Trib. Lodi, sentenza 08/10/2024, n.
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Testo completo
N. R.G. 2026/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa E G Presidente dott.ssa G I L Giudice dott.ssa F V Giudice relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2026/2023, promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. C Parte_1 C.F._1
L, del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n.46 ha eletto domicilio;
- parte ricorrente- nei confronti di:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
M B, del Foro di Pavia, presso il cui studio in Pavia, Corso Strada Nuova n.11/A ha eletto domicilio;
- parte resistente-
Premesso che
Con ricorso depositato in data 19.07.2023 ha domandato la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con in data 22.07.1990 in Sesto San Controparte_1
G;
l'assegnazione al marito del pieno godimento della casa familiare, sita in Valera Fratta
(LO), Via Kennedy n.1/B, con quanto l'arreda;
la previsione a carico della moglie del contributo al mantenimento del figlio , fino a che lo stesso non raggiunga l'indipendenza Persona_1 economica, corrispondendo al marito un importo non inferiore ad € 200,00 al mese, facendosi carico delle spese extra assegno di mantenimento nella misura del 50% e, altresì, facendosi carico nella misura del 50% delle rate residue del mutuo contratto ai fini dell'acquisto dell'abitazione adibita a residenza familiare.
Il Giudice relatore, con decreto ha fissato l'udienza del 13.10.2023 per la comparizione delle parti.
Parte resistente si è costituita in data 12.09.2023, chiedendo al Tribunale, in via preliminare e pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lodi in favore
1
del Tribunale di Pavia;
in via principale nel merito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnare a il godimento della casa familiare, disporre che Parte_1 [...]
contribuisca al mantenimento del figlio sino a che lo Controparte_1 Persona_1 stesso non raggiunga l'indipendenza economica, corrispondendo direttamente al figlio l'importo di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno e disporre che, a fare data dalla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si Controparte_1 faccia carico delle rate residue del mutuo contratto ai fini dell'acquisto dell'abitazione adibita a residenza familiare per l'importo di euro 150,00 mensili, disponendo che la resistente resterà comproprietaria dell'abitazione sita in Valera Fratta (LO), Via Kennedy n.1/B per la quota del 50% con . Parte_1
All'udienza del 13.10.2023 sono comparse le parti personalmente, ed all'esito di un'ampia discussione hanno concordemente ritenuto di richiedere un rinvio dell'udienza al fine di valutare ogni soluzione possibile – opportunità di rinegoziare il contratto di mutuo con impegno a regolare nelle more le questioni patrimoniali – per la definizione bonaria del procedimento. Il Giudice, ritenuto opportuno per le parti vagliare ogni possibilità di definizione conciliativa del giudizio di divorzio, ha rinviato all'udienza del 16.02.2024. Udienza successivamente differita per esigenze
d'ufficio al 13.03.2024.
In data 16.02.2024 le parti, in considerazione delle trattative pendenti, hanno depositato istanza congiunta di differimento dell'udienza del 13.03.2024.
Il Giudice ha rinviato dunque l'udienza fissata in data 13.03.3024 al giorno 08.05.2024, da svolgersi virtualmente, per iscritto e in assenza delle parti e dei
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa E G Presidente dott.ssa G I L Giudice dott.ssa F V Giudice relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2026/2023, promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. C Parte_1 C.F._1
L, del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n.46 ha eletto domicilio;
- parte ricorrente- nei confronti di:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
M B, del Foro di Pavia, presso il cui studio in Pavia, Corso Strada Nuova n.11/A ha eletto domicilio;
- parte resistente-
Premesso che
Con ricorso depositato in data 19.07.2023 ha domandato la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con in data 22.07.1990 in Sesto San Controparte_1
G;
l'assegnazione al marito del pieno godimento della casa familiare, sita in Valera Fratta
(LO), Via Kennedy n.1/B, con quanto l'arreda;
la previsione a carico della moglie del contributo al mantenimento del figlio , fino a che lo stesso non raggiunga l'indipendenza Persona_1 economica, corrispondendo al marito un importo non inferiore ad € 200,00 al mese, facendosi carico delle spese extra assegno di mantenimento nella misura del 50% e, altresì, facendosi carico nella misura del 50% delle rate residue del mutuo contratto ai fini dell'acquisto dell'abitazione adibita a residenza familiare.
Il Giudice relatore, con decreto ha fissato l'udienza del 13.10.2023 per la comparizione delle parti.
Parte resistente si è costituita in data 12.09.2023, chiedendo al Tribunale, in via preliminare e pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lodi in favore
1
del Tribunale di Pavia;
in via principale nel merito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnare a il godimento della casa familiare, disporre che Parte_1 [...]
contribuisca al mantenimento del figlio sino a che lo Controparte_1 Persona_1 stesso non raggiunga l'indipendenza economica, corrispondendo direttamente al figlio l'importo di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno e disporre che, a fare data dalla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si Controparte_1 faccia carico delle rate residue del mutuo contratto ai fini dell'acquisto dell'abitazione adibita a residenza familiare per l'importo di euro 150,00 mensili, disponendo che la resistente resterà comproprietaria dell'abitazione sita in Valera Fratta (LO), Via Kennedy n.1/B per la quota del 50% con . Parte_1
All'udienza del 13.10.2023 sono comparse le parti personalmente, ed all'esito di un'ampia discussione hanno concordemente ritenuto di richiedere un rinvio dell'udienza al fine di valutare ogni soluzione possibile – opportunità di rinegoziare il contratto di mutuo con impegno a regolare nelle more le questioni patrimoniali – per la definizione bonaria del procedimento. Il Giudice, ritenuto opportuno per le parti vagliare ogni possibilità di definizione conciliativa del giudizio di divorzio, ha rinviato all'udienza del 16.02.2024. Udienza successivamente differita per esigenze
d'ufficio al 13.03.2024.
In data 16.02.2024 le parti, in considerazione delle trattative pendenti, hanno depositato istanza congiunta di differimento dell'udienza del 13.03.2024.
Il Giudice ha rinviato dunque l'udienza fissata in data 13.03.3024 al giorno 08.05.2024, da svolgersi virtualmente, per iscritto e in assenza delle parti e dei
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