Trib. Roma, sentenza 03/07/2024, n. 11317

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/07/2024, n. 11317
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11317
Data del deposito : 3 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto dai sig.ri magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 43203/2021, vertente tra
- ( ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Francesca Iannucci e Simone Scordamaglia, giusta procura in atti;

-ricorrente- contro
- ( ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Michela Antinucci, giusta procura in atti;

-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;

-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUIONI: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 28.02.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza, adiva questo Tribunale chiedendo venisse pronunciata la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in OC UM (PG) in data 02.08.1997 CP_1
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1997, atto N. 19, Parte II, Serie A, Ufficio 1), esponendo che: dall'unione coniugale era nata la figlia (20.12.2005);
Persona_1 il matrimonio era entrato in una crisi irreversibile, essendo venuta meno l'affectio coniugalis,;
con sentenza n. 18142/2020 pubbl. il 17/12/2020 (RG n. 80229/2017), il Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi (affido condiviso, collocamento della figlia presso la madre, a cui assegnava la casa, assegno paterno di € 700 +50% delle spese);
dalla autorizzazione del Tribunale a vivere separati il rapporto materiale e spirituale non era stato più ricostituito.
Tanto premesso, decorsi i termini di legge, il ricorrente chiedeva che: fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento;
la figlia sarebbe stata affidata ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Persona_1 nell'abitazione coniugale (di proprietà del ricorrente, sita in Roma Via Lero 40) e che il padre si sarebbe intrattenuto con la stessa nelle modalità dettagliate in ricorso;
l'assegno di mantenimento in favore della figlia fosse stabilito nella somma di € 350,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. CP_ Si costituiva in giudizio la signora la quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento condiviso della figlia, chiedeva di contro che il padre
corrispondesse per il mantenimento di la somma mensile di € 850, oltre al 50% delle Persona_1 spese straordinarie come da Protocollo. Con provvedimento del 06.04.2022 il Presidente f.f., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29.03.2022, sentite le parti e letti gli atti, confermava i provvedimenti separativi e rinviava le parti alla udienza di prima comparizione del 09.11.2022. All'udienza fissata il GI assegnava alle parti i termini istruttori di cui all'art.183 cpc, riservando la causa in decisione sullo status. Con sentenza non definitiva sullo status n. 17574/2022 pubbl. il 28/11/2022, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. All'udienza del 29.03.2023 il GI riteneva manifestamente superfluo l'ascolto di e Persona_1 disponeva che entrambe le parti producessero le dichiarazioni fiscali aggiornate. Rinviata la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore e acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 28.02.2024 il G.I riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 17574/2022 pubbl. il 28/11/2022), è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla ulteriore domanda e segnatamente quella afferente al contributo per il mantenimento in favore
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