Trib. Parma, sentenza 31/01/2024, n. 191
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati
dott. S M Doto Presidente dott.ssa A C Componente dott. A F Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5569 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2019 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LUSARDI AURORA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e dife- Controparte_1 C.F._2
so dagli Avv.ti VILLA FULVIO e SARTORI VALENTINA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge:
pagina 1 di 17 “1) Pronunciare la separazione dei coniugi ex art. 151 II° Parte_2
co. c.c. con dichiarazione di addebito della responsabilità della frattura coniuga- le al marito, attese le violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c.
2) Assegnarsi la casa coniugale descritta (al punto 5 delle premesse del ricorso introduttivo di lite), con i mobili e gli arredi che la compongono, alla moglie ove continui a vivere con il figlio, maggiorenne ma non economicamente autosuffi- ciente.
3) In parziale modifica del provvedimento presidenziale provvisorio, statuirsi che il marito versi alla moglie un assegno di € 4.400,00, di cui € 2.400,00 per il suo mantenimento, ed € 2.000,00 quale contributo per il mantenimento per il figlio
[...]
Per_
, studente maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, rivalutabile
Org_
entro il giorno 10 di ogni mese o quella maggiore o minore somma che do- vesse risultare dovuta all'esame degli esiti istruttori.
4) Dichiarare tenuto il padre, , a sostenere nella misura del Controparte_1
80% le spese straordinarie per il figlio , secondo quanto previsto dal pro- Per_2
tocollo spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Parma, così come indi- cato nel provvedimento provvisorio presidenziale, con esclusione dei costi di ba- by-sitter e con inserimento delle eventuali e future spese di istruzione universita- ria.
5) Rigettarsi ogni e diversa domanda ex adverso formulata ad eccezione di quel- la afferente al mantenimento in essere della polizza sanitaria in capo al Sig.
[...]
a favore dei componenti del nucleo familiare. Pt_3
6) Con vittoria di spese, diritti e competenze di lite, secondo il criterio di soccom- benza.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previe le declaratorie del ca- so e di legge:
In via definitiva, nel merito:
pagina 2 di 17 - pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Controparte_1 [...]
senza addebito della responsabilità in capo al signor Parte_1 CP_2
;
[...]
- assegnare la casa coniugale, sita in Basilicanova (Pr), Via Parmigianino, n. 29, con gli arredi e le suppellettili tutti, ad eccezione degli effetti personali del signor
, alla signora che ivi vivrà sino al raggiun- Controparte_1 Parte_1 gimento dell'indipendenza economica di ;
Per_2
- fare obbligo al signor di corrispondere alla signora Controparte_1 [...]
un assegno mensile, entro il 10 di ogni mese, su c/c indicato dalla si- Parte_1
gnora, a titolo di mantenimento per il figlio , pari ad euro 1.200,00 mensi- Per_2
li, con rivalutazione ISTAT;
- fare obbligo al signor di contribuire, nella misura del 50% Controparte_1
alle spese straordinarie da sostenere in favore del figlio , come disciplina- Per_2
te dal protocollo del CNF;
- fare obbligo al signor di mantenere attiva la polizza sanita- Controparte_1
ria a favore dei figli e ;
Per_3 Per_2
In via subordinata
- pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Controparte_1 [...]
senza addebito della responsabilità in capo al signor Parte_1 CP_2
;
[...]
- assegnare la casa coniugale, sita in Basilicanova (Pr), Via Parmigianino, n. 29, con gli arredi e le suppellettili tutti, ad eccezione degli effetti personali del signor
, alla signora che ivi vivrà sino al raggiun- Controparte_1 Parte_1 gimento dell'indipendenza economica di ;
Per_2
- fare obbligo al signor di corrispondere alla signora Controparte_1 [...]
un assegno mensile, entro il 10 di ogni mese, su c/c indicato dalla si- Parte_1
gnora, a titolo di mantenimento per la signora , non maggiore di euro Parte_1
500,00 mensili, con rivalutazione ISTAT;
- fare obbligo al signor di corrispondere alla signora Controparte_1 [...]
un assegno mensile, entro il 10 di ogni mese, su c/c indicato dalla si- Parte_1
pagina 3 di 17 , a titolo di mantenimento per il figlio , pari ad euro 1.200,00 mensi- Org_2 Per_2
li, con rivalutazione ISTAT;
- fare obbligo al signor di contribuire, nella misura del 50% Controparte_1
alle spese straordinarie da sostenere in favore del figlio , come disciplina- Per_2
te dal protocollo del CNF;
- fare obbligo al signor di mantenere attiva la polizza sanita- Controparte_1
ria a favore dei figli e ;
Per_3 Per_2
Sempre e comunque: con vittoria di spese, competenze professionali ex DM 140/2012, oltre IVA e CPA come per legge.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 20/12/2019 chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge
[...]
