Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 173
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 14357 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
AR Srl
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via
Properzio n. 27 presso lo studio dell'Avv. Irene Strangis che la rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione in appello
appellante
E
Aig RO S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia (già IG RO Limited), in persona del Procuratore
Dott.ssa Enrica Valeria Testi, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Podesti n. 16 presso
1
lo studio dell'Avv. Fernada Fiorini e rappresentata e difesa dall'Avv. Furio De Palma giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
appellata e appellante incidentale
NONCHE' CONTRO
EN TO
elettivamente domiciliato in Roma Via Nizza n. 53 presso lo studio dell'avv. Fabio Caiaffa che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio
chiamato in causa
OGGETTO: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno -
Appello
CONCLUSIONI - come da conclusioni rassegnate all'udienza del 08.07.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato, la Società AR S.r.l. ha adito il Tribunale Civile di Roma per la riforma della sentenza n. 15910/2021 depositata il 9.07.2021 con la quale il
Giudice di Pace di Roma ha rigettato la domanda attorea con condanna alle spese di lite.
Nell'atto di appello AR ha chiesto al Tribunale adito, in via principale, di dichiarare
l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo AT 50, tg. EJ 260PF, nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannarlo in solido con la compagnia Aig RO
Limited al risarcimento del danno in favore della AR Srl alla somma di euro 8.065,27 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di Giustizia, maggiorata di rivalutazione e interessi.
2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre Iva e Cpa come per legge, in favore del difensore antistatario.
----------
AR S.r.l. nel proprio atto premetteva di essere cessionaria del credito risarcitorio vantato dal Sig. LL PP ed esponeva di aver citato in giudizio la Soc. Chartis
Ass.ni S.p.a, ora Aig RO Limited S.p.a, il sig. TT EF e la IT EE S.p.a, nelle rispettive qualità, per ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dal cedente
LL PP, a seguito del sinistro occorso il 05.08.2011.
Ha quindi dedotto quanto segue.
Il 5 agosto 2011, alle ore 19,40 circa, in Roma, il Sig. LL PP, alla guida della propria autovettura RD OC, tg. DD881DR, si trovava in sosta, parcheggiato regolarmente su Via Laurentina, all'altezza del civico n. 994, quando veniva improvvisamente tamponato dal veicolo RD TA, tg. CC785PZ, di proprietà di EN
TO e condotto dal Sig. TO TO, il quale, a sua volta, era stato tamponato dal veicolo AT 50, tg. EJ 260PF, di proprietà della società IT EE Spa e condotta nell'occasione dal Sig. TT EF.
Sul luogo del sinistro intervenivano i Vigili Urbani che redigevano relativo verbale ed erano, altresì, presenti diversi testimoni.
A seguito della collisione, il veicolo RD OC del Sig. LL riportava notevoli danni alla parte posteriore, quantificati in Euro 8.065,27 come da fattura emessa dalla Carrozzeria
AR S.r.l.. L'autovettura del LL era assicurata con la Direct Line Insurance Ass.ni
S.p.A. con polizza n. DLI000000003683948, il veicolo AT 50 condotto dal Sig. TT
EF, di proprietà della Società IT EE Spa era assicurato con Chartis Ass.ni, oggi
IG RO Limited, polizza n. P630798, ed il veicolo condotto dal sig. TO TO, di proprietà di TO EN, era assicurato con CH, polizza n. 0000055242667, poi
Zuritel S.p.A., oggi CH Insurance Company Ltd;
Nel procedimento instauratosi dinanzi al Giudice di Pace, veniva dichiarata la contumacia della soc. IT e del signor EF TT, mentre la Aig RO chiamava in causa il signor TO EN per sentirne accertare la responsabilità concorsuale per la causazione del sinistro, che regolarmente costituito impugnava e contestava la domanda
3
attorea e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la CH S.p.a . Nonostante
l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio accordatagli dal Giudice, egli non vi provvedeva.
