Trib. Tivoli, sentenza 13/02/2024, n. 257
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 13/2/2024 nella causa iscritta al n. 3674 /2021 r.g. tra
TI RC , con il patrocinio dell'Avv. SIMONE TORALDO e dell'Avv.
ALESSANDRA ROSSI, ricorrente
e
COMUNE DI ER , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO D'ALOIA, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente chiede che il giudice “riconosca e dichiari infondato e illegittimo il provvedimento di revoca dell'incarico di Posizione Organizzativa del 07 luglio 2021, a Prot. 27299, emesso dal Dipartimento Governo del Territorio del Comune di DO (Rm), nella persona del Dirigente Ing. Bernardina Colasanti, nei confronti di parte ricorrente e per l'effetto voglia - annullare il provvedimento di revoca dell'incarico di Posizione Organizzativa del 07 luglio 2021, a Prot. 27299, emesso dal Dipartimento Governo del Territorio del Comune di DO (Rm), nella persona del Dirigente Ing. Bernardina Colasanti, nei confronti di parte ricorrente ed annullare tutti gli atti presupposti e successivi ;
- ordinare al Comune di DO di reintegrare l'Architetto IA MA nel ruolo di P.O. per il
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione patrimonio immobiliare sino al 31/01/22;
- condannare il Comune di
DO, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento, a favore dell'Arch. IA MA, della somma di euro
5.908,51 o comunque della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di danno patrimoniale;
- condannare il Comune di DO, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento, in favore di parte istante, del danno alla professionalità, determinato in via equitativa. Il tutto con vittoria delle spese di lite.”
2. Parte resistente chiede di rigettare il ricorso con vittoria di spese.
Le ragioni della decisione 1. La ricorrente, premesso di essere stata incaricata quale titolare posizione organizzativa per il Servizio lavori pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare presso il Dipartimento del governo del territorio del Comune di DO (Rm) in data 4.3.2021, deduce che in data
18.6.2021 la dirigente del Dipartimento governo del territorio, Ing. Bernardina Colasanti, emanava a suo carico provvedimento contenente preavviso di rimozione, sulla base di asserite “rilevate gravi, diverse e ripetute inosservanze delle direttive impartite” e che, all'esito dell'invio delle proprie osservazioni scritte in base al CCNL del comparto Funzioni Locali ed al Regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative del Comune di DO, la revoca è stata confermata con provvedimento del 7 luglio 2021. La ricorrente deduce l'infondatezza degli addebiti mossile e ritiene il provvedimento lesivo della propria immagine professionale, chiedendone quindi l'annullamento, con conseguente ordine di reintegra nel ruolo e risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da perdita della professionalità. In prima udienza, parte ricorrente ha rappresentato che la reintegra non sarebbe stata più possibile essendo ormai superato il termine di scadenza dell'incarico, ed ha insistito nelle proprie richieste di ristoro per equivalente.
2. Il Comune di DO, costituitosi, ha contestato gli assunti avversarsi sostenendo la legittimità del proprio operato.
3. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi per entrambe le parti e
l'acquisizione di documentazione e discussa all'udienza odierna.
4. Preliminarmente, si dà atto che è incontestata la giurisdizione di questo giudicante, del resto pacifica nella giurisprudenza di legittimità in relazione agli atti paritetici assunti dall'amministrazione quale datore di lavoro (cfr. per tutte da ultimo Cass., SSUU Sez. U, Ordinanza n.
6058 del 13/3/2009) ed in particolare in relazione agli atti di conferimento e revoca di incarichi di posizione organizzativa (Cass. civ. SS.UU. 14 aprile 2010, n. 8836).
5. I profili controversi tra le parti attengono alla sussistenza o meno dei presupposti per la revoca dell'incarico di p.o. all'arch. MA.
6. La normativa di riferimento si rinviene in primo luogo nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali, che all'art. 14, co. 3, stabilisce che “Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”.
7. Il Regolamento comunale per la disciplina delle posizioni organizzative del Comune di
DO n. 92/2019 (in atti;
di seguito: il Regolamento comunale), all'art. 7, dispone la possibilità di revoca dell'incarico di p.o. da parte del dirigente dell'area nel quale è incardinato il dipendente, previo
contraddittorio con lo stesso, per le seguenti ipotesi: a) grave inosservanza delle direttive impartite;
b) accertamento dei risultati negativi della gestione;
c) valutazione negativa della performance individuale;
d) responsabilità particolarmente grave e negli altri casi disciplinati dalla legge e dal CCNL;
e) necessità di riorganizzazione e ristrutturazione dell'organizzazione interna delle aree.
