Trib. Larino, sentenza 02/01/2025, n. 4
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Larino
R.G. 370/2022
Il Tribunale di Larino , in persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
GE TO LL & C NC (C.F. 01490710702), assistito e difeso dall'avv. COLOMBO GIOVANNI attore
e
NS PEU N. 32 (C.F. 10317107091) , citato in persona del
Presidente SILVESTRI MA RI , assistita e difesa dall' avv.
VITALE CLEMENTINA convenuto
A.R.P.S. – Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post Sisma – assistita e difesa dall' Avvocatura distrettuale dello Stato chiamata in causa
RI TO chiamato in causa contumace
CONCLUSIONI: all' udienza del 24.07.2024, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc , le parti rassegnavano le
rispettive conclusioni a mezzo di note depositate in via telematica , che si richiamano integralmente .
In via preliminare si rileva che , ai sensi degli artt 132 cpc e 118 disp att cpc come modificati dalla legge n. 62 / 2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte .
La motivazione , inoltre , è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art 19 d l 83 / 2015 , che modifica il d l n. 179 / 2012 , nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU n. 64 /
15 .
Va altresì premesso che, per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato la geom. ES IT
& c NC (hereinafter TT IT) conveniva in giudizio dinanzi l' intestato
Tribunale il CO P.E.U. 32 nella persona del Presidente SI
pag. 2/12
IA RI , al fine di sentirlo condannare al pagamento in favore di essa attrice dell' importo di euro 59442,03 e di una ulteriore somma ai sensi dell' art 96 cpc , di cui il primo dovutole a titolo di corrispettivo per i lavori effettuati in favore del detto CO dalla TT TE IA SR , che aveva ceduto tale credito - con atto notarile del 06.12.2013 - proprio alla predetta TT IT.
Precisava la parte attrice nell' atto di citazione che i lavori oggetto della cessione erano stati effettuati dalla TE IA a seguito della conclusione in data 28.02.2006 di un contratto d' appalto tra la stessa società ed il CO , ed erano stati finanziati dal Comune di San
Giuliano di Puglia , nel cui territorio si trova l' immobile oggetto dei lavori in parola.
Si costituiva in giudizio SI IA RI , la quale premetteva di essere cessata dalla carica di Presidente del CO P.E.U. 32, precisava che al punto f ) del contratto di appalto si era convenuto che "il presente contratto di appalto, sebbene sottoscritto dal presidente del consorzio PEU 32, e sebbene abbia ad oggetto l'esecuzione di opere unitarie, costituisce fonte di obbligazioni parziarie ai soli effetti economici, per le quali risponderanno esclusivamente i singoli proprietari con esclusione di qualsiasi solidarietà tra gli stessi", che il successivo art. 8 aggiungeva che "eventuali ulteriori lavori eccedenti le quantità o non presenti nel computo metrico saranno conteggiate a parte" e che “ Le parti convengono sin d'ora che crediti vantati dall'impresa nei confronti dei singoli proprietari per lavori coperti da contributo saranno da ritenersi esigibili soltanto ad effettiva erogazione del contributo pubblico;
il committente procederà ad effettuare il pagamento entro trenta giorni successivi all'emissione del certificato di
pag. 3/12 pagamento, previa presentazione, da parte dell'impresa, del Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art.19 della legge regionale
12 agosto 1998 n.30 e di regolare fattura".
Aggiungeva la convenuta che “ ciascun consorziato, al momento della sottoscrizione del suddetto contratto, pattuiva con l'impresa un accollo per lavori extra oltre a quelli previsti da contratto, da corrispondere personalmente, ai sensi dell'art.5, all'impresa appaltatrice “ e che “mentre
i consorziati sigg.ri LL AL e SILVESTRI IA RI, nonché
OL US OL provvedevano a corrispondere quanto dovuto, a titolo di accollo, all'impresa TE IA, diversamente il sig.
RI FA restava inadempiente“, che la cessione del credito dalla TE IA alla TT IT aveva preceduto la dichiarazione di fallimento della cedente e non era stata da questa notificata alla Agenzia
Regionale Protezione Civile (hereinafter ARPC), la quale era tenuta ad erogare i fondi alla TT appaltatrice in forza della legge regionale n. 8 del
04.05.2015 , ed in particolare dell' art. 20, secondo cui "al fine di accelerare le procedure di pagamento in favore dei soggetti aggiudicatari,
l'Agenzia emette i mandati di pagamento, previa conforme istruttoria da parte dei soggetti attuatori, in favore degli stessi, con quietanza delle imprese aggiudicatarie dei lavori."
