Trib. Torino, sentenza 28/02/2024, n. 1306
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Testo completo
N. R.G. 8332/2022
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 8332/2022 promossa da:
IN US (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. SIMONE
FORTE;
PARTE ATTRICE contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (P. IVA 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. ALDO BRUZZONE;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: domanda di nullità di iscrizioni ipotecarie
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte attrice (all'udienza del 9.11.2023, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 13.10.2023): “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione avversa: 1) in via preliminare, confermare la competenza del
Giudice adito;
1.1) in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudicante ritenesse sussistere il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Tributario, chiede, ex art. 59 legge
69/2009 di rimettere il presente giudizio, per la parte riferita ai tributi erariali, alla giurisdizione ritenuta competente;
2) ancora in via preliminare, dichiarare la nullità della costituzione di Agenzia delle Entrate - Riscossione avvenuta a mezzo di avvocato del libero foro;
3) nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. Repertorio n. 6758/11019 del 06/02/2019, Registro
Particolare 778 - Registro Generale 5096, e n. Repertorio n. 3062/11016 del 12/07/2016, Registro
Particolare 4181 - Registro Generale 27423, stante la mancata notifica degli atti del procedimento ad essa prodromici, ad esclusione delle cartelle di pagamento, e per l'effetto revocarla e/o annullarla;
4)
Dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Per parte convenuta (all'udienza del 9.11.2023, come da comparsa di costituzione e risposta): “Si insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito Voglia, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, contrariis reiectis, per tutti i motivi in atti: in via preliminare e/o pregiudiziale: - accertare e dichiarare incompetenza e/o la carenza di giurisdizione del Tribunale a decidere della presente controversia dichiarando competente a decidere dell'opposizione relativa alle iscrizioni ipotecarie riguardanti le cartelle portanti tributi, imposte e tasse la Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, dell'opposizione relativa alle iscrizioni ipotecarie riguardanti le cartelle pagina 1 di 10
portanti contributi previdenziali e/o assistenziali I.N.P.S. e I.N.A.I.L. il Tribunale territorialmente competente in funzione di Giudice del Lavoro, dell'opposizione relativa alle iscrizioni ipotecarie riguardanti le cartelle portanti sanzioni amministrative il Giudice di Pace territorialmente competente, con l'adozione di ogni altro provvedimento necessario, conseguente e opportuno;
- accertare e dichiarare la tardività e/o la decadenza e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione proposta, anche ai sensi dell'art. 617 c.p.c.;
- nel merito: rigettare l'opposizione ed ogni domanda nei confronti della conchiudente in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondata in fatto e in diritto. In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari e spese al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Aldo Bruzzone che se ne dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, IN US ha convenuto innanzi al Tribunale di Torino l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) nel merito: accertare e dichiarare la nullità: - dell'iscrizione ipotecaria n. Repertorio n. 6758/11019 del 06/02/2019, Registro Particolare 778 -
Registro Generale 5096;- dell'iscrizione ipotecaria n. Repertorio n. 3062/11016 del 12/07/2016,
Registro Particolare 4181 - Registro Generale 27423 stante la mancata notifica delle medesime nonché degli atti del procedimento ad essi prodromici ossia l'intimazione di pagamento, ove prevista e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ad esclusione delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito, con conseguente cancellazione delle stesse per le ragioni dedotte nell'atto di citazione;
2) nel merito: accertare e dichiarare la nullità - dell'iscrizione ipotecaria n. Repertorio n.
6758/11019 del 06/02/2019, Registro Particolare 778 - Registro Generale 5096;
- dell'iscrizione ipotecaria n. Repertorio n. 3062/11016 del 12/07/2016, Registro Particolare 4181 - Registro Generale
27423, stante le motivazioni esposte in atti;
3) nel merito: dichiarare la illegittimità - dell'iscrizione ipotecaria n. Repertorio n. 6758/11019 del 06/02/2019, Registro Particolare 778 - Registro Generale
5096;
- dell'iscrizione ipotecaria n. Repertorio n. 3062/11016 del 12/07/2016, Registro Particolare
4181 - Registro Generale 27423, per abuso dei mezzi di esecuzione. 4) in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
L'attore in particolare:
§ ha eccepito la mancata notifica degli atti del procedimento ad esse prodromici (ad esclusione delle cartelle di pagamento), dando atto di avere scoperto l'esistenza dei predetti gravami sugli immobili di sua proprietà a seguito di richiesta di finanziamento presso il proprio istituto bancario, al quale aveva richiesto di accedere ad un mutuo ipotecario, che era stato negato in ragione delle sopradette iscrizioni.
