Trib. Milano, sentenza 05/03/2024, n. 471

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 05/03/2024, n. 471
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 471
Data del deposito : 5 marzo 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Udienza del 30/01/2024 N. 10452/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROCCISANO Parte_1 C.F._1
DOMENICO RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 3.11.2023, Pt_1
a convenuto in giudizio
[...] Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte:
[...]
IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta del c.d. Ticket Licenziamento e, per l'effetto, Condanna la convenuta al pagamento a favore della ricorrente della somma lorda di € 1.006,60 ovvero quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere dei singoli crediti al saldo effettivo;
con vittoria di spese di giudizio, oltre, spese generali, i.v.a. e c.p.a.
La resistente, pur ritualmente notiziata della pendenza del giudizio, non si è costituita, sicché all'udienza del 30.1.24 ne è stata dichiarata la contumacia. All'udienza di discussione del 30.1.24, celebratasi mediante collegamento da remoto, la causa è stata discussa e decisa mediante dispositivo con riserva di 60 giorni per il deposito delle motivazioni. Parte ricorrente allega e documenta di essere stata assunta dalla convenuta in data 10/09/2019 con qualifica di impiegata e inquadramento al livello 5° ex Formazione Professionale;
ciò sino Org_1 alla data del 25.11.2020 quando il rapporto di lavoro è cessato a seguito delle dimissioni per giusta causa rassegnate dalla lavoratrice (cfr docc.1 e 2 allegati dalla ricorrente). Ella parimenti documenta che, secondo quanto si evince dalla busta paga di novembre 2020, il datore avrebbe contestato la fondatezza della giusta causa, indicando nel cedolino in questione la dicitura “DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA CONTESTATE DALL'AZIENDA”, così riqualificando unilateralmente il recesso della lavoratrice come “ad nutum” e conseguentemente trattenendo l'indennità per mancato preavviso per complessivi € 3.963,70 (cfr. docc. 3 e 4 prodotti).
Nella presente sede, la lavoratrice si duole del fatto che, nonostante la riqualificazione del recesso così operata dallo stesso datore di lavoro, nella medesima busta paga di novembre 2020, questi avrebbe ai suoi danni trattenuto
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