Trib. Bergamo, sentenza 13/03/2025, n. 362
TRIB Bergamo
Sentenza
13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 3511/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 09/06/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Marcello PUGLISI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da verbale di udienza del 25 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario a Treviolo il 20 ottobre Parte_1 CP_1
2001.
Dalla loro unione è nata , maggiorenne ed economicamente autonoma. Per_1
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente ha domandato la pronuncia di divorzio e il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile dell'importo di 400 euro mensili.
All'udienza del 12 novembre 2024, il signor non costituitosi in giudizio benché regolarmente CP_1
citato, è comparso personalmente e, sentito liberamente sui fatti di causa, ha dichiarato di non aver mai chiesto nulla alla moglie, benché inadempiente ai propri obblighi di mantenimento della figlia, e di non intendere riconoscerle un assegno divorzile perché malata, mentre la signora ha Pt_1
confermato di percepire il reddito di cittadinanza e di essere in attesa dei verbali di aggravamento dell'invalidità, senza sapere dunque se le avrebbero riconosciuto una pensione (v. verbale).
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice relatore ha previamente ordinato alla ricorrente di integrare la documentazione in atti secondo quanto richiesto dall'art. 473 bis.12, co.
3 c.p.c. e, una volta acquisita, ha adottato con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori ed urgenti e ha fissato l'udienza di rimessione in decisione della causa.
All'udienza del 25 febbraio 2025, la causa, discussa oralmente, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Bergamo con verbale datato 5 maggio 2005, omologato il 18 maggio 2005, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il breve periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né il resistente, comparso in udienza, ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, tenuto conto del lungo periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e del persistente conflitto tra le parti, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Passando alla domanda di assegno divorzile, si rileva che la signora ha invocato la funzione Pt_1
assistenziale riconosciuta a tale emolumento, deducendo di essere gravemente malata e di versare in condizioni economiche precarie, potendo contare sul solo reddito di cittadinanza (500 euro mensili)
e sull'aiuto ricevuto da un amico (verbale 12.11.24), senza alcuna prospettiva di miglioramento del proprio stato in ragione dell'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del 67% che le è stata riconosciuta dall'Inps (doc. 4).
La domanda è infondata e in quanto tale va rigettata per le ragioni di seguito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 09/06/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Marcello PUGLISI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da verbale di udienza del 25 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario a Treviolo il 20 ottobre Parte_1 CP_1
2001.
Dalla loro unione è nata , maggiorenne ed economicamente autonoma. Per_1
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente ha domandato la pronuncia di divorzio e il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile dell'importo di 400 euro mensili.
All'udienza del 12 novembre 2024, il signor non costituitosi in giudizio benché regolarmente CP_1
citato, è comparso personalmente e, sentito liberamente sui fatti di causa, ha dichiarato di non aver mai chiesto nulla alla moglie, benché inadempiente ai propri obblighi di mantenimento della figlia, e di non intendere riconoscerle un assegno divorzile perché malata, mentre la signora ha Pt_1
confermato di percepire il reddito di cittadinanza e di essere in attesa dei verbali di aggravamento dell'invalidità, senza sapere dunque se le avrebbero riconosciuto una pensione (v. verbale).
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice relatore ha previamente ordinato alla ricorrente di integrare la documentazione in atti secondo quanto richiesto dall'art. 473 bis.12, co.
3 c.p.c. e, una volta acquisita, ha adottato con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori ed urgenti e ha fissato l'udienza di rimessione in decisione della causa.
All'udienza del 25 febbraio 2025, la causa, discussa oralmente, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Bergamo con verbale datato 5 maggio 2005, omologato il 18 maggio 2005, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il breve periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né il resistente, comparso in udienza, ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, tenuto conto del lungo periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e del persistente conflitto tra le parti, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Passando alla domanda di assegno divorzile, si rileva che la signora ha invocato la funzione Pt_1
assistenziale riconosciuta a tale emolumento, deducendo di essere gravemente malata e di versare in condizioni economiche precarie, potendo contare sul solo reddito di cittadinanza (500 euro mensili)
e sull'aiuto ricevuto da un amico (verbale 12.11.24), senza alcuna prospettiva di miglioramento del proprio stato in ragione dell'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del 67% che le è stata riconosciuta dall'Inps (doc. 4).
La domanda è infondata e in quanto tale va rigettata per le ragioni di seguito
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