Trib. Lucca, sentenza 04/12/2024, n. 506
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Testo completo
N. R.G. 4448/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 4/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/10/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CRISTIANA FRANCESCONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via S. Carlo Borromeo n. 24, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. i coniugi potranno vivere separati con mutuo e reciproco rispetto;
2. affidamento e collocazione delle minori le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori secondo il principio dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre in Pietrasanta.
Il sig. potrà tenere con sé le minori con sé ogni volta che lo vorrà e comunque per non meno di Pt_2 un giorno la settimana con un pernotto da concordarsi, ed in fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina al rientro a scuola.
Il padre potrà altresì tenere con sé le figlie per periodi continuativi di almeno una settimana nel corso delle vacanze invernali e di 15 giorni nelle vacanze estive, previo accordo con la madre.
1 Le parti concordano che quando la sig.ra si assenterà per lavoro le figlie saranno collocate Pt_1 presso il padre per l'intera durata dell'assenza della madre, fatta salva la volontà delle figlie di rimanere presso la casa materna con la nonna materna o di alternare la loro presenza con il padre
a quella con la nonna.
Le parti si danno reciproco consenso e si impegnano a rispettare la volontà delle figlie minori per la permanenza con l'altro genitore anche oltre il calendario di visite previsto nel presente ricorso.
Le vacanze natalizie saranno così suddivise giorni rossi alternati annualmente, ad esempio 24, 25 26 alternati 31 e 1 e 6 gennaio alternati.
Per il periodo estivo le minori trascorreranno almeno 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 4/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/10/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CRISTIANA FRANCESCONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via S. Carlo Borromeo n. 24, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. i coniugi potranno vivere separati con mutuo e reciproco rispetto;
2. affidamento e collocazione delle minori le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori secondo il principio dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre in Pietrasanta.
Il sig. potrà tenere con sé le minori con sé ogni volta che lo vorrà e comunque per non meno di Pt_2 un giorno la settimana con un pernotto da concordarsi, ed in fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina al rientro a scuola.
Il padre potrà altresì tenere con sé le figlie per periodi continuativi di almeno una settimana nel corso delle vacanze invernali e di 15 giorni nelle vacanze estive, previo accordo con la madre.
1 Le parti concordano che quando la sig.ra si assenterà per lavoro le figlie saranno collocate Pt_1 presso il padre per l'intera durata dell'assenza della madre, fatta salva la volontà delle figlie di rimanere presso la casa materna con la nonna materna o di alternare la loro presenza con il padre
a quella con la nonna.
Le parti si danno reciproco consenso e si impegnano a rispettare la volontà delle figlie minori per la permanenza con l'altro genitore anche oltre il calendario di visite previsto nel presente ricorso.
Le vacanze natalizie saranno così suddivise giorni rossi alternati annualmente, ad esempio 24, 25 26 alternati 31 e 1 e 6 gennaio alternati.
Per il periodo estivo le minori trascorreranno almeno 15
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