§ ha sostenuto la competenza del Tribunale Ordinario di Torino visto l'art. 21 c.p.c., dovendosi ricondurre l'ipoteca al novero dei diritti reali di garanzia ed essendo i beni immobili di cui alle contestate ipoteche ubicati in Torino, dove peraltro l'opponente ha la propria residenza;
§ ha riportato:
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- di non aver mai ricevuto notificazioni prodromiche alle iscrizioni ipotecarie, non ricevendo la notifica dell'ingiunzione di pagamento prevista dall'art. 50 del DPR 602/1973, né della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del DPR 602/1973;
- di non essere stato messo a conoscenza dell'ammontare del debito per cui l'Agente della Riscossione ha proceduto, con limitazione del proprio diritto di difesa, atteso che nemmeno con l'ispezione ipotecaria è possibile risalire all'esatta quantificazione;
-che la condotta dell'agente di riscossione deve essere considerata abusiva perché in contrasto con il principio di buona fede oggettiva e di correttezza valevole anche nel procedimento esecutivo, nonché in violazione dell'art. 483 c.p.c..
Si è costituita l'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE che, con comparsa di costituzione depositata in data 7.09.2022:
§ ha preliminarmente eccepito la carenza di giurisdizione/incompetenza del giudice adito poiché la giurisdizione relativa alle opposizioni contro i provvedimenti di fermo amministrativo e di iscrizione ipotecaria viene determinata in base alla natura dei crediti per i quali sono state adottate le relative misure cautelari, spettando: al giudice tributario qualora i crediti sottesi siano relativi a imposte, tributi
e tasse;
al giudice ordinario (Tribunale e/o Giudice di Pace) competente per materia e per valore, secondo le regole generali previste dal codice di rito, in caso di crediti di differente natura;
§ ha sostenuto che i crediti ai quali si riferiscono le iscrizioni ipotecarie menzionate in citazione riguardano in parte tributi, imposte e tasse (riservate alla giurisdizione del Giudice Tributario), in parte contributi previdenziali e/o assistenziali I.N.P.S. e I.N.A.I.L. (riservate in via funzionale alla cognizione del Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro), in parte sanzioni amministrative riservate alla cognizione del Giudice di Pace (doc.
2 - Estratto di ruolo e relate di notifica cartelle esattoriali);
§ ha allegato, in subordine, che l'opposizione proposta è inammissibile per intervenuta notifica di tutti gli atti prodromici e per la mancata opposizione dell'attore nei termini perentori previsti per legge, sia nel merito che per vizi formali, precisando che:
- ai sensi della disciplina speciale (art. 77, D.P.R. n. 602/1973), l'Agente deve notificare esclusivamente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca, non sussistendo alcuna norma che preveda come necessario l'invio della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, atto di cui controparte lamenta l'omessa notificazione;
-nel caso di specie sono state notificate le relative comunicazioni preventive, circostanza di cui si dà atto anche nella Sezione D delle relative note di iscrizione ipotecaria (doc. 3 – Note di iscrizione ipotecaria);
- la tardività, nonché l'infondatezza dell'asserita violazione dell'art. 483 c.p.c., riguardante il cumulo dei mezzi di espropriazione, è del tutto inconferente al caso di specie, riguardando le due diverse trascrizioni titoli esecutivi differenti.
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Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art 183, VI comma, c.p.c., su istanza concorde delle parti è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, durante la quale la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso, occorre in primis rilevare l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimatio ad processum in capo alla convenuta, eccezione svolta dalla parte attrice nella memoria ex art. 183 comma
6 n.1 c.p.c.
E',