8. L'atto di revoca comporta la cessazione immediata dell'incarico, con contestuale riassegnazione al dipendente delle funzioni della categoria e del profilo di appartenenza;
la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa e la non attribuzione della indennità di risultato.
L'art. 4, comma 3, del Regolamento prevede che siano esclusi dall'attribuzione di incarichi di p.o. i dipendenti che, nel triennio precedente, siano incorsi nella sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale o scritto.
9. La comunicazione di avviso di revoca dell'incarico di p.o a firma dell'ing. Colasanti e datata 18 giugno 2021 (all.to 2 ricorso), poi confermato con provvedimento del 7.7.2021 (all. 4 ricorso),
è motivata in ragione di “rilevate gravi, diverse e ripetute inosservanze delle direttive impartite”, fattispecie pertanto ascrivibile all'ipotesi di cui alla lett. a del citato art. 7 del Regolamento comunale.
10. Nel dettaglio, le contestazioni si riferiscono a due specifiche condotte. In primo luogo, si contesta alla ricorrente la mancata proposizione, “nonostante la comunicazione ufficiale e la disposizione di servizio trasmessa il 19 maggio scorso”, di soluzioni idonee a scongiurare l'interruzione del servizio essenziale di manutenzione del verde o la sua prosecuzione in via irregolare, ed anzi l'avanzamento in data
26.5.2021 di proposte incompatibili con d.lgs. 60/2016, rappresentando che il servizio è proseguito in assenza di contratto. In secondo luogo, le si contesta di “aver sottoposto alla firma per parere di cui all'art. 49
TUEL la deliberazione di approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica (preventivamente verificato dagli uffici ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 50/2016) per poi emettere, nell'ambito della stessa conferenza di servizi decisoria, un parere contrastante sia con il suddetto atto di verifica sia con la deliberazione adottata dalla giunta comunale”.
11. Le condotte descritte si concretano quindi, nel primo caso, nell'inosservanza di direttive, inosservanza di cui andrà riscontrata la sussistenza nonché il carattere grave, mentre nel secondo caso in condotte asseritamente non diligenti.
12. In memoria, parte resistente chiarisce che le condotte contestate alla ricorrente si sostanziano nel “venire meno dei compiti propri assegnati al dipendente con il provvedimento di nomina. In particolare, si rileva un netto ingiustificato scostamento tra i compiti assegnati alla ricorrente e menzionati nel citato provvedimento di nomina e quanto eseguito dalla Responsabile di P.O. in relazione alle pratiche assegnate”.
13. e direttive la cui grave inosservanza comporta la revoca dell'incarico di p.o. in base al
CCNL ed al regolamento comunale, tuttavia, non può essere intesa in senso generico come inosservanza dei compiti genericamente assegnati all'incaricato, posto che tale ipotesi rientra testualmente nella diversa fattispecie della valutazione negativa della performance individuale. A tale
fattispecie sembra del resto far riferimento parte resistente laddove, in memoria, fa riferimento a
“conseguenze gravi sull'andamento del lavoro dell'ufficio che spesso deve reiterare processi amministrativi già avviati in modo difforme. Preso atto altresì che le modalità lavorative e organizzative poste in essere stanno minando le serene relazioni all'interno del gruppo di lavoro”. Anche su tali profili verte quindi l'onere di allegazione e prova a carico di parte resistente.
14. Quanto fin qui premesso non esclude che la condotta consistita nel predisporre ed adottare atti contraddittori, pur non correttamente inquadrata nello stesso provvedimento di revoca, sia astrattamente valutabile al fine di determinare la legittimità dello stesso alla stregua del richiamato parametro regolamentare e contrattuale della cattiva performance individuale, ma in ogni caso impedisce di ritenere che tale fattispecie sia cumulabile con l'altra al fine di determinare il carattere reiterato – parametro a sua volta incidente sulla gravità – della pretesa violazione di direttive.
Nonostante nel provvedimento di revoca, ed ancora in memoria, il datore sostenga che “Dal resoconto delle disposizioni impartite sopra descritte si prende atto che le indicazioni e le priorità indicate dalla scrivente dirigente vengono puntualmente disattese, se non addirittura ignorate” (enfasi aggiunta), deve darsi atto che è compiutamente allegata (nonché menzionata nel provvedimento) soltanto una specifica ipotesi di violazione di direttiva, e soltanto su questa potrà pertanto vertere l'istruttoria.
15. Quanto al procedimento relativo alla gestione del verde urbano, la contestazione mossa alla ricorrente è quella per cui, nonostante i ripetuti solleciti, ella non avrebbe fatto nulla per individuare le procedure di gara più idonee all'affidamento del servizio onde
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 13/2/2024 nella causa iscritta al n. 3674 /2021 r.g. tra
TI RC , con il patrocinio dell'Avv. SIMONE TORALDO e dell'Avv.