Conclusasi l'istruttoria con produzione di documenti e con espletamento della prova testimoniale, la causa veniva decisa con la sentenza che rigettava la domanda risarcitoria con condanna della AR srl al pagamento in favore della IG RO Limited delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.990,00, oltre accessori di legge.
Nei motivi di appello AR censurava la sentenza sotto i seguenti profili.
Il Giudice di Primo grado aveva mal interpretato le risultanze istruttorie, ricostruendo la dinamica del sinistro in maniera contrastante con le risultanze processuali e non tenendo conto in particolare dell'elevata velocità sostenuta dalla AT 50 nel momento dell'urto con la vettura del TO. Non erano state correttamente valutate le dichiarazioni testimoniali assunte, mentre la circostanza che l'auto del LL fosse parcheggiata in divieto di sosta davanti al bar ove si era fermato per prendere un caffè, non consentiva di dedurne
l'interruzione del nesso causale con la collisione della AT 50 con la TA, in quanto egli non aveva ostruito la banchina, non concorrendo alla causazione del danno.
Insisteva, pertanto, per il risarcimento della somma complessiva di euro 8.065,27 per i danni subiti dalla autovettura di LL PP.
--------------
Si costituiva in giudizio la Aig RO S.A. chiedendo al Tribunale, in via preliminare, voler disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Sig. TO EN;
nel merito, rigettare l'appello principale e le domande avanzate dalla AR s.r.l., nei confronti della medesima, in quanto infondate;
in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 15910/2021, chiedeva di dichiarare in ogni caso ammissibile la domanda proposta da IG RO SA nei confronti di EN TO, dichiarando non tenuta la IG RO SA al pagamento in favore dello stesso EN
TO delle spese di giudizio e, per l'effetto condannarlo a restituire alla IG RO SA, la somma di Euro 2.903,65. Nel merito, in via subordinata, nel caso di accoglimento dell'appello principale, respingere le domande così come formulate perché infondate;
sempre in subordine e salvo gravame, in caso di riforma della sentenza impugnata e nel
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caso di condanna emessa nei confronti di IG RO Limited, contenere l'onere risarcitorio di quest'ultima secondo il grado di responsabilità accertato in capo al conducente della vettura AT 50, tg. EJ260PF. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
La compagnia convenuta preliminarmente chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. TO EN.
Nel merito deduceva che le dichiarazioni rilasciate dal Sig. AG, conoscente del
TO, ai Vigili in data 12.08.2011risultavano generiche e non idonee a ricostruire la dinamica del sinistro, essendo riferite alla fase finale del sinistro oltre che non confermate in fase di escussione testimoniale, ove il teste rilasciava dichiarazioni ancor più generiche.
Anche il teste D'NN aveva reso dichiarazioni contraddittorie ed inattendibili.
Pertanto il Giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che la dinamica non risultasse provata.
In realtà i fatti si erano svolti diversamente. Non si trattava di un tamponamento, in quanto il
TO, conducente della TA, aveva effettuato un repentino e non segnalato cambio di corsia, spostandosi da sinistra a destra di via Laurentina e tagliando quindi la strada alla AT
50, che nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto, come era dimostrato dalla ubicazione dei danni riportati.
Inoltre, il veicolo RD TA si trovava sulla banchina, in sosta irregolare, ragion per cui andava escludeva il diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 1227, 2 comma, c.c. come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado.
La sentenza era invece erronea là dove aveva condannato la IG RO a rifondere al
TO le spese di giudizio. Infatti la IG aveva chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa sia il TO che la sua compagnia (CH), ma con il giudice di pace aveva autorizzato unicamente la chiamata del TO. Solo dopo che l'AR aveva esteso la domanda di condanna, in via subordinata, al TO, il giudice aveva disposto l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti della CH, ma nessuna delle parti vi aveva provveduto.
Nondimeno il contraddittorio non doveva essere integrato da essa IG, bensì la AR o lo stesso TO.
