Trib. Cosenza, sentenza 15/01/2025, n. 71
TRIB Cosenza
Sentenza
15 gennaio 2025
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15 gennaio 2025
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15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2535/2024 R.G.
TRA
DE TI OS, con Avv. Salvatore Petrone ricorrente
E
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.6.2024 ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe, conveniva in giudizio l'INPS e, premesso di essere titolare di pensione di invalidità civile dal 1.8.2017 e di beneficiare della maggiorazione sociale per l'anno 2022, esponeva che con nota del 22.12.2022 l'Istituto aveva revocato detta maggiorazione.
Deduceva di aver presentato all'Istituto in data 21.9.2023 domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale con indicazione dei redditi del coniuge nelle annualità 2021-2022-2023 e di aver ricevuto il 5.11.2023 comunicazione di riliquidazione della prestazione con ricalcolo a decorrere dal 1 gennaio 2021 e liquidazione unicamente dell'importo di euro 25,74.
Lamentando la illegittimità della determinazione dell'INPS, dopo aver proposto ricorso in sede amministrativa rimasto senza esito, evidenziava di percepire il
1
solo trattamento di invalidità civile e che il proprio reddito unito a quello del coniuge non superava i limiti di legge previsti per beneficiare della maggiorazione sociale ex art 38 L. n. 448/2001 come modificato dal D.L. n.
104/2020.
Concludeva chiedendo “[..] Accogliere il presente ricorso e pertanto accertare e dichiarare che la Sig.ra RO De CE ha diritto ad ottenere il riconoscimento della maggiorazione sociale ex art. 38 legge 28 dicembre 2001
n. 448 per come modificato dall'art. 15 del d.l. 104/2020, con decorrenza dal mese di gennaio 2021 ovvero nella diversa data ritenuta di giustizia, essendo in possesso dei requisiti sanitari e amministrativi prescritti per legge;
2. E per
l'effetto condannare l'INPS al pagamento della somma di euro 17.000,61 a titolo di ratei di maggiorazione sociale ex art. 38 legge 28 dicembre 2001 n.
448 per come modificato dall'art. 15 del d.l. 104/2020, maturati con decorrenza dal 1 gennaio 2021 e sino al giugno 2024, oltre a quelli maturandi con decorrenza dal mese di luglio 2024;
In subordine, 3. Accogliere il presente ricorso e pertanto accertare e dichiarare che la Sig.ra RO De CE ha diritto ad ottenere il riconoscimento della maggiorazione sociale ex art. 38 legge 28 dicembre 2001 n. 448 per come modificato dall'art. 15 del d.l.
104/2020 con decorrenza dal mese di ottobre 2023
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2535/2024 R.G.
TRA
DE TI OS, con Avv. Salvatore Petrone ricorrente
E
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.6.2024 ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe, conveniva in giudizio l'INPS e, premesso di essere titolare di pensione di invalidità civile dal 1.8.2017 e di beneficiare della maggiorazione sociale per l'anno 2022, esponeva che con nota del 22.12.2022 l'Istituto aveva revocato detta maggiorazione.
Deduceva di aver presentato all'Istituto in data 21.9.2023 domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale con indicazione dei redditi del coniuge nelle annualità 2021-2022-2023 e di aver ricevuto il 5.11.2023 comunicazione di riliquidazione della prestazione con ricalcolo a decorrere dal 1 gennaio 2021 e liquidazione unicamente dell'importo di euro 25,74.
Lamentando la illegittimità della determinazione dell'INPS, dopo aver proposto ricorso in sede amministrativa rimasto senza esito, evidenziava di percepire il
1
solo trattamento di invalidità civile e che il proprio reddito unito a quello del coniuge non superava i limiti di legge previsti per beneficiare della maggiorazione sociale ex art 38 L. n. 448/2001 come modificato dal D.L. n.
104/2020.
Concludeva chiedendo “[..] Accogliere il presente ricorso e pertanto accertare e dichiarare che la Sig.ra RO De CE ha diritto ad ottenere il riconoscimento della maggiorazione sociale ex art. 38 legge 28 dicembre 2001
n. 448 per come modificato dall'art. 15 del d.l. 104/2020, con decorrenza dal mese di gennaio 2021 ovvero nella diversa data ritenuta di giustizia, essendo in possesso dei requisiti sanitari e amministrativi prescritti per legge;
2. E per
l'effetto condannare l'INPS al pagamento della somma di euro 17.000,61 a titolo di ratei di maggiorazione sociale ex art. 38 legge 28 dicembre 2001 n.
448 per come modificato dall'art. 15 del d.l. 104/2020, maturati con decorrenza dal 1 gennaio 2021 e sino al giugno 2024, oltre a quelli maturandi con decorrenza dal mese di luglio 2024;
In subordine, 3. Accogliere il presente ricorso e pertanto accertare e dichiarare che la Sig.ra RO De CE ha diritto ad ottenere il riconoscimento della maggiorazione sociale ex art. 38 legge 28 dicembre 2001 n. 448 per come modificato dall'art. 15 del d.l.
104/2020 con decorrenza dal mese di ottobre 2023
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