Trib. Bari, sentenza 25/11/2024, n. 4591
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa M L T, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
6454 dell'anno 2024
TRA
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. GIANNUZZI C G ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Bari, alla via Marchese di Montrone, n. 126
– Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
– Resistente contumace –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 17.05.2024 , premettendo di aver sottoscritto un contratto a Parte_1 termine con il per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, Controparte_1
2021-2022 e 2022-2023, senza tuttavia aver ricevuto il bonus economico di € 500,00 annui (la c.d.
Carta del docente) previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 107 del 2015 ai fini dell'aggiornamento e della formazione dei docenti di ruolo, chiedeva al Tribunale il riconoscimento
del suddetto beneficio per le annualità indicate, con condanna del al pagamento della CP_1 somma di € 2.000,00, con vittoria di spese processuali da distrarre.
Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, questo Giudice, verificata la regolarità della CP_1 notifica dell'atto introduttivo, ne dichiara la contumacia all'odierna udienza.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa viene decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato.
Va osservato che, stante la mole del contenzioso nazionale in materia, è intervenuta la sentenza n.
29961 del 27 ottobre 2023 della Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, emessa a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c.
Il giudice di legittimità ha stabilito i seguenti principi di diritto:
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Il ragionamento della S.C. muove dall'esame della disciplina sull'aggiornamento dei docenti, previsto dall'art. 282, D. Lgs. n. 297 del 1994:
“1. L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente.
Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
Ed ancora, all'art. 63 C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 è così previsto: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti… verrà