Trib. Taranto, sentenza 20/06/2024, n. 1777
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia
Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 811/2019 R.G., avente ad oggetto: servitù
tra
NI FA, rappresentato e difeso dall'avv. Mimì Cassano, giusta mandato in calce all'atto di citazione
attore
e
DI ZO EL, rappresentata e difesa dagli avv.ti Felix Garzelli e Antonia Cantore, giusta mandato
in atti
EA (Istituto di Servizi per il Mercato Agroalimentare), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Ferrazza, giusta mandato in atti convenuti
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte del 23.01.2024;
Conclusioni di parte convenuta (Di ON): come da comparsa di costituzione;
Conclusioni di parte convenuta (EA);
come da note scritte del 12.01.2024.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, NN FA, proprietario dei terreni siti in agro di
Castellaneta (Ta), identificati in C.T. al fg. 116, p.lle n. 24 e 139 ed al fg. 117 p.lle n. 143, 366, 369 e 370, ha evocato in giudizio Di ON EL e l'EA (Istituto di Servizi per il Mercato Agroalimentare), nella rispettiva qualità di acquirente ed alienante con patto di riservato dominio dei fondi siti in agro di
Castellaneta (Ta), borgo Perrone, identificato in C.T. al fg. 117 p.lle 387 (già 377) e 382 (già 376),
sostenendo che dal 1992 attinge acqua per irrigazione dei propri terreni dal pozzo insistente sul fondo dei
convenuti e precisamente quello identificato con la p.lla 387, sul quale ha fatto installare il motore per il sollevamento dell'acqua, ha realizzato le relative opere elettriche, ed ha collegato l'impianto di sollevamento a tubazioni interrate lungo il fondo individuato con la p.lla 382;
ad avallo della servitù di presa d'acqua, ha dedotto di aver stipulato con l'Enel, sempre dal 1992, contratto di somministrazione di energia elettrica per uso irriguo, come si evince dal quadro elettrico ivi posizionato e dalle ricevute di
pagamento da lui regolarmente pagate per i consumi;
ha chiesto, pertanto, dichiararsi l'intervenuto
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acquisto per usucapione della servitù di presa d'acqua dal pozzo insistente sul fondo di parte convenuta, sito in Castellaneta, c.da Borgo Perrone, indentificati in C.T. al fg. 117, p.lla 387 (già p.lla 377), in favore dei fondi di titolarità attorea, contraddistinti in C.T. al fg. 116, p.lle n. 24 e 139 e fg. 117, p.lle 143, 366,
367, 369 e 370, nonché della servitù di attraversamento – con tubazione interrata, che partendo dal pozzo
di prelevamento nel terreno in agro di Castellaneta, c.da Borgo Perrone oggi in C.T. al fg. 117, p.lla 387,
attraversando parte di quel terreno e, poi, del terreno contraddistinto al fg. 117, p.lla 382, in direzione
della p.lla 271, conducono l'acqua prelevata ai terreni in proprietà attorea, come dianzi individuati.
Si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti: ON EL ha aderito alla domanda attorea, mentre l'EA si è opposto alla declaratoria di usucapione di servitù, eccependo – sulla base del titolo di proprietà in atti prodotto – la non contiguità dei fondi di parte attrice e convenuta;
l'assenza nell'atto
pubblico di compravendita di vincoli e/o servitù a carico del fondo di sua titolarità;
la carenza di interesse
a resistere in giudizio della ON, attesa la situazione di morosità delle rate relative all'acquisto con patto di riservato dominio;
la carenza dei requisiti integranti l'acquisto a titolo originario, trattandosi di
captazione di acqua svolta in modo clandestino e comunque mediante opere non visibili, quanto alle tubazioni interrate con cui l'acqua viene condotta ai fondi di titolarità attorea, chiedendo – per l'effetto -
l'integrale rigetto della domanda.
La causa è stata preceduta, senza esito, dall'esperimento della procedura di media-conciliazione;
è stata istruita con prove documentali e prove orali (interrogatorio formale della convenuta ON e prove testimoniali) e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata: - a rilevare, previo esame dello stato degli luoghi e della documentazione agli atti acquisiti, nonché – se necessario - mediante accesso agli enti pubblici di competenza, se la pretesa servitù di prelievo e di conduzione dell'acqua dalla fonte esistente sul fondo di proprietà DIZO - EA ai fondi di titolarità dell'attore,
NI FA, sia esercitata mediante opere stabili;
- a descrivere dette opere, comprese le condutture interrate ed il loro collegamento con manufatti esterni;
- ad individuare l'esatto percorso delle condutture, precisando se le stesse attraversino i fondi parte convenuta.
La causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 25.11.2023, al fine di verificare la titolarità dei fondi compresi nell'oggetto del contendere, in quanto interessati all'attraversamento della condotta idrica di cui è causa, considerato: - che l'oggetto del contendere è esteso al duplice accertamento di acquisto per usucapione della servitù di presa d'acqua a carico di uno dei fondi di titolarità dei convenuti e della servitù di acquedotto in parte a carico dello stesso fondo ed in parte di altro fondo della stessa parte convenuta, con la specificazione “in direzione della p.lla 271”, non appartenente a nessuna delle parti in causa;
- che il c.t.u., in risposta al terzo quesito ed alle osservazioni di parte sul punto, ha chiarito come i fondi di proprietà delle parti non siano confinanti tra loro, avendo in comune l'attraversamento dei fondi del
“gravalone” in cui la condotta idrica si immette dal fondo di proprietà EA (vedasi p. 13 della ctu);
- che dagli atti e dall'analisi peritale non si evince la proprietà di detti fondi, pure interessati alla servitù di
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acquedotto, né se gli stessi si indentifichino con la p.lla 271, menzionata da parte attrice nelle proprie
conclusioni.
All'esito, parte attrice ha rilevato e precisato che “in ottemperanza alla richiesta del giudice, vi è che la
p.lla 271 del foglio 116 è in proprietà
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