Trib. Salerno, sentenza 10/12/2024, n. 5857

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 10/12/2024, n. 5857
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 5857
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

R.G. 3189/2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile

riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA

nella procedura camerale iscritta al n. 3189/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliata in Eboli (SA) alla Via L. Impera dell'avv. Fabiana Pagano che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata al ricorso RICORRENTE CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Eboli (SA), alla Via Largo Buozzi n. 2 presso lo studio degli avv.ti Regina De Simone e Luca Paraggio che lo rappresentano e difendono in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE

FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 337 bis c.c, ha premesso di avere Parte_1 intrattenuto una convivenza more ux e che dalla loro unione CP_1 sono nate due figlie, (21.06.2016) e 18). Per_1 Per_2
Al riguardo, la rico ha dedotto di deciso di cessare la suddetta convivenza essendo venuti meno i presupposti a fondamento della vita di coppia, e, pertanto, ha richiesto la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse delle figlie minori alle condizioni indicate in ricorso, chiedendo in particolare l'affidamento condiviso delle stesse con residenza prevalente presso di se e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle una somma per il mantenimento delle figlie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituito che non si CP_1
e opposto a quanto richiesto dalla ricorrente in merito al delle figlie minori ma ha richiesto la previsione di una somma inferiore rispetto a quella richiesta dall'ex compagna per il mantenimento delle figlie. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto. Al riguardo, occorre valutare le singole richieste avanzate dalle parti alla luce della documentazione prodotta e di quanto dalle stesse dichiarato. Affidamento delle figlie minori In ordine al regime di affidamento dei figli minori, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilita per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilita di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo puo essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneita educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni
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