ALESSANDRA ROSSI, ricorrente
e
COMUNE DI ER , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO D'ALOIA, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente chiede che il giudice “riconosca e dichiari infondato e illegittimo il provvedimento di revoca dell'incarico di Posizione Organizzativa del 07 luglio 2021, a Prot. 27299, emesso dal Dipartimento Governo del Territorio del Comune di DO (Rm), nella persona del Dirigente Ing. Bernardina Colasanti, nei confronti di parte ricorrente e per l'effetto voglia - annullare il provvedimento di revoca dell'incarico di Posizione Organizzativa del 07 luglio 2021, a Prot. 27299, emesso dal Dipartimento Governo del Territorio del Comune di DO (Rm), nella persona del Dirigente Ing. Bernardina Colasanti, nei confronti di parte ricorrente ed annullare tutti gli atti presupposti e successivi ;
- ordinare al Comune di DO di reintegrare l'Architetto IA MA nel ruolo di P.O. per il
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione patrimonio immobiliare sino al 31/01/22;
- condannare il Comune di
DO, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento, a favore dell'Arch. IA MA, della somma di euro
5.908,51 o comunque della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di danno patrimoniale;
- condannare il Comune di DO, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento, in favore di parte istante, del danno alla professionalità, determinato in via equitativa. Il tutto con vittoria delle spese di lite.”
2. Parte resistente chiede di rigettare il ricorso con vittoria di spese.
Le ragioni della decisione 1. La ricorrente, premesso di essere stata incaricata quale titolare posizione organizzativa per il Servizio lavori pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare presso il Dipartimento del governo del territorio del Comune di DO (Rm) in data 4.3.2021, deduce che in data
18.6.2021 la dirigente del Dipartimento governo del territorio, Ing. Bernardina Colasanti, emanava a suo carico provvedimento contenente preavviso di rimozione, sulla base di asserite “rilevate gravi, diverse e ripetute inosservanze delle direttive impartite” e che, all'esito dell'invio delle proprie osservazioni scritte in base al CCNL del comparto Funzioni Locali ed al Regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative del Comune di DO, la revoca è stata confermata con provvedimento del 7 luglio 2021. La ricorrente deduce l'infondatezza degli addebiti mossile e ritiene il provvedimento lesivo della propria immagine professionale, chiedendone quindi l'annullamento, con conseguente ordine di reintegra nel ruolo e risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da perdita della professionalità. In prima udienza, parte ricorrente ha rappresentato che la reintegra non sarebbe stata più possibile essendo ormai superato il termine di scadenza dell'incarico, ed ha insistito nelle proprie richieste di ristoro per equivalente.
2. Il Comune di DO, costituitosi, ha contestato gli assunti avversarsi sostenendo la legittimità del proprio operato.
3. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi per entrambe le parti e
l'acquisizione di documentazione e discussa all'udienza odierna.
4. Preliminarmente, si dà atto che è incontestata la giurisdizione di questo giudicante, del resto pacifica nella giurisprudenza di legittimità in relazione agli atti paritetici assunti dall'amministrazione quale datore di lavoro (cfr. per tutte da ultimo Cass., SSUU Sez. U, Ordinanza n.
6058 del 13/3/2009) ed in particolare in relazione agli atti di conferimento e revoca di incarichi di posizione organizzativa (Cass. civ. SS.UU. 14 aprile 2010, n. 8836).
5. I profili controversi tra le parti attengono alla sussistenza o meno dei presupposti per la revoca dell'incarico di p.o. all'arch. MA.
6. La normativa di riferimento si rinviene in primo luogo nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali, che all'art. 14, co. 3, stabilisce che “Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”.
7. Il Regolamento comunale per la disciplina delle posizioni organizzative del Comune di
DO n. 92/2019 (in atti;
di seguito: il Regolamento comunale), all'art. 7, dispone la possibilità di revoca dell'incarico di p.o. da parte del dirigente dell'area nel quale è incardinato il dipendente, previo
contraddittorio con lo stesso, per le seguenti ipotesi: a) grave inosservanza delle direttive impartite;
b) accertamento dei risultati negativi della gestione;
c) valutazione negativa della performance individuale;
d) responsabilità particolarmente grave e negli altri casi disciplinati dalla legge e dal CCNL;
e) necessità di riorganizzazione e ristrutturazione dell'organizzazione interna delle aree.