, unione celebrata a Recco (GE) il 7/10/1989, dalla quale Controparte_3
erano nati due figli, (nata il 27/13/1992) e (nato il 10/01/2002);
la Per_3 Per_2
ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabi- lità della convivenza, svolgendo domanda di addebito nei confronti del marito;
chiedeva, altresì, l'assegnazione a sé della casa coniugale, con la determinazione di un contributo paterno per il mantenimento dei figli pari ad € 600,00 mensili per
e ad € 2.000,00 mensili per , oltre all'80% delle spese straordinarie Per_3 Per_2
per entrambi i figli;
chiedeva, infine, il riconoscimento di un assegno maritale di mantenimento in proprio favore pari ad € 2.400,00 mensili rivalutabili.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente narrava di una vita coniugale svol- tasi in modo sereno nei primi anni di matrimonio, essendosi entrambi i coniugi in quegli anni dedicati alla cura della famiglia e dei figli;
le ambizioni di carriera del marito, tuttavia, lo avevano successivamente portato ad accettare incarichi diri- genziali in banca che gli imponevano di stare lontano per lunghi periodi dalla fa- miglia, con cui trascorreva soltanto i weekend e i periodi festivi, in disaccordo con la moglie che avrebbe preferito una vita meno agiata e una maggiore tranquillità familiare;
nel corso degli anni, inoltre, la moglie era venuta a conoscenza di varie
pagina 4 di 17
relazioni extraconiugali intrattenute dal marito, per le quali lo aveva sempre per- donato a fronte delle promesse di cambiamento di lui, sino a quando, nell'aprile del 2019, la scoperta di una nuova relazione l'aveva portata a realizzare che il ma- rito conduceva una vita parallela in violazione dei doveri coniugali, determinando una crisi irreversibile del matrimonio. La ricorrente dava quindi atto di un elevato tenore di vita mantenuto dalla famiglia grazie ai redditi del marito, tale da giustifi- care una conseguente regolamentazione degli aspetti economici inerenti il mante- nimento della moglie e dei figli in sede separativa, evidenziando di essersi sempre occupata in via prevalente dei figli nel corso della vita coniugale, stante la lonta- nanza del marito.
Si costituiva , il quale aderiva alla domanda di separa- Controparte_1
zione, contestando, però, l'addebito della colpa nei suoi confronti;
chiedeva altresì una diversa regolamentazione degli aspetti economici conseguenti alla separazio- ne, pur concordando in merito all'assegnazione della casa coniugale alla moglie, instando in particolare affinché il contributo a suo carico per il mantenimento del figlio fosse limitato a € 1.200,00 mensili, con suddivisione al 50% delle Per_2
spese straordinarie tra i genitori, senza il riconoscimento di alcun contributo per la moglie e la figlia Per_4
Il resistente dava atto che le scelte lavorative che lo avevano portato lontano dalla famiglia erano sempre state condivise con la moglie, al fine di garantire un mag- giore agio economico a lei e ai figli;
evidenziava, inoltre, che le presunte relazioni extraconiugali a lui imputate dalla moglie si riferivano a fatti accaduti molto tem- po prima o, comunque, quando la crisi coniugale era già in corso, non ponendosi come causa della stessa;
rilevava che la figlia era ormai economicamente Per_4
autosufficiente, vivendo e lavorando stabilmente a Milano, sebbene lui continuas- se a provvedere al suo mantenimento tramite versamenti diretti a suo favore;
con- testava, infine, la ricostruzione della ricorrente in ordine alla sua situazione eco- nomica e al tenore di vita familiare.
Con ordinanza del 11/12/2020, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presi- dente delegato, preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniu- gi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza;
dispo-
pagina 5 di 17
neva, in particolare, l'assegnazione della casa familiare in favore della moglie, in qualità di genitore convivente con il figlio , maggiorenne e non economi- Per_2
camente autosufficiente, con il riconoscimento di un contributo paterno al mante- nimento del figlio di € 1.200,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie, e di un assegno di mantenimento alla moglie pari ad € 1.200,00 mensili rivalutabili;
nominava, quindi, il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
La causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 20/06/2023 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art.
