Trib. Forli, sentenza 14/02/2024, n. 36

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Forli, sentenza 14/02/2024, n. 36
Giurisdizione : Trib. Forli
Numero : 36
Data del deposito : 14 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 579/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 579/2022 promossa da: IO RI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RATTI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in PIAZZALE FRANCESCO TORTI 4 41100 MODENA presso il difensore avv. RATTI ALESSANDRO
RICORRENTE contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO RAVENNA-FORLÌ-CESENA (C.F. 97900660586), con il patrocinio dell'avv. RONCI ELISA e dell'avv. MORINI ROSSELLA ([...]) CORSO G. MAZZINI N. 19 FORLI';
TI BI ([...]) CORSO G. MAZZINI N. 19 FORLI';
RI MA ([...]) CORSO G. MAZZINI N. 19 FORLI';
HI RE ([...]) CORSO MAZZINI N. 19 FORLI', elettivamente domiciliato in CORSO G. MAZZINI N. 19 FORLI' presso il difensore avv. RONCI ELISA
RESISTENTE letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per pagina 1 di 10
integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

o s s e r v a
1.
Con ricorso del 5/12/2022, il sig. IZ ZI ha proposto opposizione ex art. 22, legge
n. 689/1981
, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2022/231-T emessa dall'Ispettorato
Territoriale di Ravenna-Forlì-Cesena formulando le seguenti conclusioni:
in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inesistente/nulla/annullabile o comunque illegittima, in tutto o in parte, l'ordinanza ingiunzione opposta, e/o ogni altro atto, conseguente o presupposto, per le ragioni sopra esposte o come meglio;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o intervenuta decadenza del diritto dell'Ispettorato

Territoriale di Ravenna-Forlì-Cesena a riscuotere le somme dovute per le asserite violazioni cui l'ordinanza ingiunzione opposta riferisce;
nel merito per tutti i motivi esposti nel presente atto e per ogni diverso titolo, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace in tutto o in parte l'atto impugnato e/o le relative sanzioni;
in ogni caso espressamente dichiarare che nulla è dovuto dal sig. ZI IZ all'Ispettorato Territoriale di Ravenna-Forlì-Cesena, per i titoli invocati nell'atto impugnato e/o per ogni diverso titolo, con ogni conseguente provvedimento di legge.

In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi si dovesse ritenere la legittimità dell'atto impugnato, determinare la sanzione amministrativa dovuta nella misura minima di legge od in quella dovuta al netto dei crediti dell'Ispettorato Territoriale di Ravenna-Forlì-Cesena che risulteranno essere prescritti ex art. 28 L.
689/81.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato maggiorati delle spese generali ed accessori come per legge.”
Si è costituto in giudizio l'Ispettorato Territoriale di Ravenna-Forlì-Cesena, chiedendo il rigetto del ricorso. pagina 2 di 10
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito della discussione delle parti all'udienza del 14.02.2024 è stata posta in decisione
2.
RI IZ, in proprio, quale trasgressore, ha presentato ricorso avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 2022/231-T notificatagli in data 8.11.2022.
Il provvedimento sanzionatorio dell'ispettorato trae origine da un accesso ispettivo effettuato in data 17/05/2018 dalla Guardia di Finanza-Gruppo di Cesena presso la sede legale della società cooperativa REFRITRA.
Con il verbale di illecito amministrativo n. FC104/12/2018 del 20.07.2018, i funzionari della
GDF procedenti, dall'esame della documentazione prodotta e delle dichiarazioni acquisite, hanno accertato che nel periodo oggetto di accertamento (febbraio 2015 – dicembre 2017) la società DOMENICONI AUTOTRASPORTI SRL e la REFRITA SOCIETA'
COOPERATIVA risultavano legate da un contratto di distacco (all.1 parte resistente).
In particolare, il committente DOMENICONI AUTOTRASPORTI SRL, distaccatario, avrebbe utilizzato dei lavoratori distaccati dalla REFRITA SOCIETA' COOPERATIVA, distaccante, in ottemperanza alle pattuizioni contrattuali sopracitate e tale distacco sarebbe risultato non genuino/legittimo per assenza dei requisiti essenziali.
Con il verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo n. FC 104/12/2018 del 20/07/2018 - notificato a REFRITRA SOCIETA' COOPERATIVA, e al sig. RI
IZ, legale rappresentante nonché Presidente del C.d.A. di REFRITRA SOCIETA'
COOPERATIVA dal 03/12/2012 al 31/12/2017, in qualità di trasgressore, in data
30/07/2018 – i funzionari della GDF procedenti hanno disconosciuto il contratto di distacco formalizzato tra REFRITRA SOCIETA' COOPERATIVA e DOMENICONI
AUTOTRASPORTI SRL perché illegittimo e, conseguentemente, hanno contestato alla distaccante e alla distaccataria una condotta interpositoria di mere prestazioni di manodopera, al di fuori degli schemi legali tipizzati dalla somministrazione di lavoro, configurando in tal senso una ipotesi di somministrazione abusiva di lavoro e, per l'effetto, hanno comminato la pagina 3 di 10
sanzione amministrativa a carico del distaccante prevista dall'art. 18, co.1, del D.Lgs.n.
276/2003
.
Stante il mancato pagamento delle sanzioni loro inflitte, in data 18/11/2022 e 08/11/2022 sono state notificate rispettivamente a REFRITRA SOCIETA' COOPERATIVA, quale obbligata in solido, e al presidente del c.d.a. e legale rappresentante dal 03.12.2012 al
31.12.2017, sig. RI IZ, quale trasgressore, rispettivamente le Ordinanze di ingiunzione n. 2022/231-O2 (all. 6 di parte resistente) e n. 2022/231-T (all. 7 di parte resistente) in cui si contestavano le seguenti violazioni: 1) Art. 18, comma 1, del D.Lgs.n.
276/2003
somministrazione abusiva di lavoro.
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