Trib. Trento, sentenza 09/12/2024, n. 1106

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, sentenza 09/12/2024, n. 1106
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero : 1106
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
r.g. 213/2023
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dr.ssa Adriana De Tommaso presidente rel. dr.ssa Laura Di Bernardi giudice dr.ssa Alessandra Tolettini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 213/2023 r.g. introdotto con ricorso depositato il
26/1/202 nel giudizio vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'avv. Giuseppe Benanti per Parte_1
delega in atti;
ricorrente
CONTRO
rappr. e dif. dall'avv. Lorenzo Eccher per delega in CP_1
atti;
resistente con la partecipazione del PM avente ad oggetto: modifica condizioni divorzio con l'intervento del PM conclusioni:
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il ricorrente precisa come da note scritte depositate il 30/8/2024:
nel merito 1. Revocarsi l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della figlia di cui beneficia la convenuta;

2. ordinarsi alla stessa di Per_1 consegnare, libero da persone e cose l'immobile già adibito a casa coniugale, sito in

Cavedago contraddistinto dalla P.T. 968 p.ed. 44 p.m. 2 composto a secondo piano da cucina-soggiorno, bagno, due w.c, due stanze e pianoterra da garage 3. condannare la convenuta al pagamento di un'indennità per l'illegittima occupazione dell'alloggio dalla data di deposito del presente ricorso al rilascio effettivo, da determinarsi secondo equità.

4. Con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per tesi e per interrogatorio formale della convenuta sulle seguenti circostanze:

1. Vero che la figlia è occupata con contratto a tempo Testimone_1

determinato e full-time dal 23.12.2022 al 22.12.2024 presso la Penta Ski Group Srl con sede ad Andalo Piazza Centrale 2°;

2. Vero che detto contratto ha scadenza al

22.12.2024;

3. Vero che la stessa percepisce uno stipendio mensile lordo di € 1.500,00, come risulta dalla visura della Società Abbrevia Srl che si dimette sub doc.3;

4. Vero che anche gli altri due figli e hanno un'occupazione stabile risalente a CP_2 Per_2

data anteriore alla sentenza che ha disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si indicano quali testi: res. in Via Maso Canton n. 34 Testimone_1
38010 Cavedago (TN);
residente a [...]– residente Testimone_2 CP_3

a Mezzolombardo più altri formulati in memoria d.d. 12.04.24 Con riserva di formulare ulteriori prove dirette e contrarie e produrre documenti in base al comportamento processuale di controparte.I la resistente precisa come da note scritte depositate il 3/9/2024
NEL MERITO: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento adito, contrariis reiectis,
Respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi ampiamente esposti in narrativa;
Valutare la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c. alla luce di quanto esposto in narrativa. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge. IN VIA
ISTRUTTORIA Ammettersi le istanze istruttorie così come formulate in comparsa di costituzione e risposta dd. 22.03.2024.” il PM non conclude
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 8
ha adito il tribunale con ricorso del 26/1/2024 Parte_1
in cui ha premesso di essere divorziato da in forza di CP_1
sentenza del 27/11/2019, in cui era stato stabilito a suo carico il pagamento alla coniuge divorziata di un assegno di mantenimento per la figlia ancora minore e non autosufficiente per l'importo di € 350,00 al mese, Per_1
con rivalutazione annuale da gennaio 2021, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordare preventivamente se superiori ad € 100;
era stata conseguentemente assegnata a la casa coniugale in CP_1
Cavedago, di proprietà esclusiva dello stesso ricorrente, fino al raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica della figlia;
assumendo che a partire dal mese di dicembre 2022 la figlia risultava essere occupata con contratto a tempo determinato e full Per_1
time dal 23/12/2022 al 22/12/2024, essendo quindi divenuta autosufficiente, con il conseguente venir meno del titolo legittimante l'assegnazione della casa coniugale a , l'ha evocata in giudizio ed ha chiesto la CP_1
modifica delle condizioni del divorzio, con la revoca dell'assegno per la figlia e dell'assegnazione della casa familiare, e la condanna a
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