Sulla base delle considerazioni che precedono la SI escludeva di dovere alcuna somma alla TT istante , addebitava alla negligenza di quest' ultima la mancata erogazione delle somme dovute dalla ARPC per il pagamento dei lavori effettati dalla TE IA e conseguentemente chiedeva preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa di
AR IO – nella qualità di attuale Presidente del CO - e la
pag. 4/12
Protezione Civile ON LI , con relativo spostamento della prima udienza ex art 269 cpc , e , nel merito , di rigettare la domanda , con condanna della parte attrice per il titolo di cui all' art 96 cpc.
AR IO , regolarmente e tempestivamente citato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Si costituiva invece la Agenzia Regionale Ricostruzione Post Sisma
(hereinafter AR) , con comparsa di costituzione e di risposta in cui evidenziava in primis l' inopponibilità ad essa della cessione del credito dalla TE IA alla TT IT ed in ogni caso la propria estraneità al rapporto contrattuale intercorrente tra il Soggetto Attuatore, ente committente, e l'impresa aggiudicatrice, e chiedeva – conseguentemente – il rigetto della domanda.
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del
24.07.2024, sulla base delle sole produzioni documentali.
Deve essere preliminarmente esaminata l' eccezione con cui l' AR ha dedotto – sulla base della cessazione della SI dalla carica di
Presidente del CO all' epoca della notifica della domanda – il difetto di legittimazione passiva della detta convenuta e quindi l' inefficacia della chiamata in causa effettuata dalla stessa.
Si osserva sul punto che il CO deve essere inquadrato nella categoria delle associazioni non riconosciute ed in quanto tale può stare in giudizio, a norma dell'art. 36 cc, in persona di coloro ai quali è conferita la presidenza
o la direzione, la cui rappresentanza processuale è meramente facoltativa ed eventuale, ed in mancanza di costoro può essere convenuto in giudizio in persona di tutti gli associati ( cfr ex aliis Cass n. 22900/2018).
pag. 5/12
Da tale premessa discende che la SI – nella sua qualità indiscussa di consorziata e quindi di associata – era legittimata ad essere convenuta in giudizio per conto del CO e conseguentemente titolata ad effettuare la chiamata in causa dei terzi.
E sempre in limine deve essere scrutinata l' eccezione sollevata dalla convenuta secondo cui l' atto di cessione del credito per cui è causa dalla
TE IA alla odierna attrice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Larino
R.G. 370/2022
Il Tribunale di Larino , in persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
GE TO LL & C NC (C.F. 01490710702), assistito e difeso dall'avv. COLOMBO GIOVANNI attore
e
NS PEU N. 32 (C.F. 10317107091) , citato in persona del
Presidente SILVESTRI MA RI , assistita e difesa dall' avv.
VITALE CLEMENTINA convenuto
A.R.P.S. – Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post Sisma – assistita e difesa dall' Avvocatura distrettuale dello Stato chiamata in causa
RI TO chiamato in causa contumace
CONCLUSIONI: all' udienza del 24.07.2024, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc , le parti rassegnavano le
rispettive conclusioni a mezzo di note depositate in via telematica , che si richiamano integralmente .
In via preliminare si rileva che , ai sensi degli artt 132 cpc e 118 disp att cpc come modificati dalla legge n. 62 / 2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte .
La motivazione , inoltre , è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art 19 d l 83 / 2015 , che modifica il d l n. 179 / 2012 , nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU n. 64 /
15 .
Va altresì premesso che, per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato la geom. ES IT
& c NC (hereinafter TT IT) conveniva in giudizio dinanzi l' intestato
Tribunale il CO P.E.U. 32 nella persona del Presidente SI
pag. 2/12
IA RI , al fine di sentirlo condannare al pagamento in favore di essa attrice dell' importo di euro 59442,03 e di una ulteriore somma ai sensi dell' art 96 cpc , di cui il primo dovutole a titolo di corrispettivo per i lavori effettuati in favore del detto CO dalla TT TE IA SR , che aveva ceduto tale credito - con atto notarile del 06.12.2013 - proprio alla predetta TT IT.
Precisava la parte attrice nell' atto di citazione che i lavori oggetto della cessione erano stati effettuati dalla TE IA a seguito della conclusione in data 28.02.2006 di un contratto d' appalto tra la stessa società ed il CO , ed erano stati finanziati dal Comune di San
Giuliano di Puglia , nel cui territorio si trova l' immobile oggetto dei lavori in parola.
