Trib. Messina, sentenza 08/11/2024, n. 2494
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Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 73/2018 R.G. vertente tra
- DA SC, nato a [...] il [...]
(C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Di Pietro,
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Messina,
Via Risorgimento n. 69;
RICORRENTE
E
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso il cui Ufficio
Distrettuale di Messina, in Via dei Mille is. 121, è ope legis domiciliato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 27 ottobre 2014, DA SC chiedeva al Tribunale di
Messina, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al
pagamento della complessiva somma di Euro 102.068,50, pari - a dire del ricorrente -
agli emolumenti maturati per lo svolgimento delle funzioni di Presidente facente
funzioni della Commissione tributaria provinciale di Messina, dal 12 gennaio 2010 al
18 marzo 2014, composti da un compenso fisso ed uno variabile, ai sensi del D.Lgs.
n. 545 del 1992, art. 13, il tutto maggiorato da interessi e rivalutazione.
La domanda era stata proposta sulla premessa che il DA, in qualità di
presidente di sezione, aveva ricoperto quale reggente la carica di Presidente della
anzidetta Commissione Tributaria ed aveva svolto le relative funzioni e che ciò aveva
comportato il maturarsi del diritto all'emolumento indicato.
Il ricorrente, all'uopo, invocava diverse risoluzioni del Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria che prevedevano, in tesi, per le diverse funzioni di grado
superiore svolte, il preteso diritto al compenso aggiuntivo rispetto a quello dallo
stesso già percepito come Presidente di Sezione.
Precisava che dette risoluzioni non erano, in alcun modo, superate -anzi
erano confermate- dalla circolare ministeriale n. 5 del 26 luglio 2010.
Si costituiva il Ministero che eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza del
Tribunale del Lavoro, essendo competente il Tribunale Ordinario civile, replicava e
chiedeva il rigetto della domanda.
L'adito Giudice del Lavoro, ritenendo la competenza del Tribunale ordinario,
rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale il quale assegnava la causa alla prima
sezione civile il cui Giudice, mutato il rito, fissava la discussione orale ai sensi
dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 4 novembre 2024, depositate note difensive, le parti
precisavano le conclusioni ed il Giudice poneva la causa in decisione, ai sensi
dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022,
applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha
convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n. 56.
La domanda è infondata.
Dopo numerose e contrastanti pronunce della giurisprudenza di merito, la
questione controversa è stata, da ultimo, trattata e decisa dalla Corte di Cassazione
con conformi pronunce (nn.8873/2024, 8876/2024 e 9060/2024) con cui sono state
ritenute infondate domande identiche a quelle del ricorrente inerenti l'attribuzione di
ulteriori compensi fissi e variabili per le attività giurisdizionali e non giurisdizionali
svolte dai Presidenti di sezione in qualità di Presidente della Commissione facente
funzioni.
Con tali condivisibili pronunce, cui questo Giudice aderisce perché fondate su
compiute deduzioni con le quali sono state, fra l'altro, esaminate le sentenze -di
diverso tenore- pronunciate dalla giurisprudenza d merito su analoghe questioni, è
stato affermato il seguente principio di diritto:
“Al Presidente di sezione della Commissione tributaria che sostituisca il Presidente di
Commissione, nel regime previsto dagli artt.2, 13 D.Lgs. n. 545/1992 e 39 d.l. n.
98/2011, convertito nella legge n. 111 del 15.7.2011, non può essere riconosciuto
alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in
relazione alle funzioni di Presidente di sezione ricoperte, ancorché lo stesso sia stato
designato come reggente della Commissione con delibera del Consiglio di Presidenza
della giustizia tributaria”.
Tale principio, facendo applicazione dei richiamati riferimenti legislativi e
regolamentari, deve essere pienamente confermato anche in questa sede, anche
perché non riesce ad essere sovvertito dalla prospettazione difensiva di parte
ricorrente.
In particolare, la Suprema Corte ha premesso che l'art. 2 D.Lgs. n. 545/1992,
nel testo ratione temporis vigente, dispone al primo comma che "A ciascuna delle
commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente, che presiede
anche la prima sezione. Aggiunge poi al comma 2 che "Il presidente della
Commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non
giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico
subordinatamente d'età." Il comma 3 dello stesso articolo precisa inoltre che "Il
presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni
non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2."
L'art.13 dello stesso D.Lgs. n.545, cit. dispone, sotto la rubrica "Trattamento
economico dei giudici tributari" per quel che qui interessa, che "1. Il Ministro delle
finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il
compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributarie di
primo e secondo grado.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso
mensile viene
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 73/2018 R.G. vertente tra
- DA SC, nato a [...] il [...]
