Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/09/2024, n. 303

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/09/2024, n. 303
Giurisdizione : Trib. Reggio Emilia
Numero : 303
Data del deposito : 3 settembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 675/2022
Il Giudice del Lavoro dott. E V, all'udienza del 03/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'Avv.to/dagli Avv.ti ARLOTTI FRANCESCO/ROCCHETTI
VALENTINA;

ricorrenti contro
), rappresentato/a e Controparte_1 P.IVA_1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti STRIDI BERENICE/
Resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per tutte le parti come da rispettivi atti
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE

in punto a: ripetizio ne indeb ito retributivo
FATTO E DIRITTO
Con ricor so de posi tato in data 27/9/2 022 Parte_3
- dip enden ti del risp ettivam ente da l
[...] Controparte_1
30.12.1985 e dal 2 3.08.1994 – ricorrono a que sto Tribunale del Lavor o chiedendo accertarsi l'illegittimità della ripetizione di asserito indebito retributivo operat a dal proprio dator e di lavoro.
Espongono in particol are di avere svolto senza solu zione di continuit à, dalla data di as sun zione, attivit à di progettazio ne e direzion e di lavori pubblici, s egue ndo, inoltre, le attivit à di manute nzion e ordinari a e straordin aria correlat e alla prog ettazi one.
Risp etto a tali attività, i ricorrenti hanno percepito, oltre allo stipendio base, le indenni tà e gli incentivi introd otti dalla legge 109/19 94 (cd
Legge Merloni), come poi ridefinita dall'art. 92 commi 5 e 6 del d.lgs
12.04. 2006 n. 163.
Tuttavia, con informativa del 18.11.2019, relativa all'attivazione della procedura di recup ero di importi liquid ati a titolo di incentivo dell a progettaz ione intern a, la Dott.ssa nell a sua qu alit à Persona_1
di Dirigente di Servizio del procedeva a Controparte_1
comunic are agli odierni ricorrenti ch e si sarebbe proc eduto al recup ero della somma di € 4.775,22 (al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente) quanto alla Sig.ra ed alla somma di € 5.092,16 (al Pt_2
netto degli oneri rifles si a carico de ll'Ente) quanto al Sig. - Pt_1
mediant e principio di compen sa zione sull e future liquidazioni a titolo di
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incentivi tecnici, a fronte dell'introduzione del Decreto Legge 90 del
24.06.2014 - d egli inc entivi al la proget ta zio ne e m anuten zion e liquidat i dal 2013 al 2017.
In particolar e la sudd etta ripet izion e era scaturita da un a verific a amministr ativo / c ontabil e da p arte d e i Servizi Isp ettivi di Fi nanz a
Pubblica istit uiti press o la Ragioneri a Generale dello Stato ch e interveniv a nel p eriodo 2 -23 Marzo 2 01 7 presso il Controparte_1
[...]
Dalla s uddett a verifica, a det ta del emerge va il manc at o CP_1
adegu amento del regolam ento interno vi gente alle novità introdott e dal decreto legg e n. 90 del 24.06.2014 (poi convertito nella legge n. 114 dell'11.8.2014), il rilievo circa "l'avvenuta incentivazione di attività che possono qualific arsi so stan zialm ente com e mera manutenzion e ordinaria, prive dì comple ssit à progettu ale ", ed il rilievo circa l'inseriment o nell'inc entiv azion e dei c ontratti di globa l servic e, che "per loro n atur a escl udono un a vera e propria progett a zione da part e del personal e interno".
Di conse guen za, il avvi ava una complessa fase istruttoria d i CP_1
ricognizio ne del le s omme liq uidat e nell 'arco tem porale com pre so tr a
l'anno 201 3 e l'an no 2017 a tit olo di inc e ntivo, dispon endo di d are cor so all'attivazione della procedura di recupero delle somme qualificate come indebitam ente corrisp ost e e perce pite d a i dipend enti in riferim ento al predetto periodo sull a base dei rilievi della Ragion eria Gener ale dell o
Stato.