190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 25/01/2024.
§
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati
dott. S M Doto Presidente dott.ssa A C Componente dott. A F Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5569 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2019 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LUSARDI AURORA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e dife- Controparte_1 C.F._2
so dagli Avv.ti VILLA FULVIO e SARTORI VALENTINA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge:
pagina 1 di 17 “1) Pronunciare la separazione dei coniugi ex art. 151 II° Parte_2
co. c.c. con dichiarazione di addebito della responsabilità della frattura coniuga- le al marito, attese le violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c.
2) Assegnarsi la casa coniugale descritta (al punto 5 delle premesse del ricorso introduttivo di lite), con i mobili e gli arredi che la compongono, alla moglie ove continui a vivere con il figlio, maggiorenne ma non economicamente autosuffi- ciente.
3) In parziale modifica del provvedimento presidenziale provvisorio, statuirsi che il marito versi alla moglie un assegno di € 4.400,00, di cui € 2.400,00 per il suo mantenimento, ed € 2.000,00 quale contributo per il mantenimento per il figlio
[...]
Per_
, studente maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, rivalutabile
Org_
entro il giorno 10 di ogni mese o quella maggiore o minore somma che do- vesse risultare dovuta all'esame degli esiti istruttori.
4) Dichiarare tenuto il padre, , a sostenere nella misura del Controparte_1
80% le spese straordinarie per il figlio , secondo quanto previsto dal pro- Per_2
tocollo spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Parma, così come indi- cato nel provvedimento provvisorio presidenziale, con esclusione dei costi di ba- by-sitter e con inserimento delle eventuali e future spese di istruzione universita- ria.
5) Rigettarsi ogni e diversa domanda ex adverso formulata ad eccezione di quel- la afferente al mantenimento in essere della polizza sanitaria in capo al Sig.
[...]
a favore dei componenti del nucleo familiare. Pt_3
6) Con vittoria di spese, diritti e competenze di lite, secondo il criterio di soccom- benza.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previe le declaratorie del ca- so e di legge:
In via definitiva, nel merito:
pagina 2 di 17 - pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Controparte_1 [...]
senza addebito della responsabilità in capo al signor Parte_1 CP_2
;
[...]
- assegnare la casa coniugale, sita in Basilicanova (Pr), Via Parmigianino, n. 29, con gli arredi e le suppellettili tutti, ad eccezione degli effetti personali del signor
, alla signora che ivi vivrà sino al raggiun- Controparte_1 Parte_1 gimento dell'indipendenza economica di ;
Per_2
- fare obbligo al signor di corrispondere alla signora Controparte_1 [...]
un assegno mensile, entro il 10 di ogni mese, su c/c indicato dalla si- Parte_1
gnora, a titolo di mantenimento per il figlio , pari ad euro 1.200,00 mensi- Per_2
li, con rivalutazione ISTAT;
- fare obbligo al signor di contribuire, nella misura del 50% Controparte_1
alle spese straordinarie da sostenere in favore del figlio , come disciplina- Per_2
te dal protocollo del CNF;
- fare obbligo al signor di mantenere attiva la polizza sanita- Controparte_1
ria a favore dei figli e ;
Per_3 Per_2
In via subordinata
- pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Controparte_1 [...]
senza addebito della responsabilità in capo al signor Parte_1 CP_2
;
[...]
- assegnare la casa coniugale, sita in Basilicanova (Pr), Via Parmigianino, n. 29, con gli arredi e le suppellettili tutti, ad eccezione degli effetti personali del signor
, alla signora che ivi vivrà sino al raggiun- Controparte_1 Parte_1 gimento dell'indipendenza economica di ;
Per_2
- fare obbligo al signor di corrispondere alla signora Controparte_1 [...]
un assegno mensile, entro il 10 di ogni mese, su c/c indicato dalla si- Parte_1
gnora, a titolo di mantenimento per la signora , non maggiore di euro Parte_1
500,00 mensili, con rivalutazione ISTAT;
- fare obbligo al signor di corrispondere alla signora Controparte_1 [...]
un assegno mensile, entro il 10 di ogni mese, su c/c indicato dalla si- Parte_1
pagina 3 di 17 , a titolo di mantenimento per il figlio , pari ad euro 1.200,00 mensi- Org_2 Per_2
li, con rivalutazione ISTAT;
- fare obbligo al signor di contribuire, nella misura del 50% Controparte_1
alle spese straordinarie da sostenere in favore del figlio , come disciplina- Per_2
te dal protocollo del CNF;
- fare obbligo al signor di mantenere attiva la polizza sanita- Controparte_1
ria a favore dei figli e ;
Per_3 Per_2
Sempre e comunque: con vittoria di spese, competenze professionali ex DM 140/2012, oltre IVA e CPA come per legge.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 20/12/2019 chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge
[...]
