Trib. Sassari, sentenza 14/01/2025, n. 31
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15/2022 R.G., promossa
DA
COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L. in persona del legale rappresentante Carmelo
Luciano Nuvoli, con l'avv. CUCCARU TULLIO
ATTRICE
CONTRO
ED NI, con l'avv. SERRA PAOLA
CONVENUTO
ED IN, con gli avv.ti MARINARO ANNA IA LISA,
MARINARO FRANCESCO e MARINARO IGNAZIO
CONVENUTA
ED LO, con l'avv. BENENATI IA CRISTINA
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DI
IR NI IA GR RENZINA, quale erede di ED
EG
ER CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
RUGGIU PIA, quale erede di ED IO
ER CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
Causa in punto di risoluzione contrattuale, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: quanto ai terzi chiamati in causa accertare la risoluzione del contratto preliminare in data 8/2/2008 o pronunciare la risoluzione del medesimo contratto agli effetti degli artt. 1218, 1256 e 1453 c.c. per il grave inadempimento dei contraenti
IC GI e IC EG con la compensazione delle spese del giudizio
o il favore delle spese, anche generali al 15%, in caso di opposizione. Quanto ai convenuti IC NT, IC IN e IC AO: in via principale,
1) previa dichiarazione e accertamento: a) delle obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti con la scrittura privata in data 08 02.2008;
b) che la Co.Ser s.r.l. ha versato la somma di € 75.000,00 a IC NT, € 75.000,00 a IC AO e €
50.000,00 a IC IN a titolo di acconto sul prezzo di vendita dell'area in oggetto o la diversa somma maggiore o minore accertanda in corso di causa;
c) che le spese sostenute dalla Coser per l'esecuzione del contratto ammontano a € 47.903,83, salva la maggior somma accertanda in corso di causa;
d) dell'inadempimento degli odierni convenuti alle obbligazioni assunte mediante il preliminare sottoscritto in data
08.02.2008, 2) pronunciare la risoluzione del contratto preliminare in data 08 02.2008 agli effetti degli artt. 1218,1256 e 1453 c.c. per il grave inadempimento degli odierni convenuti;
3) conseguentemente condannare gli odierni convenuti al risarcimento in favore della società attrice dei danni subiti, da liquidarsi quantomeno nell'importo della caparra prevista nel contratto, pari all'importo di € 25.000.00 per ciascun convenuto, e nella somma di € 47.903,83 per le spese sostenute per il contratto, salvo il maggior danno e, in ogni caso, la diversa somma veriore accertanda in corso di causa;
4) in ogni
caso condannare gli odierni convenuti alla restituzione in favore della Co Ser. srl degli acconti sul prezzo della vendita e, segnatamente, condannare DD NT alla restituzione della somma di € 75.000,00, DD AO alla restituzione della somma di € 50.000,00, DD IN alla restituzione della somma di € 50.000,00, salvi gli importi maggiori o minori da accertare in corso di causa;
5) con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali e/o moratori ex D.Lgs. 231/02 e/o compensativi dalla maturazione dei crediti al saldo;
6) con vittoria di spese, anche generali al 15%, competenze per l'attività difensiva. In via subordinata istruttoria insiste nei mezzi dedotti.
Per IC NT: in via preliminare 1) previo accertamento dell'intervenuta prescrizione e/o decadenza delle azioni e/o diritti vantati dalla Co.Ser srl per le ragioni di cui in narrativa, rigettare tutte le domande formulate nei confronti del convenuto;
in via subordinata e nel merito 2) rigettare comunque tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti del convenuto NT IC perché infondate per le ragioni di cui in narrativa;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari. In via subordinata istruttoria insiste nei mezzi dedotti.
Per IC IN: 1) ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta;
2) In via preliminare per tutte le ragioni rassegnate in espositiva, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione e/o decadenza delle azioni e/o diritti affermati dalla
Costruzioni e Servizi s.r.l., respingersi tutte le domande proposte dall'attrice contro la sig.ra IN IC;
3) in via subordinata e nel merito rigettare tutte le domande formulate dall'attrice contro la sig.ra IN IC perché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni rappresentate in narrativa;
4) con vittoria di spese del processo maggiorazioni e accessori di legge. In via subordinata istruttoria insiste nei mezzi dedotti.