(C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Di Pietro,
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Messina,
Via Risorgimento n. 69;
RICORRENTE
E
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso il cui Ufficio
Distrettuale di Messina, in Via dei Mille is. 121, è ope legis domiciliato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 27 ottobre 2014, DA SC chiedeva al Tribunale di
Messina, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al
pagamento della complessiva somma di Euro 102.068,50, pari - a dire del ricorrente -
agli emolumenti maturati per lo svolgimento delle funzioni di Presidente facente
funzioni della Commissione tributaria provinciale di Messina, dal 12 gennaio 2010 al
18 marzo 2014, composti da un compenso fisso ed uno variabile, ai sensi del D.Lgs.
n. 545 del 1992, art. 13, il tutto maggiorato da interessi e rivalutazione.
La domanda era stata proposta sulla premessa che il DA, in qualità di
presidente di sezione, aveva ricoperto quale reggente la carica di Presidente della
anzidetta Commissione Tributaria ed aveva svolto le relative funzioni e che ciò aveva
comportato il maturarsi del diritto all'emolumento indicato.
Il ricorrente, all'uopo, invocava diverse risoluzioni del Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria che prevedevano, in tesi, per le diverse funzioni di grado
superiore svolte, il preteso diritto al compenso aggiuntivo rispetto a quello dallo
stesso già percepito come Presidente di Sezione.
Precisava che dette risoluzioni non erano, in alcun modo, superate -anzi
erano confermate- dalla circolare ministeriale n. 5 del 26 luglio 2010.
Si costituiva il Ministero che eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza del
Tribunale del Lavoro, essendo competente il Tribunale Ordinario civile, replicava e
chiedeva il rigetto della domanda.
L'adito Giudice del Lavoro, ritenendo la competenza del Tribunale ordinario,
rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale il quale assegnava la causa alla prima
sezione civile il cui Giudice, mutato il rito, fissava la discussione orale ai sensi
dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 4 novembre 2024, depositate note difensive, le parti
precisavano le conclusioni ed il Giudice poneva la causa in decisione, ai sensi
dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022,
applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha
convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n. 56.
La domanda è infondata.
Dopo numerose e contrastanti pronunce della giurisprudenza di merito, la
questione controversa è stata, da ultimo, trattata e decisa dalla Corte di Cassazione
con conformi pronunce (nn.8873/2024, 8876/2024 e 9060/2024) con cui sono state
ritenute infondate domande identiche a quelle del ricorrente inerenti l'attribuzione di
ulteriori compensi fissi e variabili per le attività giurisdizionali e non giurisdizionali
svolte dai Presidenti di sezione in qualità di Presidente della Commissione facente
funzioni.
Con tali condivisibili pronunce, cui questo Giudice aderisce perché fondate su
compiute deduzioni con le quali sono state, fra l'altro, esaminate le sentenze -di
diverso tenore- pronunciate dalla giurisprudenza d merito su analoghe questioni, è
stato affermato il seguente principio di diritto:
“Al Presidente di sezione della Commissione tributaria che sostituisca il Presidente di
Commissione, nel regime previsto dagli artt.2, 13 D.Lgs. n. 545/1992 e 39 d.l. n.
98/2011, convertito nella legge n. 111 del 15.7.2011, non può essere riconosciuto
alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in
relazione alle funzioni di Presidente di sezione ricoperte, ancorché lo stesso sia stato
designato come reggente della Commissione con delibera del Consiglio di Presidenza
della giustizia tributaria”.
Tale principio, facendo applicazione dei richiamati riferimenti legislativi e
regolamentari, deve essere pienamente confermato anche in questa sede, anche
perché non riesce ad essere sovvertito dalla prospettazione difensiva di parte
ricorrente.
In particolare, la Suprema Corte ha premesso che l'art. 2 D.Lgs. n. 545/1992,
nel testo ratione temporis vigente, dispone al primo comma che "A ciascuna delle
commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente, che presiede
anche la prima sezione. Aggiunge poi al comma 2 che "Il presidente della
Commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non
giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico
subordinatamente d'età." Il comma 3 dello stesso articolo precisa inoltre che "Il
presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni
non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2."
L'art.13 dello stesso D.Lgs. n.545, cit. dispone, sotto la rubrica "Trattamento
economico dei giudici tributari" per quel che qui interessa, che "1. Il Ministro delle
finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il
compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributarie di
primo e secondo grado.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso
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