendo: di essere fuggito dal Ghana in quanto il padre, dopo la morte della moglie del ricorrente, lo aveva minacciato di morte e lo aveva denunciato alla polizia in quanto le altre sue mogli gli avevano riferito cose non veritiere su di lui;
di essersi recato in
Nigeria dove aveva vissuto per tanti anni fino a quando a causa di un litigio scoppiato per motivi religiosi era scappato per salvare la sua vita ed era arrivato in Italia;
di non poter ritornare in Ghana in quanto il padre vuole ancora ucciderlo così come riferitogli dalle sue sorelle più piccole;
di non potersi rivolgere alle autorità del suo paese in quanto non può "fare una cosa del genere” a suo padre;
che in Nigeria ha due figli che vivono con la loro madre.
Con il provvedimento in questa sede impugnato la Commissione ha ritenuto il racconto molto generico e scarsamente credibile ed ha rigettato la domanda. Inoltre, ha escluso che nel paese di provenienza del ricorrente vi sia una situazione di violenza generalizzata ed, infine, non ha ravvisato i presupposti per la concessione della. protezione umanitaria.
Nel ricorso, alle pagg. 4 e 5, nel richiamare genericamente i motivi di fuga,
l'attore non ha dedotto nulla di nuovo. Lo stesso dicasi dei successivi atti difensivi.
Conseguentemente, anche a volere prescindere dal fatto che nessuna delle parti ha inteso depositare la decisione sulla precedente domanda di protezione internazionale, le motivazioni del cui rigetto non si conoscono, è lecito affermare che comunque non è stata offerta prova, da parte del ricorrente, dell'esistenza di elementi idonei a dare ingresso ed a sostenere la reiterazione della richiesta di protezione internazionale, come, invece, stabilito dall'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25\2008.
Con il ricorso l'attore nulla ha aggiunto al racconto;
ha insistito per l'accoglimento del riconoscimento dello status di rifugiato come perseguitato per motivo religiosi, in subordine della protezione sussidiaria per le condizioni del paese e in estremo subordine della protezione umanitaria in ragione dell'elevato livello di integrazione sociale raggiunto sul territorio nazionale e della situazione di particolare vulnerabilità di cui era vittima nel paese nativo.
Conseguentemente, è lecito affermare che solo non è stata offerta prova, da parte del ricorrente, dell'esistenza di elementi idonei a dare ingresso ed a sostenere la reiterazione della richiesta di protezione internazionale, come, invece, stabilito dall'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25\2008, ma è mancata anche la deduzione di tali elementi.
La citata disposizione, nel disciplinare i casi di inammissibilità della domanda di protezione, prevede anche quello in cui il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine. Secondo la Corte giustizia UE sez. III, 09/09/2021, n.18, L'articolo 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «elementi o [di] risultanze nuovi>> che «sono emersi o sono stati addotti