----------
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Integrato il giudizio nei confronti del Sig. TO EN, quest'ultimo si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale adito di in
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 14357 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
AR Srl
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via
Properzio n. 27 presso lo studio dell'Avv. Irene Strangis che la rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione in appello
appellante
E
Aig RO S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia (già IG RO Limited), in persona del Procuratore
Dott.ssa Enrica Valeria Testi, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Podesti n. 16 presso
1
lo studio dell'Avv. Fernada Fiorini e rappresentata e difesa dall'Avv. Furio De Palma giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
appellata e appellante incidentale
NONCHE' CONTRO
EN TO
elettivamente domiciliato in Roma Via Nizza n. 53 presso lo studio dell'avv. Fabio Caiaffa che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio
chiamato in causa
OGGETTO: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno -
Appello
CONCLUSIONI - come da conclusioni rassegnate all'udienza del 08.07.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato, la Società AR S.r.l. ha adito il Tribunale Civile di Roma per la riforma della sentenza n. 15910/2021 depositata il 9.07.2021 con la quale il
Giudice di Pace di Roma ha rigettato la domanda attorea con condanna alle spese di lite.
Nell'atto di appello AR ha chiesto al Tribunale adito, in via principale, di dichiarare
l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo AT 50, tg. EJ 260PF, nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannarlo in solido con la compagnia Aig RO
Limited al risarcimento del danno in favore della AR Srl alla somma di euro 8.065,27 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di Giustizia, maggiorata di rivalutazione e interessi.
2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre Iva e Cpa come per legge, in favore del difensore antistatario.
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AR S.r.l. nel proprio atto premetteva di essere cessionaria del credito risarcitorio vantato dal Sig. LL PP ed esponeva di aver citato in giudizio la Soc. Chartis
Ass.ni S.p.a, ora Aig RO Limited S.p.a, il sig. TT EF e la IT EE S.p.a, nelle rispettive qualità, per ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dal cedente
LL PP, a seguito del sinistro occorso il 05.08.2011.
Ha quindi dedotto quanto segue.
Il 5 agosto 2011, alle ore 19,40 circa, in Roma, il Sig. LL PP, alla guida della propria autovettura RD OC, tg. DD881DR, si trovava in sosta, parcheggiato regolarmente su Via Laurentina, all'altezza del civico n. 994, quando veniva improvvisamente tamponato dal veicolo RD TA, tg. CC785PZ, di proprietà di EN
TO e condotto dal Sig. TO TO, il quale, a sua volta, era stato tamponato dal veicolo AT 50, tg. EJ 260PF, di proprietà della società IT EE Spa e condotta nell'occasione dal Sig. TT EF.
Sul luogo del sinistro intervenivano i Vigili Urbani che redigevano relativo verbale ed erano, altresì, presenti diversi testimoni.
A seguito della collisione, il veicolo RD OC del Sig. LL riportava notevoli danni alla parte posteriore, quantificati in Euro 8.065,27 come da fattura emessa dalla Carrozzeria
AR S.r.l.. L'autovettura del LL era assicurata con la Direct Line Insurance Ass.ni
S.p.A. con polizza n. DLI000000003683948, il veicolo AT 50 condotto dal Sig. TT
EF, di proprietà della Società IT EE Spa era assicurato con Chartis Ass.ni, oggi
IG RO Limited, polizza n. P630798, ed il veicolo condotto dal sig. TO TO, di proprietà di TO EN, era assicurato con CH, polizza n. 0000055242667, poi
Zuritel S.p.A., oggi CH Insurance Company Ltd;
Nel procedimento instauratosi dinanzi al Giudice di Pace, veniva dichiarata la contumacia della soc. IT e del signor EF TT, mentre la Aig RO chiamava in causa il signor TO EN per sentirne accertare la responsabilità concorsuale per la causazione del sinistro, che regolarmente costituito impugnava e contestava la domanda
3
attorea e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la CH S.p.a . Nonostante
l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio accordatagli dal Giudice, egli non vi provvedeva.