Gli odierni ricorrenti, ritenen do incon grua la deci sion e comuni cata , procedevano senz'esito a diffidare il e successivamente CP_1
promuovev ano la pre sent e azio ne gi udiziaria, medi ante l a qual e eviden ziav ano da un lato co me il proprio credito fosse sort o in dat a antec edent e risp etto all'entr ata in vigor e della novel la le gisl ativa ( e quindi per attività svolt a prima del 2014), determinando in capo ai lavoratori un diritto que sito e, pertant o, immutabile in qua nto afferent e a
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prestazioni già eseguite;
dall'altro che, in ogni caso, i ricorrenti hanno svolto per il resist ente lavora zioni tecnich e, sia di natura CP_1
ordinaria ch e stra ordinaria, tutt e dotat e di particol are compl essit à, mediant e la realizz azion e di un progetto (presente in tutte le carte ll e depositate), da e ssi sotto scritt o, su com puto metric o e stimativ o e/o i n capitol ato sp ecial e di appalto me diant e a ffidi a terzi o gara pubblica, e terminava no con colla udi o c ertificati d i regolare e se cuzi one sec ond o
l'opera richiesta, rientrando così pienamente nella delibera regolamen tare di sciplin ante gli in centivi d i cui è questi one.
Si è regolarmente costi tuito in giudizio il Controparte_1
conte stand o in fatto e diritto le allega zio ni attoree, ed insi sten do per la reiezion e del ricors o e la cond anna de gli istanti all e sp ese del grado.
Esperito senz'esito tentativo di conciliazione, acquisita cospicua documentazione, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sen tenz a cont estu ale r e sa all'e sito del la camera di co nsigl io.
Il ricorso è infondato.
Con riguardo all a prima que stion e posta d ai ricorrenti, e cio è
l'illegittimit à dell a det ermina adottat a d al per a ver richi est o CP_1
agli odierni ricorrenti la restitu zione di somme percepite per l a realizz azion e di pre sta zioni inc entiv ate durante il p eriodo di vig enz a della prece dente normati va, e, come tali, già entrate nella sf era giu ridic a dei lavoratori e quindi intangibili (“a nul la rile vando che la erog azio n e delle som me sia st ata effettua ta dopo l'entrat a in vigore dell a novell a legisla tiva, t rattando si di rita rdo i m putabile esclusi vam ente al la ammini stra zion e co munal e s enza alcu n a inciden za sulla deb enza dell e somm e erog ate e sulla ir rip etibilità d elle ste sse” così nel ricorso introduttivo e nell e memorie suc ce ssiv amente d epositate), si o sserv a come in realtà l'ente datore di lavoro, sin dalla comunicazione
18/11/2019 8do cc.1 e 3 ric) a firma e nell a suc ce ssiv a Per_1
13/12/2021 (d oc.4 ric.) sp ecific a di dare attu azion e all a deli ber a
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R.U.A.D. 1580 del 09/10/2019 (doc.5 , la quale a propria volta, CP_1
dando att o dei rili evo del MEF, conferma va il man cato a degu amento de l
Regol amento in terno vig ente al le novit à introdotte d al dl n. 90 de l
24/06/2014, e specificamente il rilievo circa “l'avvenuta incentivazione di attivit à ch e po sso no qu alificar si so stanz ialme nte c ome m era manutenzione ordinaria, prive di complessità progettuale” , ed il rilievo circa l'inserimento nell'incentivazione dei contratti di global service, che “per loro natura escludono una vera e propria progettazione da parte del personale interno”.
In sostan za dunqu e, si è proceduto al recupero non sull a base dell a discipl ina norm ativa o regol ament are sopravvenu ta, ben sì sulla ba se della disc iplina normativ a e regolamen tare vigente al momento de l collaudo o de lla certific azio ne di regolar e esec uzion e degli interv enti.
All'e sito di una re visi one i struttoria c o mpiuta a s eguit o dei rilievi d el
MEF, in alcuni casi, il ha verificato che gli incentivi erano stat i CP_1
liquidati an che in rel azion e ad interv enti di manutenzi one ordin aria, di intervento su gua sto o di gl obal servic e c he, in ragione del la a ssenz a di attività pr og ettual e di opere i n se nso pro p rio, non costitui vano tito lo per la erogazi one de gli incent ivi sull a ba se dell a disciplina n ormativ a antec edent e il d.l. 90/20 14 e della disci plina regol ament are a pprovat a nell'ann o 2008, ancora vigent e negli anni 2013 e 201 4 sino all'entrat e in vigore di detto de creto legg e.
