Trib. Castrovillari, sentenza 20/02/2024, n. 312
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Testo completo
Proc. n. 2323/2020 R.G Cui è riunito il nr. 2324/2020 R.G
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.02.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di I° Grado iscritta ai giudizi riuniti n. 2323/2020 e 2324/2020 R.G., aventi a oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981” e
“opposizione a decreto di assegnazione punti”, promosse da: OL SI nato a [...] il [...] (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Zagarese, in virtù di mandato a margine del ricorso RICORRENTE in entrambi i giudizi riuniti
CONTRO
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA CORIGLIANO CALABRO (C.F. 95002420784), in persona del Comandante p.t., rappresentato e difeso dal Comandante Alberto Mandrillo e, per esso, dal funzionario delegato. RESISTENTE in entrambi i giudizi riuniti
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta depositate dalla sola parte resistente. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione L'odierno ricorrente ha promosso ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. 35/2020 emessa il 25.09.2020 dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Corigliano, notificata il 26.09.2020, con cui gli è stato ingiunto di pagare la somma complessiva di euro 27.000,00 a titolo di sanzione amministrativa. A tal fine ha esposto:
- che, in data 06.05.2020, la Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale Corigliano Calabro gli comminava - in qualità di trasgressore - sanzione amministrativa di Euro 27.000,00 per la violazione di cui all'Art. 9 comma 5 Reg. (CE) 1967/06 - art. 10 comma 1 D. Lgs 04/2012 e ciò poiché sarebbe stato accertato che lo stesso “... esercitava la pesca professionale con un attrezzo tipo sciabica con sacco cieco senza autorizzazione ministeriale, in violazione alla normativa vigente, nello specifico: all'Art. 9 comma 5 Reg. (CE) 1967/06 - art. 10 comma 1 D. Lgs 04/2012;
e in concorso con i signori sopra citati, (art. 5 legge 689/1981) la pesca di esemplari di
1 specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente e nello specifico: Kg. 1290 (milleduecentonovanta) di sarda (sardina pilchardus) allo stato giovanile aventi dimensioni medie in cm 04, misurate ai sensi dell'art. 15 co 2 del Reg. CE 1967/2006 e detenute in nr. 122 (centoventidue) cassette in polistirolo e 3 secchi in violazione dell'art. 15 comma 1 del Reg.CE 1967/2006 e dell'allegato ///” (cfr. Verbale di contestazione ed accertamento n. 48/2020 della Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale Corigliano Calabro del 06.05.2020);
- che il predetto verbale gli veniva quindi notificato in pari data (06.05.2020);
- che l'ordinanza ingiunzione sarebbe illegittima per mancanza e/o erronea indicazione di elementi essenziali e per erronea valutazione della riconducibilità delle fattispecie violate all'opponente, nonché per assenza di motivazione;
- che, in particolare, il LO veniva ad essere fermato dagli accertatori non in navigazione ma solo sulla spiaggia senza aver concorso in alcuna attività di pesca di tipo illegale che viene solo malamente presunta in capo all'odierno opponente;
− che per tali ragioni non sussisterebbe, a carico dell'opponente, la violazione di cui all'Art. 9 comma 5 Reg. (CE) 1967/06 - art. 10 comma 1 D. Lgs 04/2012 citati non risultando comprovata alcuna partecipazione del LO in alcuna attività di pescato di tipo illecito, venendo accertata la presenza del medesimo sulla battigia – spiaggia di tale zona lido Ogigia di Amendolara – senza che mai nessun accertamento venisse svolto nei confronti dello stesso in attività di pesca, che invero in maniera oltremodo generica e indifferenziata viene contestata a ben 5 soggetti;
− che gli accertatori non hanno indicato in maniera precisa e dettagliata la motivazione posta a base dell'impugnato provvedimento;
esigenza questa dettata anche e soprattutto dal fatto che non veniva effettuato nessun accertamento della materialità della contestata e presunta condotta sui luoghi ne veniva fatto ulteriore accertamento. Tanto precisato, il LO ha chiesto a questo Tribunale: di disporre, in via preliminare e inaudita altera parte, la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione e di ogni altro provvedimento connesso ad esso conseguenziale;
nel merito, di dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. 35/2020;
di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze ed onorari di giudizio da porsi provvisoriamente a carico dell'Erario avendo il ricorrente richiesto l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato. È stato, quindi, iscritto a ruolo il procedimento nr. 2323/2020 ed è stata fissata, previo rigetto della richiesta di istanza di sospensiva inaudita altera parte, prima udienza al 22/04/2021. La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Corigliano Calabro si è costituita in data 26.01.2021, chiedendo di rigettare il ricorso e di confermare il provvedimento impugnato con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. Ha inoltre dedotto la pendenza innanzi al medesimo Tribunale del giudizio nr. 2324/2020 relativo a impugnazione, da parte del ricorrente, del provvedimento di applicazione di 9 punti per infrazioni gravi, elevato a in riferimento all'accertamento del 06.05.2020, chiedendo la riunione al procedimento nr. 2324/2020.