Per IC AO: in via preliminare: accertata l'intervenuta prescrizione delle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare per cui è causa, al pari del diritto al risarcimento a fronte della risoluzione per inadempimento, nonché dell'azione di ripetizione (art. 2033 c.c.) e di quella di arricchimento (2041 c.c.) per le ragioni di cui
in narrativa [segnatamente punti 1), 2) 4) in diritto], rigettare la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Nel merito rigettare tutte le domande attoree formulate a carico di IC AO in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
spese come di giustizia. In via subordinata istruttoria insiste nei mezzi dedotti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata la s.r.l. in intestazione, attiva nel settore dell'edilizia, esponeva di aver concluso in data 08/02/2008 con IC NT,
IC EG, IC IN, IC GI e IC AO un contratto preliminare, con il quale le citate persone fisiche si erano impegnate a trasferire dei terreni edificabili di loro proprietà per il complessivo prezzo di Euro
1.050.000,00, il cui versamento era stato suddiviso in tre acconti e un saldo da versare entro e non oltre 24 mesi dalla stipula dell'atto di compravendita. Continuava, affermando che il contratto aveva previsto la possibilità di adempiere all'obbligazione di pagare il terzo acconto e il saldo con la permuta di 5 unità abitative del complesso immobiliare edificando, per la cui realizzazione aveva sostenuto costi per Euro
47.903,83, e che erano stati pagati a IC NT il complessivo importo di Euro
75.000,00, a IC IN quello di Euro 50.000,00, a IC AO quello di
Euro 75.000,00. Rilevava come per la crisi del mercato immobiliare il programma contrattuale avesse subito un rallentamento, tanto che le parti avevano concordato di rinviare l'esecuzione del progetto edilizio ad un momento più favorevole, fino a che nel mese di dicembre del 2018 il suo legale rappresentante era venuto a conoscenza del trasferimento della proprietà degli immobili oggetto del contratto ad un'altra impresa di costruzioni.
Ritenuto che
il termine per la stipula del definitivo del 30/04/2008 fosse solo ordinatorio e posto solo nel suo interesse, lamentando il grave inadempimento dei promittenti venditori, chiarito di aver raggiunto un accordo con IC GI e con IC EG, chiedeva di risolvere il contratto preliminare e di condannare i convenuti alla restituzione delle somme versate a titolo di acconto nonché al risarcimento del danno pari almeno alla caparra oltre al rimborso delle spese sostenute
per l'esecuzione del contratto;
in subordine, laddove il contratto preliminare fosse ritenuto divenuto inefficace, invocava l'obbligazione dei promittenti venditori di restituire in ogni caso gli acconti ricevuti ex art. 2033 c.c. e in ulteriore subordine agiva per ottenere l'indennizzo ex art. 2042 c.c..
Si costituiva CH NT che in via preliminare eccepiva la prescrizione o decadenza dai diritti o azioni di causa, essendo trascorsi oltre 10 anni dalla sottoscrizione del contratto oltre che dal termine in quello previsto per la conclusione del definitivo. Sostenendo dunque di aver venduto l'immobile a diritto avversario oramai estinto, contestava qualsivoglia pretesa, negando che al promittente acquirente fosse stata concessa una sospensione dei termini di pagamento ed affermando la natura essenziale del termine per la stipula del definitivo, come dimostrato dalla stessa condotta dall'attrice che nei successivi 10 anni dal preliminare non aveva mai chiesto
l'adempimento e che anzi era stata inadempiente alle obbligazioni assunte, con particolare riferimento ai termini di pagamento. Si opponeva anche alla pretesa di risarcimento del danno, confutando che fosse volontà comune delle parti realizzare un progetto edilizio (di cui non vi era alcuna traccia nel contratto), e comunque contestava che le spese progettuali richiamate in citazione si riferissero proprio al contratto concluso con la società, anche perché interessanti altri periodi di tempo o altri immobili. Rilevava, poi, il difetto di prova del relativo effettivo esborso e comunque negava di aver ricevuto l'importo di Euro 75.000,00, opponendosi anche alla domanda di arricchimento senza causa, stante l'assoluta residualità del
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