Non si tratta, perta nto, di alcun diritto q uesito, né si è prete so di dar e applica zion e retroattiva a dispo sizioni normative e regolamentar i sopravv enut e, quanto piu ttost o dell a rilevazi one d ella in su ssi sten z a originaria d ei pre suppo sti per la li quida z ione e il pag amento. Il d iritto non è ricono sciuto, i pag amenti eseguiti e rano privi di titolo e, come ta li, le somme pag ate dovev ano e devono e ssere ripetute dai perce ttori, pur avendol e que sti perc epite in c olpevo lment e1.
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Così i nquadr ata la fatt isp ecie, o ccorre verificare se il R egol ament o interno di cui alla delibera del 23.12.2008 ('Regolamento per la discipl ina dell'inc entiva zione dell a progettazio ne dei lavori pubblici e della redazione degli atti di pianificazione urbanistica') e nella specie
l'art. 2 che prevede le caratteristiche dei progetti e degli altri atti di urbanisti ca alla ba se del ricono scimen to dell 'ince ntivo (tra i quali anche
i progetti di manutenzion e ordinaria e straordinaria) intend a benefici ar e
(o meno) dell'incentivo anche quei progetti -quali quelli identificati postum ament e dal che si ano privi di "elaborati tecnico - CP_1
progettuali an corc h é su un unico livell o" , riconducibili a manuten zion i ordinarie o a m anut enzioni "a gua sto", ri tenendo i l -su lla ba se CP_1
di quanto ecc epito dal MEF - che fossero incentivabi li solo quell e oper e per la cui realizzazione si fosse resa necessaria un'attivi tà di progettaz ione di opere pubblic he e ciò in linea (cfr. ex plurimis, Corte dei Conti, Sezion e Tosc ana 15/20 1 3/PAR) con i pareri e la giurisprud enza d ella Cort e dei Conti.
Il predetto Reg olamen to (doc. 5 ric.) prevede:
"Articol o 2 - Caratteri stich e de i progetti, degli interventi e degli atti di pianifica zione urbani stic a ogg etto di i nc entivo -omi ssi s - 2.2. I progett i dei lavori di man uten zioni ordin aria e st raordinaria ap paltat i sull a ba se di un progetto esecutivo su unico livello da ammettere all'ince ntivazione
valenza provvedimentale. In tali ipotesi l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede specifica motivazione. Infatti, a prescindere dal tempo trascorso, l'oggetto del recupero produce di per sé un danno all'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente. Si tratta dunque di un atto dovuto che non lascia all'Amministrazione alcuna discrezionale facultas agendi e, anzi, il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate si configura quale danno erariale a carico nei confronti di colui che tale recupero non abbia disposto. Il solo temperamento ammesso è costituito dalla regola per cui le modalità di recupero non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle condizioni di vita del debitore (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 9 giugno 2014, n. 2902;
Cons. di Stato, Sez. III, 28 ottobre 2013, n. 5173).
- Sulla buona fede del dipendente: “Avuto riguardo alla eventuale buona fede del dipendente, la stessa secondo il Collegio amministrativo non può essere considerata di ostacolo all'esercizio del potere-dovere di recupero, per cui l'Amministrazione non è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato. Pertanto, le eventuali doglianze circa la percezione delle somme in buona fede da parte del dipendente sono da considerarsi recessive rispetto ai principi di autotutela amministrativa sotto il profilo della considerazione del tempo trascorso e dell'affidamento maturato in capo agli interessati.” Ibid.
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devono avere i caratteri definiti dall'art. 93 comma 2 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., ferma restando l'obbligatorietà dei requisiti minimi previsti da lle vigen ti dispo siz ioni normati ve".
Il suc ces sivo artico lo 7, s otto la rubric a "G esti one d el pr o cedime nto " all'articolo 7.3 "Ricognizione dell'incentivo maturato", al terzo capoverso dispone: "… In riferimento agli interventi di cui ai punti 2.2,
l'incentivo si intende maturato con l'approvazione del certificato di collaudo ( se pr evist o per la p arti col are t ipologia o im porto dell'o pera), ovvero del certifi cato di regol are esecu zio ne".
A propria volta il richiamato art. 93 co.2 -3 -4 e 5 del D.Lgs. 163/200 6 prevede, per qua nto qui di intere sse:
“2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adegu atame nte svilup pati. Il responsa bile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specific a tipologia e alla dimensi one dei l avori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 ins ufficienti o e cc essiv e, provvede a integrarl e ovver o
a modificarle.
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