Si costituiva in giudizio SI IA RI , la quale premetteva di essere cessata dalla carica di Presidente del CO P.E.U. 32, precisava che al punto f ) del contratto di appalto si era convenuto che "il presente contratto di appalto, sebbene sottoscritto dal presidente del consorzio PEU 32, e sebbene abbia ad oggetto l'esecuzione di opere unitarie, costituisce fonte di obbligazioni parziarie ai soli effetti economici, per le quali risponderanno esclusivamente i singoli proprietari con esclusione di qualsiasi solidarietà tra gli stessi", che il successivo art. 8 aggiungeva che "eventuali ulteriori lavori eccedenti le quantità o non presenti nel computo metrico saranno conteggiate a parte" e che “ Le parti convengono sin d'ora che crediti vantati dall'impresa nei confronti dei singoli proprietari per lavori coperti da contributo saranno da ritenersi esigibili soltanto ad effettiva erogazione del contributo pubblico;
il committente procederà ad effettuare il pagamento entro trenta giorni successivi all'emissione del certificato di
pag. 3/12 pagamento, previa presentazione, da parte dell'impresa, del Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art.19 della legge regionale
12 agosto 1998 n.30 e di regolare fattura".
Aggiungeva la convenuta che “ ciascun consorziato, al momento della sottoscrizione del suddetto contratto, pattuiva con l'impresa un accollo per lavori extra oltre a quelli previsti da contratto, da corrispondere personalmente, ai sensi dell'art.5, all'impresa appaltatrice “ e che “mentre
i consorziati sigg.ri LL AL e SILVESTRI IA RI, nonché
OL US OL provvedevano a corrispondere quanto dovuto, a titolo di accollo, all'impresa TE IA, diversamente il sig.
RI FA restava inadempiente“, che la cessione del credito dalla TE IA alla TT IT aveva preceduto la dichiarazione di fallimento della cedente e non era stata da questa notificata alla Agenzia
Regionale Protezione Civile (hereinafter ARPC), la quale era tenuta ad erogare i fondi alla TT appaltatrice in forza della legge regionale n. 8 del
04.05.2015 , ed in particolare dell' art. 20, secondo cui "al fine di accelerare le procedure di pagamento in favore dei soggetti aggiudicatari,
l'Agenzia emette i mandati di pagamento, previa conforme istruttoria da parte dei soggetti attuatori, in favore degli stessi, con quietanza delle imprese aggiudicatarie dei lavori."
Sulla base delle considerazioni che precedono la SI escludeva di dovere alcuna somma alla TT istante , addebitava alla negligenza di quest' ultima la mancata erogazione delle somme dovute dalla ARPC per il pagamento dei lavori effettati dalla TE IA e conseguentemente chiedeva preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa di
AR IO – nella qualità di attuale Presidente del CO - e la
pag. 4/12
Protezione Civile ON LI , con relativo spostamento della prima udienza ex art 269 cpc , e , nel merito , di rigettare la domanda , con condanna della parte attrice per il titolo di cui all' art 96 cpc.
AR IO , regolarmente e tempestivamente citato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Si costituiva invece la Agenzia Regionale Ricostruzione Post Sisma
(hereinafter AR) , con comparsa di costituzione e di risposta in cui evidenziava in primis l' inopponibilità ad essa della cessione del credito dalla TE IA alla TT IT ed in ogni caso la propria estraneità al rapporto contrattuale intercorrente tra il Soggetto Attuatore, ente committente, e l'impresa aggiudicatrice, e chiedeva – conseguentemente – il rigetto della domanda.
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del
24.07.2024, sulla base delle sole produzioni documentali.
Deve essere preliminarmente esaminata l' eccezione con cui l' AR ha dedotto – sulla base della cessazione della SI dalla carica di
Presidente del CO all' epoca della notifica della domanda – il difetto di legittimazione passiva della detta convenuta e quindi l' inefficacia della chiamata in causa effettuata dalla stessa.
Si osserva sul punto che il CO deve essere inquadrato nella categoria delle associazioni non riconosciute ed in quanto tale può stare in giudizio, a norma dell'art. 36 cc, in persona di coloro ai quali è conferita la presidenza
o la direzione, la cui rappresentanza processuale è meramente facoltativa ed eventuale, ed in mancanza di costoro può essere convenuto in giudizio in persona di tutti gli associati ( cfr ex aliis Cass n. 22900/2018).
pag. 5/12
Da tale premessa discende che la SI – nella sua qualità indiscussa di consorziata e quindi di associata – era legittimata ad essere convenuta in giudizio per conto del CO e conseguentemente titolata ad effettuare la chiamata in causa dei terzi.
E sempre in limine deve essere scrutinata l' eccezione sollevata dalla convenuta secondo cui l' atto di cessione del credito per cui è causa dalla
TE IA alla odierna attrice
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