2
Rigettata nuovamente l'istanza di sospensione e le prove orali articolate dalle parti, la causa iscritta al nr. 2323/2020 è stata, quindi, rinviata per la discussione all'udienza del 04.05.2022, poi rinviata d'ufficio al 17.05.2022 per mutamento dei giorni di udienza del magistrato e, quindi, al 22.03.2023 per legittimo impedimento del magistrato. Nelle more, a seguito di riassegnazione alla scrivente del fascicolo nr. 2324/2020, all'udienza del 22.03.2023 è stata disposta la riunione del fascicolo nr. 2324/2020 a quello recante numero 2323/2020, con rinvio per la discussione orale all'udienza del 14.02.2024, poi sostituita mediante il deposito di note scritte con decreto ex art. 127ter c.p.c. comunicato alle parti. La parte ricorrente non ha depositato le note di trattazione scritta. La parte resistente ha depositato le note scritte in data 14.02.2024. In punto di fatto va evidenziato che il procedimento nr. 2324/2020 ha ad oggetto l'impugnazione, sempre da parte del LO OS, iscritto nel registro matricole
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.02.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di I° Grado iscritta ai giudizi riuniti n. 2323/2020 e 2324/2020 R.G., aventi a oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981” e
“opposizione a decreto di assegnazione punti”, promosse da: OL SI nato a [...] il [...] (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Zagarese, in virtù di mandato a margine del ricorso RICORRENTE in entrambi i giudizi riuniti
CONTRO
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA CORIGLIANO CALABRO (C.F. 95002420784), in persona del Comandante p.t., rappresentato e difeso dal Comandante Alberto Mandrillo e, per esso, dal funzionario delegato. RESISTENTE in entrambi i giudizi riuniti
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta depositate dalla sola parte resistente. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione L'odierno ricorrente ha promosso ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. 35/2020 emessa il 25.09.2020 dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Corigliano, notificata il 26.09.2020, con cui gli è stato ingiunto di pagare la somma complessiva di euro 27.000,00 a titolo di sanzione amministrativa. A tal fine ha esposto:
- che, in data 06.05.2020, la Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale Corigliano Calabro gli comminava - in qualità di trasgressore - sanzione amministrativa di Euro 27.000,00 per la violazione di cui all'Art. 9 comma 5 Reg. (CE) 1967/06 - art. 10 comma 1 D. Lgs 04/2012 e ciò poiché sarebbe stato accertato che lo stesso “... esercitava la pesca professionale con un attrezzo tipo sciabica con sacco cieco senza autorizzazione ministeriale, in violazione alla normativa vigente, nello specifico: all'Art. 9 comma 5 Reg. (CE) 1967/06 - art. 10 comma 1 D. Lgs 04/2012;
e in concorso con i signori sopra citati, (art. 5 legge 689/1981) la pesca di esemplari di
1 specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente e nello specifico: Kg. 1290 (milleduecentonovanta) di sarda (sardina pilchardus) allo stato giovanile aventi dimensioni medie in cm 04, misurate ai sensi dell'art. 15 co 2 del Reg. CE 1967/2006 e detenute in nr. 122 (centoventidue) cassette in polistirolo e 3 secchi in violazione dell'art. 15 comma 1 del Reg.CE 1967/2006 e dell'allegato ///” (cfr. Verbale di contestazione ed accertamento n. 48/2020 della Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale Corigliano Calabro del 06.05.2020);
- che il predetto verbale gli veniva quindi notificato in pari data (06.05.2020);