8. L'atto di revoca comporta la cessazione immediata dell'incarico, con contestuale riassegnazione al dipendente delle funzioni della categoria e del profilo di appartenenza;
la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa e la non attribuzione della indennità di risultato.
L'art. 4, comma 3, del Regolamento prevede che siano esclusi dall'attribuzione di incarichi di p.o. i dipendenti che, nel triennio precedente, siano incorsi nella sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale o scritto.
9. La comunicazione di avviso di revoca dell'incarico di p.o a firma dell'ing. Colasanti e datata 18 giugno 2021 (all.to 2 ricorso), poi confermato con provvedimento del 7.7.2021 (all. 4 ricorso),
è motivata in ragione di “rilevate gravi, diverse e ripetute inosservanze delle direttive impartite”, fattispecie pertanto ascrivibile all'ipotesi di cui alla lett. a del citato art. 7 del Regolamento comunale.
10. Nel dettaglio, le contestazioni si riferiscono a due specifiche condotte. In primo luogo, si contesta alla ricorrente la mancata proposizione, “nonostante la comunicazione ufficiale e la disposizione di servizio trasmessa il 19 maggio scorso”, di soluzioni idonee a scongiurare l'interruzione del servizio essenziale di manutenzione del verde o la sua prosecuzione in via irregolare, ed anzi l'avanzamento in data
26.5.2021 di proposte incompatibili con d.lgs. 60/2016, rappresentando che il servizio è proseguito in assenza di contratto. In secondo luogo, le si contesta di “aver sottoposto alla firma per parere di cui all'art. 49
TUEL la deliberazione di approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica (preventivamente verificato dagli uffici ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 50/2016) per poi emettere, nell'ambito della stessa conferenza di servizi decisoria, un parere contrastante sia con il suddetto atto di verifica sia con la deliberazione adottata dalla giunta comunale”.
11. Le condotte descritte si concretano quindi, nel primo caso, nell'inosservanza di direttive, inosservanza di cui andrà riscontrata la sussistenza nonché il carattere grave, mentre nel secondo caso in condotte asseritamente non diligenti.
12. In memoria, parte resistente chiarisce che le condotte contestate alla ricorrente si sostanziano nel “venire meno dei compiti propri assegnati al dipendente con il provvedimento di nomina. In particolare, si rileva un netto ingiustificato scostamento tra i compiti assegnati alla ricorrente e menzionati nel citato provvedimento di nomina e quanto eseguito dalla Responsabile di P.O. in relazione alle pratiche assegnate”.
13. e direttive la cui grave inosservanza comporta la revoca dell'incarico di p.o. in base al
CCNL ed al regolamento comunale, tuttavia, non può essere intesa in senso generico come inosservanza dei compiti genericamente assegnati all'incaricato, posto che tale ipotesi rientra testualmente nella diversa fattispecie della valutazione negativa della performance individuale. A tale
fattispecie sembra del resto far riferimento parte resistente laddove, in memoria, fa riferimento a
“conseguenze gravi sull'andamento del lavoro dell'ufficio che spesso deve reiterare processi amministrativi già avviati in modo difforme. Preso atto altresì che le modalità lavorative e organizzative poste in essere stanno minando le serene relazioni all'interno del gruppo di lavoro”. Anche su tali profili verte quindi l'onere di allegazione e prova a carico di parte resistente.
14. Quanto fin qui premesso non esclude che la condotta consistita nel predisporre ed adottare atti contraddittori, pur non correttamente inquadrata nello stesso provvedimento di revoca, sia astrattamente valutabile al fine di determinare la legittimità dello stesso alla stregua del richiamato parametro regolamentare e contrattuale della cattiva performance individuale, ma in ogni caso impedisce di ritenere che tale fattispecie sia cumulabile con l'altra al fine di determinare il carattere reiterato – parametro a sua volta incidente sulla gravità – della pretesa violazione di direttive.
Nonostante nel provvedimento di revoca, ed ancora in memoria, il datore sostenga che “Dal resoconto delle disposizioni impartite sopra descritte si prende atto che le indicazioni e le priorità indicate dalla scrivente dirigente vengono puntualmente disattese, se non addirittura ignorate” (enfasi aggiunta), deve darsi atto che è compiutamente allegata (nonché menzionata nel provvedimento) soltanto una specifica ipotesi di violazione di direttiva, e soltanto su questa potrà pertanto vertere l'istruttoria.
15. Quanto al procedimento relativo alla gestione del verde urbano, la contestazione mossa alla ricorrente è quella per cui, nonostante i ripetuti solleciti, ella non avrebbe fatto nulla per individuare le procedure di gara più idonee all'affidamento del servizio onde
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