Trib. Catania, sentenza 09/05/2024, n. 2270
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al N. 1689/2022 R.G. promossa da:
FINCONTINUO S.P.A. (c.f. 02597720792), con il patrocinio dell' avv. QUATTROCCHI ANDREA , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. QUATTROCCHI ANDREA
APPELLANTE
contro
:
AN DA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BERTONE
GAETANO GIULIANO e elettivamente domiciliato in C.SO MARTIRI DELLA LIBERTA', 38
CATANIA presso lo studio dell'avv. BERTONE GAETANO GIULIANO
APPELLATO
Posta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la IN S.p.A., conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Catania, AL IO per ottenere la riforma della sentenza n°1100/2021, con la quale il Giudice di Pace di Catania nel giudizio iscritto al R.G. 1576/2021, rigettava la domanda attorea riconoscendo il diritto del AL ad ottenere la somma di euro 1.426,91 nonché il pagamento delle spese del giudizio pari complessivamente a € 500,00 oltre accessori, in favore del procuratore antistatario avv. Bertone.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nel condannarlo al pagamento in favore di AL IO del rimborso della somma complessiva di euro 1.426,91 oltre rivalutazione e interessi oltrechè al pagamento delle spese di lite.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “- Nel merito: - In accoglimento del presente gravame, per tutti
i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare non dovuta dalla IN S.p.A. al sig. IO
AL la somma di Euro 1.426,91 a titolo di rimborso commissioni di attivazione e intermediazione, e pertanto erronea ed illegittima la decisione del Collegio ABF di Palermo n. 0017697/2020 del
13.10.2020 e che pertanto la IN S.p.A. nulla deve al sig. AL in virtù dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 2272/2015;
- Per l'effetto condannare il sig. IO
AL alla restituzione in favore della IN S.p.A. degli importi da questa già corrisposti in forza della sentenza di primo grado, così come in questa sede descritti e documentati;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio;”.
Si costituiva in giudizio l'appellato, contestava in fatto e in diritto il fondamento dell'appello e ne chiedeva il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
Acquisito in atti il fascicolo di primo grado la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.01.2024.
Indi, all'udienza del 22.01.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Giova premettere, in fatto, che la IN SP, aveva stipulato con AL IO un contratto di cessione del quinto, n. 2272 del 04.11.2015, per un importo complessivo di € 30.000,00.
Successivamente, avendo il AL aveva estinto anticipatamente il contratto e lamentando il mancato rimborso della quota parte non maturata delle commissioni e/o oneri accessori, si rivolgeva al Collegio
Arbitrale Bancario di Palermo, che accoglieva le sue richieste.
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IN S.p.A., non aderendo alla decisione del Collegio, con atto di citazione notificato il
16.12.2020 aveva convenuto in giudizio AL IO avanti il Giudice di Pace di Catania, promuovendo azione di accertamento del credito.
Chiedeva al Giudice di Pace di : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per tutti i fatti esposti in premessa: accertare e dichiarare l'erroneità ed illegittimità della decisione del Collegio
ABF di Palermo n. 0017697/2020 del 13.10.2020 e per l'effetto che la IN S.p.A. nulla deve al
Sig. IO AL in virtù della estinzione anticipata del finanziamento n. 2272/2015;
In ogni caso, rigettare ogni avversa ed ulteriore pretesa avanzata nei confronti della IN S.p.A.;
Con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA, come per legge;”
AL IO, costituitosi in giudizio dinanzi al Giudice di Pace, aveva chiesto il rigetto delle pretese attoree, ed in particolare di: “ In via principale - Respingere tutte le domande formulate dalla società IN S.p.A. in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
In via riconvenzionale - Ritenere e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia della clausola contrattuale art. 3 e prevista alla pag. 2 del contratto n. 2272, perché vessatoria, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo, in ragione dei motivi espressi al paragrafo IV;
- Accertare e riconoscere la ripetibilità degli oneri non interamente maturati;
- Conseguentemente ritenere e dichiarare il diritto dell'attore, al rimborso della complessiva somma di 2.146,00 (secondo il criterio di calcolo “pro rata temporis”), oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto, per le ragioni spiegate al paragrafo III, IV, V e VI (ovvero della maggiore o minore somma ritenuta giusta ed equa dal Giudice adito);
- Ritenere e dichiarare che IN s.p.a. ha tenuto una condotta inadempiente, oltreché difforme e sprezzante rispetto ad ogni principio riferibile alla correttezza e buona fede contrattuale (ex art. 1375 c.c.) e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da parte attrice, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. per le ragioni spiegate al paragrafo VII (nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace adito);
- Condannare la società IN S.p.A. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa per le ragioni spiegate al paragrafo VII (nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace adito);
In subordine - Ove la commissione di intermediazione e le spese di attivazione vengano qualificate come oneri up front, voglia il Giudice adito accertare e dichiarare il diritto dell'attore al rimborso di € 1.426,91, per le ragioni spiegate al paragrafo IV (ovvero della maggiore o minore somma ritenuta giusta ed equa dal Giudice adito);
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari (spese forfettarie 15%, cpa 4%, iva 22%), da distrarre in favore del difensore anticipatario”.
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Il Giudice di prime cure, con la sentenza n°1100/21 del 28.06.2021 oggetto di appello, rigettava integralmente la domanda formulata da IN, riconoscendo il diritto del AL al pagamento della somma di € 1.426,91, oltre interessi, e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto.
L'appello è infondato per le motivazioni che seguono.
Invero l'odierno appellante con i motivi di appello lamenta l'erronea applicazione da parte del Giudice di prime cure della disciplina di cui all'art. 125 sexies TUB e la consequenziale condanna a suo sfavore del rimborso delle spese di attivazione e delle provvigioni a favore dell'intermediario del credito
(ritenute costi upfront e non recurring e quindi a suo dire, non rimborsabili), nonché l'infondatezza della statuizione di nullità e invalidità dell'art.3 del contratto raccordato con l'art. 8 del contratto, ritenuto clausola vessatoria.
Ciò premesso il caso che ci occupa riguarda la questione della mancata restituzione, da parte degli istituti di credito, degli oneri contrattuali, intesi quali commissioni, oneri accessori e premi assicurativi per la quota parte pagata e non interamente goduta a seguito di estinzione anticipata di finanziamenti.
Occorre preliminarmente ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta all'art. 125sexies TUB, introdotto dal d.lgs. 141/2010 in recepimento dell'art.
16 della direttiva 200/48/CE. Il 1° comma della già menzionata norma stabilisce che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
Prima dell'entrata in vigore della disposizione testé richiamata, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, 2° comma TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto
a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il d.m. dell'8.07.1992, il quale all'art. 3 ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e