- che l'ordinanza ingiunzione sarebbe illegittima per mancanza e/o erronea indicazione di elementi essenziali e per erronea valutazione della riconducibilità delle fattispecie violate all'opponente, nonché per assenza di motivazione;
- che, in particolare, il LO veniva ad essere fermato dagli accertatori non in navigazione ma solo sulla spiaggia senza aver concorso in alcuna attività di pesca di tipo illegale che viene solo malamente presunta in capo all'odierno opponente;
− che per tali ragioni non sussisterebbe, a carico dell'opponente, la violazione di cui all'Art. 9 comma 5 Reg. (CE) 1967/06 - art. 10 comma 1 D. Lgs 04/2012 citati non risultando comprovata alcuna partecipazione del LO in alcuna attività di pescato di tipo illecito, venendo accertata la presenza del medesimo sulla battigia – spiaggia di tale zona lido Ogigia di Amendolara – senza che mai nessun accertamento venisse svolto nei confronti dello stesso in attività di pesca, che invero in maniera oltremodo generica e indifferenziata viene contestata a ben 5 soggetti;
− che gli accertatori non hanno indicato in maniera precisa e dettagliata la motivazione posta a base dell'impugnato provvedimento;
esigenza questa dettata anche e soprattutto dal fatto che non veniva effettuato nessun accertamento della materialità della contestata e presunta condotta sui luoghi ne veniva fatto ulteriore accertamento. Tanto precisato, il LO ha chiesto a questo Tribunale: di disporre, in via preliminare e inaudita altera parte, la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione e di ogni altro provvedimento connesso ad esso conseguenziale;
nel merito, di dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. 35/2020;
di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze ed onorari di giudizio da porsi provvisoriamente a carico dell'Erario avendo il ricorrente richiesto l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato. È stato, quindi, iscritto a ruolo il procedimento nr. 2323/2020 ed è stata fissata, previo rigetto della richiesta di istanza di sospensiva inaudita altera parte, prima udienza al 22/04/2021. La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Corigliano Calabro si è costituita in data 26.01.2021, chiedendo di rigettare il ricorso e di confermare il provvedimento impugnato con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. Ha inoltre dedotto la pendenza innanzi al medesimo Tribunale del giudizio nr. 2324/2020 relativo a impugnazione, da parte del ricorrente, del provvedimento di applicazione di 9 punti per infrazioni gravi, elevato a in riferimento all'accertamento del 06.05.2020, chiedendo la riunione al procedimento nr. 2324/2020.
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Rigettata nuovamente l'istanza di sospensione e le prove orali articolate dalle parti, la causa iscritta al nr. 2323/2020 è stata, quindi, rinviata per la discussione all'udienza del 04.05.2022, poi rinviata d'ufficio al 17.05.2022 per mutamento dei giorni di udienza del magistrato e, quindi, al 22.03.2023 per legittimo impedimento del magistrato. Nelle more, a seguito di riassegnazione alla scrivente del fascicolo nr. 2324/2020, all'udienza del 22.03.2023 è stata disposta la riunione del fascicolo nr. 2324/2020 a quello recante numero 2323/2020, con rinvio per la discussione orale all'udienza del 14.02.2024, poi sostituita mediante il deposito di note scritte con decreto ex art. 127ter c.p.c. comunicato alle parti. La parte ricorrente non ha depositato le note di trattazione scritta. La parte resistente ha depositato le note scritte in data 14.02.2024. In punto di fatto va evidenziato che il procedimento nr. 2324/2020 ha ad oggetto l'impugnazione, sempre da parte del LO OS, iscritto nel registro matricole
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