, unione celebrata a Recco (GE) il 7/10/1989, dalla quale Controparte_3
erano nati due figli, (nata il 27/13/1992) e (nato il 10/01/2002);
la Per_3 Per_2
ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabi- lità della convivenza, svolgendo domanda di addebito nei confronti del marito;
chiedeva, altresì, l'assegnazione a sé della casa coniugale, con la determinazione di un contributo paterno per il mantenimento dei figli pari ad € 600,00 mensili per
e ad € 2.000,00 mensili per , oltre all'80% delle spese straordinarie Per_3 Per_2
per entrambi i figli;
chiedeva, infine, il riconoscimento di un assegno maritale di mantenimento in proprio favore pari ad € 2.400,00 mensili rivalutabili.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente narrava di una vita coniugale svol- tasi in modo sereno nei primi anni di matrimonio, essendosi entrambi i coniugi in quegli anni dedicati alla cura della famiglia e dei figli;
le ambizioni di carriera del marito, tuttavia, lo avevano successivamente portato ad accettare incarichi diri- genziali in banca che gli imponevano di stare lontano per lunghi periodi dalla fa- miglia, con cui trascorreva soltanto i weekend e i periodi festivi, in disaccordo con la moglie che avrebbe preferito una vita meno agiata e una maggiore tranquillità familiare;
nel corso degli anni, inoltre, la moglie era venuta a conoscenza di varie
pagina 4 di 17
relazioni extraconiugali intrattenute dal marito, per le quali lo aveva sempre per- donato a fronte delle promesse di cambiamento di lui, sino a quando, nell'aprile del 2019, la scoperta di una nuova relazione l'aveva portata a realizzare che il ma- rito conduceva una vita parallela in violazione dei doveri coniugali, determinando una crisi irreversibile del matrimonio. La ricorrente dava quindi atto di un elevato tenore di vita mantenuto dalla famiglia grazie ai redditi del marito, tale da giustifi- care una conseguente regolamentazione degli aspetti economici inerenti il mante- nimento della moglie e dei figli in sede separativa, evidenziando di essersi sempre occupata in via prevalente dei figli nel corso della vita coniugale, stante la lonta- nanza del marito.
Si costituiva , il quale aderiva alla domanda di separa- Controparte_1
zione, contestando, però, l'addebito della colpa nei suoi confronti;
chiedeva altresì una diversa regolamentazione degli aspetti economici conseguenti alla separazio- ne, pur concordando in merito all'assegnazione della casa coniugale alla moglie, instando in particolare affinché il contributo a suo carico per il mantenimento del figlio fosse limitato a € 1.200,00 mensili, con suddivisione al 50% delle Per_2
spese straordinarie tra i genitori, senza il riconoscimento di alcun contributo per la moglie e la figlia Per_4
Il resistente dava atto che le scelte lavorative che lo avevano portato lontano dalla famiglia erano sempre state condivise con la moglie, al fine di garantire un mag- giore agio economico a lei e ai figli;
evidenziava, inoltre, che le presunte relazioni extraconiugali a lui imputate dalla moglie si riferivano a fatti accaduti molto tem- po prima o, comunque, quando la crisi coniugale era già in corso, non ponendosi come causa della stessa;
rilevava che la figlia era ormai economicamente Per_4
autosufficiente, vivendo e lavorando stabilmente a Milano, sebbene lui continuas- se a provvedere al suo mantenimento tramite versamenti diretti a suo favore;
con- testava, infine, la ricostruzione della ricorrente in ordine alla sua situazione eco- nomica e al tenore di vita familiare.
Con ordinanza del 11/12/2020, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presi- dente delegato, preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniu- gi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza;
dispo-
pagina 5 di 17
neva, in particolare, l'assegnazione della casa familiare in favore della moglie, in qualità di genitore convivente con il figlio , maggiorenne e non economi- Per_2
camente autosufficiente, con il riconoscimento di un contributo paterno al mante- nimento del figlio di € 1.200,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie, e di un assegno di mantenimento alla moglie pari ad € 1.200,00 mensili rivalutabili;
nominava, quindi, il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
La causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 20/06/2023 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art.
190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 25/01/2024.
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