Conclusasi l'istruttoria con produzione di documenti e con espletamento della prova testimoniale, la causa veniva decisa con la sentenza che rigettava la domanda risarcitoria con condanna della AR srl al pagamento in favore della IG RO Limited delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.990,00, oltre accessori di legge.
Nei motivi di appello AR censurava la sentenza sotto i seguenti profili.
Il Giudice di Primo grado aveva mal interpretato le risultanze istruttorie, ricostruendo la dinamica del sinistro in maniera contrastante con le risultanze processuali e non tenendo conto in particolare dell'elevata velocità sostenuta dalla AT 50 nel momento dell'urto con la vettura del TO. Non erano state correttamente valutate le dichiarazioni testimoniali assunte, mentre la circostanza che l'auto del LL fosse parcheggiata in divieto di sosta davanti al bar ove si era fermato per prendere un caffè, non consentiva di dedurne
l'interruzione del nesso causale con la collisione della AT 50 con la TA, in quanto egli non aveva ostruito la banchina, non concorrendo alla causazione del danno.
Insisteva, pertanto, per il risarcimento della somma complessiva di euro 8.065,27 per i danni subiti dalla autovettura di LL PP.
--------------
Si costituiva in giudizio la Aig RO S.A. chiedendo al Tribunale, in via preliminare, voler disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Sig. TO EN;
nel merito, rigettare l'appello principale e le domande avanzate dalla AR s.r.l., nei confronti della medesima, in quanto infondate;
in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 15910/2021, chiedeva di dichiarare in ogni caso ammissibile la domanda proposta da IG RO SA nei confronti di EN TO, dichiarando non tenuta la IG RO SA al pagamento in favore dello stesso EN
TO delle spese di giudizio e, per l'effetto condannarlo a restituire alla IG RO SA, la somma di Euro 2.903,65. Nel merito, in via subordinata, nel caso di accoglimento dell'appello principale, respingere le domande così come formulate perché infondate;
sempre in subordine e salvo gravame, in caso di riforma della sentenza impugnata e nel
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caso di condanna emessa nei confronti di IG RO Limited, contenere l'onere risarcitorio di quest'ultima secondo il grado di responsabilità accertato in capo al conducente della vettura AT 50, tg. EJ260PF. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
La compagnia convenuta preliminarmente chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. TO EN.
Nel merito deduceva che le dichiarazioni rilasciate dal Sig. AG, conoscente del
TO, ai Vigili in data 12.08.2011risultavano generiche e non idonee a ricostruire la dinamica del sinistro, essendo riferite alla fase finale del sinistro oltre che non confermate in fase di escussione testimoniale, ove il teste rilasciava dichiarazioni ancor più generiche.
Anche il teste D'NN aveva reso dichiarazioni contraddittorie ed inattendibili.
Pertanto il Giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che la dinamica non risultasse provata.
In realtà i fatti si erano svolti diversamente. Non si trattava di un tamponamento, in quanto il
TO, conducente della TA, aveva effettuato un repentino e non segnalato cambio di corsia, spostandosi da sinistra a destra di via Laurentina e tagliando quindi la strada alla AT
50, che nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto, come era dimostrato dalla ubicazione dei danni riportati.
Inoltre, il veicolo RD TA si trovava sulla banchina, in sosta irregolare, ragion per cui andava escludeva il diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 1227, 2 comma, c.c. come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado.
La sentenza era invece erronea là dove aveva condannato la IG RO a rifondere al
TO le spese di giudizio. Infatti la IG aveva chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa sia il TO che la sua compagnia (CH), ma con il giudice di pace aveva autorizzato unicamente la chiamata del TO. Solo dopo che l'AR aveva esteso la domanda di condanna, in via subordinata, al TO, il giudice aveva disposto l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti della CH, ma nessuna delle parti vi aveva provveduto.
Nondimeno il contraddittorio non doveva essere integrato da essa IG, bensì la AR o lo stesso TO.
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Integrato il giudizio nei confronti del Sig. TO EN, quest'ultimo si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale adito di in
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