Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/07/2024, n. 1516

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/07/2024, n. 1516
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 1516
Data del deposito : 21 luglio 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4076/23 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
in persona del lrpt, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrico Parte_1 Donnarumma che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
Opponente
E
rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Senatore e Brunella Marilena Polizzi presso CP_1 il cui studio è domiciliato Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1954/23
Conclusioni: Le parti presenti concludono come da note di trattazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 28/06/2023 la in persona del l. r. p.t., proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1954/23 in oggetto, emesso in favore di con il quale CP_1 veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 18.611,37 lorde -di cui € 12.215,17 a titolo di T.F.R. e € 6.396,20 lorde per differenze retributive, oltre accessori - per mancato pagamento del TFR e di altre differenze retributive, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro protrattosi alle dipendenze della opponente. L'opponente eccepiva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, del decreto ingiuntivo opposto, la nullità del decreto ingiuntivo per intervenuta decadenza e contestava la fondatezza della domanda;
proponeva domanda riconvenzionale per risarcimento danni da inadempimento contrattuale e per danni ulteriori (per la cancellazione e il trasferimento all'esterno di dati aziendali, per lesione dell'immagine imprenditoriale, per il discredito commerciale dovuto ai ritardi nel completamento delle commesse), quantificato in € 20.000 eccependo la compensazione con le somme dovute per il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese legali. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposto con memoria difensiva. Contestava il ricorso in opposizione, eccependo la infondatezza della proposta opposizione, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e proponeva in caso di ammissione, un'eccezione riconvenzionale. Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con rivalsa di spese. Tentata la conciliazione della lite, non riuscita, le parti si riportavano alle proprie conclusioni, e all'odierna data il Tribunale decideva come da sentenza. L'opposizione non è fondata. Occorre premettere che, nel caso di specie il D.I. è stato reso dal Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro in data 15/05/2023;
il 24/05/2023 il decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo
PEC alla controparte.
Preliminarmente si rileva che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Ne consegue che il giudice non può limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma dovrà comunque accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e – se il credito risulta fondato – deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e
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validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura .
Orbene, sulla base delle esposte premesse ermeneutiche, e passando alla valutazione di merito, deve rilevarsi che la documentazione prodotta a sostegno della domanda di ingiunzione è di per sé idonea e sufficiente ad attestare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito fatto valere in quella sede. Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato la prova del pagamento della retribuzione, del tfr e degli altri emolumenti è necessariamente affidata a documenti contabili che devono attestare la dazione di danaro in misura corrispondente agli importi indicati in detti documenti, e devono essere sottoscritti dal lavoratore per quietanza. Il rilascio delle buste paga, secondo il consolidato e condiviso orientamento della Suprema Corte, infatti, costituisce valido strumento dimostrativo dell'estinzione dell'obbligazione del datore se esse siano sottoscritte e accompagnate da una valida dichiarazione di quietanza, salvo che il lavoratore le
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